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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24675/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di MESSINA[(lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 16 febbraio 2021, ha condannato l'imputata alla pena - condizionalmente sospesa - di euro 350,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato opere edilizie senza avere richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione scritta da parte del Genio Civile.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Messina - che quest'ultima ha trasmesso ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione - chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.

Il ricorso è inammissibile.

A nulla rileva la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto lo stesso è sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno :2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.m Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di MESSINA[(lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 16 febbraio 2021, ha condannato l'imputata alla pena - condizionalmente sospesa - di euro 350,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato opere edilizie senza avere richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione scritta da parte del Genio Civile. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Messina - che quest'ultima ha trasmesso ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione - chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorso è inammissibile. A nulla rileva la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto lo stesso è sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno :2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.m Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 mar
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