CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 47200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti donniciliari emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fattispecie associativa finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e plurimi furti aggravati. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14/7/2022, ha confermato il suddetto provvedimento. Avverso tale ultima ordinanza, ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione; insussistenza delle esigenze cautelari. II) Illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura applicata. 2. Con atto del 7 ottobre 2022, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando il provvedimento di revoca della misura, in cui il G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], condividendo le argomentazioni contenute nella richiesta del P.M., ha dato atto della sopravvenuta carenza di esigenze cautelari in ragione della conclusione delle indagini e del buon comportamento processuale serbato dall'indagato. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso, per la ragione che sarà qui di seguito indicata, deve essere dichiarato inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, documentando l'intervenuta revoca della misura cautelare applicata al suo assistito. Alla nota si allega il provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha provveduto in tal senso. Ebbene, ritiene il Collegio che, data la revoca della misura degli arresti donniciliari, il ricorrente non abbia più interesse a coltivare il presente giudizio e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per tale causa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., norma di carattere generale, richiede, quale condizione di ammissibiiità di qualsiasi impugnazione, che sussista un interesse ad impugnare, ovverosia un interesse a rimuovere un effetto pregiudizievole che la parte asserisca di avere subito con il provvedimento impugnato. La regola contenuta nel citato art. 568 cod. proc. pen., per la sua portata generale, è dunque applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame (così, in motivazione, Sez. 6, n. 9943 del 15/11/2006, dep. 08/03/2007, Rv. 235886 - 01). In linea con i più recenti orientamenti in materia, si ritiene che alla dichiarazione di inammissibilità non consegua la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 13/03/2018, Rezmuves, Rv. 272308 - 01); da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01: "In tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese"; sia pure in tema di cautela reale: Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549:"In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro)". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in data 8 novembr