CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 32253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Alessandria, per MILANO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'annullamento dell'impugnata sentenza, con ogni conseguenza di legge. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Alessandria, dichiarato estinto il reato di furto, ha condannato MILANO [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio, in essere il 11/4/2017. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al diniego della continuazione tra il reato per il quale è intervenuta condanna e altro analogo, commesso a distanza di cinque mesi. Dalla istruttoria era emerso il modus operandi dell'imputato, il quale, sfornito del titolo di guida, noleggiava automobili, grazie all'aiuto di altro soggetto, in qualche occasione impossessandosi delle vetture e compiendo autonomamente alcuni tragitti. La difesa contesta il ragionamento, in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto che il presunto "disprezzo" per la norma sarebbe ostativo al riconoscimento del vincolo dell'unicità del disegno criminoso, dovendosi, di contro, considerare altri indicatori, quali la prossimità temporale tra i fatti, l'identità del bene giuridico leso e del modus operandi e altro. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nell'annullamento dell'impugnata sentenza, con ogni conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha dato atto della circostanza che il MILANO aveva già posto in essere la medesima condotta illecita il 31 marzo 2017, riportando condanna, giusto decreto penale del 25 gennaio 2019. Il Tribunale, valorizzando il tempo trascorso tra i due fatti e la estemporaneità delle condotte, aveva negato il vincolo della continuazione tra i due fatti. Nella specie, l'imputato, approfittando del legame sentimentale con la figlia della titolare di una ditta di autonoleggio (persona offesa del furto, per il quale era intervenuta remissione di querela) aveva più volte noleggiato un'auto, facendosi accompagnare dalla donna o da un amico munito di patente, mentre in altre occasioni si era posto direttamente alla guida, venendo più volte sanzionato. La Corte territoriale, investita della doglianza dell'appellante, intesa al riconoscimento della unicità del disegno criminoso tra le due condotte, ha ritenuto che, nella specie, o l'imputato avesse solo dimostrato un particolare disprezzo per la norma violata e non una programmazione unitaria dei singoli fatti di reato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. • Questa Corte ha già chiarito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 266115). In altri termini, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportur ità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896). Infatti, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. m. 186/2000). P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2022. Il Consigliere estensore Il PreSIdente [OSCURATO:PERSONA]