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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 18563/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 132) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 189 cod. strada, avendo insindacabilmente riscontrato che l'imputato aveva invaso l'opposta corsia di marcia, andando ad impattare il veicolo condotto dalla persona offesa (alla quale provocava lesioni personali), e successivamente non si era fermato, disinteressandosi delle sorti della vittima, allontanandosi dal posto.

Ha, inoltre, legittimamente escluso la ricorrenza dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità, tenuto conto della illecita condotta tenuta, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in questa sede.

Infine, i giudici territoriali hanno ravvisato l'insussistenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sulla scorta di una valutazione non manifestamente illogica, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]• i re esten POSrrATA Présid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 132) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 189 cod. strada, avendo insindacabilmente riscontrato che l'imputato aveva invaso l'opposta corsia di marcia, andando ad impattare il veicolo condotto dalla persona offesa (alla quale provocava lesioni personali), e successivamente non si era fermato, disinteressandosi delle sorti della vittima, allontanandosi dal posto. Ha, inoltre, legittimamente escluso la ricorrenza dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità, tenuto conto della illecita condotta tenuta, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in questa sede. Infine, i giudici territoriali hanno ravvisato l'insussistenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sulla scorta di una valutazione non manifestamente illogica, come tale insindacabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]• i re esten POSrrATA Présid
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