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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24332/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, assolvendo l'imputato limitatamente alla condotta distrattiva di euro 541.728,65 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la responsabilità penale del predetto, già riconosciuta dal giudice di primo grado, per gli ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, contiene doglianze che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto del tutto assertive, soprattutto in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo.

Il primo motivo, inoltre, è generico sul nesso di causalità; d'altronde, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha adeguatamente chiarito - in relazione alla condotta distrattiva di euro 79.250,00 - come, nel caso di specie, non vi fosse prova che tale somma fosse stata destinata a "scostamenti salariali"; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché la determinazione della pena base e la graduazione della stessa in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni derivanti dal riconoscimento delle circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente chiarito che l'entità della pena inflitta e la precedente condanna dell'imputato erano ostativi alla concessione dei benefici richiesti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, assolvendo l'imputato limitatamente alla condotta distrattiva di euro 541.728,65 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la responsabilità penale del predetto, già riconosciuta dal giudice di primo grado, per gli ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, contiene doglianze che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto del tutto assertive, soprattutto in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo. Il primo motivo, inoltre, è generico sul nesso di causalità; d'altronde, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha adeguatamente chiarito - in relazione alla condotta distrattiva di euro 79.250,00 - come, nel caso di specie, non vi fosse prova che tale somma fosse stata destinata a "scostamenti salariali"; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché la determinazione della pena base e la graduazione della stessa in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni derivanti dal riconoscimento delle circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente chiarito che l'entità della pena inflitta e la precedente condanna dell'imputato erano ostativi alla concessione dei benefici richiesti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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