CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza dell'8 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannato per i reati rispettivamente ascrittigli, il primo, alla pena di otto mesi di arresto, la seconda, alla pena di sei mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda, accertato a Modena 11 novembre 2020. Ritenuto che i ricorsi in esame, articolati in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che, sotto il profilo dosimetrico censurato, risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nell'integrale rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dagli agenti della Questura di [OSCURATO:PERSONA] novembre 2020 risultavano univocamente orientati contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non spiegavano le ragioni per cui, il primo, era alla guida di un veicolo, pur essendo sprovvisto di patente, la seconda, per cui era in possesso di forbici da elettricista della lunghezza di 15 centimetri. Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per attenuare il trattamento sanzionatorio irrogato a entrambi gli imputati, tenuto conto del disvalore dei fatti di reato che gli venivano ascritti ai capi A e B, vagliato unitamente ai precedenti penali gravanti sulla posizione degli odierni ricorrenti, che imponevano di valutare negativamente la loro "personalità recidivante". Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de