CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41476/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe di conferma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato riconosciuto responsabile di plurimi furti aggravati (capi A e C) e di un tentativo di furto aggravato (capo B), con condanna alla pena di giustizia. La difesa si duole dell'affermazione di responsabilità in relazione al furto di un'autovettura, contestato al capo C della rubrica, ponendo in evidenza che le telecamere di sorveglianza installate presso l'esercizio commerciale non hanno ripreso l'immagine del ricorrente. I giudici sarebbero pervenuti alla condanna dell'imputato su base indiziaria, esprimendo una motivazione carente, contraddittori ed illogica. Si duole ulteriormente del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 88 cod. pen.: le risultanze in atti e l'esito della perizia disposta avrebbero dovuto indurre i giudici a riconoscere il vizio totale di mente e mandare assolto l'imputato. Si duole ulteriormente della mancata osservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva qualificata. Infine deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ed erronea applicazione dei principi che sovrintendono alla determinazione della pena, la quale, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza è palesemente versato in fatto. A fronte delle puntuali e logiche argomentazioni svolte dai giudici in sentenza, la difesa propone nel ricorso una diversa interpretazione delle emergenze probatorie, prospettando una ricostruzione alternativa della vicenda. Occorre rammentare come alla Corte di Cassazione sia inibita una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva: la Corte di appello ha illustrato le ragioni poste a fondamento della condivisa scelta del primo giudice di riconoscere all'imputato il vizio parziale di mente. L'analisi ricognitiva degli elementi giustificativi è immune da censure. La Corte di merito richiama le conclusioni a cui sono giunti i medici specialisti che si sono occupati della condizione di salute del ricorrente, rammentando peraltro come, anche in altre pronunce a carico dell'imputato sia stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Del tutto assertivo è l'assunto difensivo, secondo il quale i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere il vizio totale di mente. Il riconoscimento della recidiva qualificata è sostenuto da congrua motivazione in termini di accresciuta pericolosità sociale del ricorrente. Quanto alla determinazione della pena, la concessione delle attenuanti generiche è stata esclusa in ragione dei plurimi precedenti penali annoverati dal ricorrente. Sul punto, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Del tutto generica è la doglianza afferente alla quantificazione della pena. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il res.d Ma