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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15229/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GENERALE DELLOSTATO;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-Numero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 288/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 3/4/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Sardegna aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] diTavolara S.r.L. avverso la sentenza n. 116/2008 della Commissionetributaria provinciale di Sassari, in rigetto del ricorso proposto avversoavviso di liquidazione di imposta di registro ed ipo-catastale a seguito direvoca della concessione delle agevolazioni previste per i trasferimentiimmobiliari in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati di cuiall’art. 33 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente nella parte in cui i Giudici d’appello avevano ritenuto che l’Ufficiofosse a conoscenza del fatto che mancassero, sin dall’origine, i requisiti perpoter usufruire delle agevolazioni in relazione all'omessa destinazioneedificatoria del terreno nel termine quinquennale fissato dall’art. 33,comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, affermando che il possesso deirequisiti, che costituiscono i presupposti per l'ottenimentodell'agevolazione via provvisoria, viene valutato dall'amministrazione almomento della registrazione dell'atto sulla base delle indicazioni fornitedalle parti nell'atto di acquisto e della documentazione allegata allo stessoe che, nel caso in esame, la mancata edificazione era dipesa da causaimputabile alla contribuente, in quanto al momento dell'acquisto delterreno non era stato depositato presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il piano di lottizzazione, cosicché la mancata realizzazioneedificatoria era esclusivamente imputabile alla società, che non era nelleNumero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/2026condizioni per poter essere esclusa dalla temporanea «sospensioneedificatoria» disposta dalla Legge Regione Sardegna n. 8/2004 mentre «ilrispetto ab origine delle condizioni di legge avrebbe consentito alla societàdi poter edificare entro i termini di cui alla L. 388/2000».1.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 76 d.P.R. 26/4/1986 n. 131e dell’art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per avere laCommissione tributaria regionale erroneamente ritenuto l’Ufficio decadutodal potere impositivo applicando il termine triennale di cui al secondocomma dell’art. 76 cit. a decorrere dalla data di registrazione dell’atto inrelazione alle agevolazioni concesse ex art. 33, comma 3, legge n.388/2000 cit.2.1.

Le doglianze vanno esaminate congiuntamente, in quantostrettamente connesse, previa riqualificazione della prima censura comeviolazione di norme di diritto.2.2.

In tema d'imposta di registro, l'art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenzadell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto cheesso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a pianoparticolareggiato, sia possibile edificare, sicché è applicabile tutte le voltein cui l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanisticoche consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del pianoparticolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento diprogrammazione secondaria e non di uno strumento attuativo, atteso cheè possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni,fungendo anche da piano particolareggiato, e che, pertanto, non vi sianecessità di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 19234/2021; Cass. n. 27016/2017;Cass. n. 24891/2016).2.3.

Inoltre, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.27080/2016; Cass. n. 27484/2013; conf.

Cass. n. 20587/2020 in motiv.)in tema di agevolazione tributaria ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del2000, vigente ratione temporis, in caso di mancata edificazione entrocinque anni dall'acquisto in area soggetta a piano urbanisticoNumero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/2026particolareggiato, il termine di decadenza per l’emissione, da partedell'Amministrazione finanziaria, dell’avviso di liquidazione dell’impostaordinaria di registro e connesse sanzioni è quello triennale di cui all’art. 76,comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con la conseguenza che il potereimpositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine,decadenziale, di tre anni, decorrenti dal giorno in cui il proposito delcontribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile.2.4.

Nel caso in esame, come riportato nella sentenza impugnata,«l’immobile oggetto di trasferimento non si trovava in area soggetta apiano particolareggiato regolarmente approvato».2.5.

Si verte dunque in una situazione nella quale la mancanza delpiano particolareggiato non comporta necessariamente il venir menodell’edificabilità dell'area, che può trovare autonomo titolo nell'adozionedello strumento urbanistico con carattere attuativo insito nel pianoregolatore generale in vigore al momento del trasferimento agevolato.2.6. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha tuttavia omesso ogniindagine al riguardo, mancando di verificare se l'area in oggetto fosse, almomento della compravendita, edificabile sulla base del vigente pianoregolatore generale, in quanto dotato di carattere esaustivo ed attuativo diedificabilità, come stabilito dall'indirizzo giurisprudenziale di legittimitàtesté richiamato.2.7.

In caso di accertata edificabilità ab origine del terreno nei terminidianzi indicati, pertanto, occorrerà far riferimento al termine triennale dicui al comma 2 del medesimo art. 76 (vale a dire, al mancato avveramentodella condizione di edificazione, necessaria per conservare i benefici), epoiché il terreno, per il cui acquisto la parte aveva usufruito delleagevolazioni, era stato registrato in data 23.5.2002, con il terminequinquennale previsto dall’art. 33, comma 3, legge n. 388/2000 cit. ascadere in data 23.5.2007, l'Ufficio, a differenza di quanto affermato dallaCommissione tributaria regionale, non risulterebbe decaduto dal potereaccertativo, avendo notificato l'avviso di liquidazione in data 21.9.2007,entro il terzo anno.Numero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/20263.

Quanto sin qui illustrato comporta pertanto l'accoglimento delricorso nei limiti dianzi indicati, con la cassazione della sentenza in oggettoe rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna,in diversa composizione, la quale dovrà verificare se l'area in oggetto fosse,al momento della compravendita, edificabile in quanto inserita in un'areasoggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dellaedificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato.4. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna in diversa composizione, cui demanda dipronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENERALE DELLOSTATO;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-Numero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 288/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 3/4/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Sardegna aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] diTavolara S.r.L. avverso la sentenza n. 116/2008 della Commissionetributaria provinciale di Sassari, in rigetto del ricorso proposto avversoavviso di liquidazione di imposta di registro ed ipo-catastale a seguito direvoca della concessione delle agevolazioni previste per i trasferimentiimmobiliari in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati di cuiall’art. 33 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente nella parte in cui i Giudici d’appello avevano ritenuto che l’Ufficiofosse a conoscenza del fatto che mancassero, sin dall’origine, i requisiti perpoter usufruire delle agevolazioni in relazione all'omessa destinazioneedificatoria del terreno nel termine quinquennale fissato dall’art. 33,comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, affermando che il possesso deirequisiti, che costituiscono i presupposti per l'ottenimentodell'agevolazione via provvisoria, viene valutato dall'amministrazione almomento della registrazione dell'atto sulla base delle indicazioni fornitedalle parti nell'atto di acquisto e della documentazione allegata allo stessoe che, nel caso in esame, la mancata edificazione era dipesa da causaimputabile alla contribuente, in quanto al momento dell'acquisto delterreno non era stato depositato presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il piano di lottizzazione, cosicché la mancata realizzazioneedificatoria era esclusivamente imputabile alla società, che non era nelleNumero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/2026condizioni per poter essere esclusa dalla temporanea «sospensioneedificatoria» disposta dalla Legge Regione Sardegna n. 8/2004 mentre «ilrispetto ab origine delle condizioni di legge avrebbe consentito alla societàdi poter edificare entro i termini di cui alla L. 388/2000».1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 76 d.P.R. 26/4/1986 n. 131e dell’art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per avere laCommissione tributaria regionale erroneamente ritenuto l’Ufficio decadutodal potere impositivo applicando il termine triennale di cui al secondocomma dell’art. 76 cit. a decorrere dalla data di registrazione dell’atto inrelazione alle agevolazioni concesse ex art. 33, comma 3, legge n.388/2000 cit.2.1. Le doglianze vanno esaminate congiuntamente, in quantostrettamente connesse, previa riqualificazione della prima censura comeviolazione di norme di diritto.2.2. In tema d'imposta di registro, l'art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenzadell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto cheesso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a pianoparticolareggiato, sia possibile edificare, sicché è applicabile tutte le voltein cui l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanisticoche consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del pianoparticolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento diprogrammazione secondaria e non di uno strumento attuativo, atteso cheè possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni,fungendo anche da piano particolareggiato, e che, pertanto, non vi sianecessità di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 19234/2021; Cass. n. 27016/2017;Cass. n. 24891/2016).2.3. Inoltre, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.27080/2016; Cass. n. 27484/2013; conf. Cass. n. 20587/2020 in motiv.)in tema di agevolazione tributaria ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del2000, vigente ratione temporis, in caso di mancata edificazione entrocinque anni dall'acquisto in area soggetta a piano urbanisticoNumero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/2026particolareggiato, il termine di decadenza per l’emissione, da partedell'Amministrazione finanziaria, dell’avviso di liquidazione dell’impostaordinaria di registro e connesse sanzioni è quello triennale di cui all’art. 76,comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con la conseguenza che il potereimpositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine,decadenziale, di tre anni, decorrenti dal giorno in cui il proposito delcontribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile.2.4. Nel caso in esame, come riportato nella sentenza impugnata,«l’immobile oggetto di trasferimento non si trovava in area soggetta apiano particolareggiato regolarmente approvato».2.5. Si verte dunque in una situazione nella quale la mancanza delpiano particolareggiato non comporta necessariamente il venir menodell’edificabilità dell'area, che può trovare autonomo titolo nell'adozionedello strumento urbanistico con carattere attuativo insito nel pianoregolatore generale in vigore al momento del trasferimento agevolato.2.6. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha tuttavia omesso ogniindagine al riguardo, mancando di verificare se l'area in oggetto fosse, almomento della compravendita, edificabile sulla base del vigente pianoregolatore generale, in quanto dotato di carattere esaustivo ed attuativo diedificabilità, come stabilito dall'indirizzo giurisprudenziale di legittimitàtesté richiamato.2.7. In caso di accertata edificabilità ab origine del terreno nei terminidianzi indicati, pertanto, occorrerà far riferimento al termine triennale dicui al comma 2 del medesimo art. 76 (vale a dire, al mancato avveramentodella condizione di edificazione, necessaria per conservare i benefici), epoiché il terreno, per il cui acquisto la parte aveva usufruito delleagevolazioni, era stato registrato in data 23.5.2002, con il terminequinquennale previsto dall’art. 33, comma 3, legge n. 388/2000 cit. ascadere in data 23.5.2007, l'Ufficio, a differenza di quanto affermato dallaCommissione tributaria regionale, non risulterebbe decaduto dal potereaccertativo, avendo notificato l'avviso di liquidazione in data 21.9.2007,entro il terzo anno.Numero registro generale 8082/2019Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 15229/2026Data pubblicazione 20/05/20263. Quanto sin qui illustrato comporta pertanto l'accoglimento delricorso nei limiti dianzi indicati, con la cassazione della sentenza in oggettoe rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna,in diversa composizione, la quale dovrà verificare se l'area in oggetto fosse,al momento della compravendita, edificabile in quanto inserita in un'areasoggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dellaedificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato.4. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna in diversa composizione, cui demanda dipronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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