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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46208/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Roma ha congruamente motivato con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sicchè appaiono inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che la memoria con i motivi nuovi prodotta dalla difesa contiene le medesime censure, reiterative di quelle dedotte nei motivi di ricorso, parimenti inammissibili per genericità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delizi ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Roma ha congruamente motivato con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sicchè appaiono inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che la memoria con i motivi nuovi prodotta dalla difesa contiene le medesime censure, reiterative di quelle dedotte nei motivi di ricorso, parimenti inammissibili per genericità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delizi ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46208/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris