Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 14851/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 16/04/1961avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'inammissibilità dei ricorsi.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la conferma della sentenza impugnata e si è riportata alle conclusioniscritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei giornalisti della Campania -, il quale si è associato alle conclusionidel Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni scritte, depositate inudienza unitamente alle note spese per entrambe le parti civili rappresentate;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Federazione nazionale della stampaitaliana, che si è associato alle richieste del Procuratore generale e si è riportatoalle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi del ricorso presentatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ed ha insistitoper l'accoglimento degli stessi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoai motivi di ricorso ed alla memoria, depositata a mezzo pec in data 11.03.2026,e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 14 luglio 2025 la Corte di Appello di Roma,confermando la pronuncia del Tribunale di Roma del 24 maggio 2021, ha ritenutoMichele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di minacciagrave ed aggravata - ex artt. 612, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. - nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Le vicende processuali.È opportuno dare conto, innanzitutto, delle vicende che hanno interessato ilpresente procedimento.Il Tribunale di Napoli, innanzi al quale è stato originariamente incardinato ilprocesso, con sentenza in data 11 novembre 2014 aveva ritenuto il Santonastasoresponsabile del delitto contestato, condannandolo alla pena di un anno direclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituiteparti civili.

Aveva, invece, assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto.La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dalSantonastaso e dal pubblico ministero, nei confronti dei soli [OSCURATO:PERSONA] e d’[OSCURATO:PERSONA],con sentenza del 3 ottobre 2017 aveva dichiarato la propria incompetenzafunzionale, in quanto il procedimento era connesso con quello avente ad oggetto ireati di diffamazione e calunnia commessi dagli odierni imputati in danno deimagistrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incardinato presso ilTribunale di Roma, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.; aveva, quindi, dichiaratola nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alpubblico ministero presso il Tribunale di Roma.Con sentenza in data 24 maggio 2021 tale Tribunale ha ritenuto entrambi gliimputati responsabili del reato loro ascritto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni uno e mesi due di reclusione ed il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno emesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, con la sentenza sopra richiamata, ha confermatotale decisione.3.

I fatti oggetto del giudizio.3.1.

I giudici del merito hanno concordemente ricostruito la vicenda neitermini che si possono così riassumere.Le condotte incriminate sono state poste in essere dagli imputati durante lacelebrazione innanzi alla Corte d’assise d’appello di Napoli del processo cd.[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ad oggetto l’esistenza e l’attività dell’associazionecamorristica denominata “Clan dei Casalesi” tra il 1988 e il 1992.

Nell’ambito ditale processo il [OSCURATO:PERSONA] era accusato – anche sulla base delle dichiarazioni reseda numerosi collaboratori di giustizia – di avere assunto il controllo del clan,insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di esserecoinvolto in diversi omicidi e tentati omicidi.Nel corso dell’udienza innanzi alla Corte d’appello del 13 marzo 2008, dedicataalla discussione delle difese, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di FrancescoBidognetti e [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al Presidente della Corte d’appello dileggere i motivi a sostegno dell’istanza di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen.,che i suoi assistiti intendevano presentare alla Corte di cassazione.Ottenuta l’autorizzazione, dalle ore 10.36 alle ore 13.00 circa, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] aveva letto il documento scritto in prima persona dal [OSCURATO:PERSONA] (edallo [OSCURATO:PERSONA]), con cui si prospettava una sistematica collusione tra magistrati egiornalisti e si denunciava una illegittima gestione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia da parte dei pubblici ministeri [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA], nonché il clima di pesanti pressioni poste in essere da partedella Direzione distrettuale antimafia presso la Procura di Napoli nei confronti deigiudici del distretto, i quali – si sosteneva – venivano spinti a condannare gliimputati al fine di non venire travolti dalle accuse infamanti dei “pentiti”.

Siasseriva, inoltre, che tale clima di sospetti era alimentato anche grazie ai «solitigiornalisti prezzolati» della carta stampata locale, ritenuti al servizio di poteri forti,riferendosi, specificamente, a [OSCURATO:PERSONA], cronista de “[OSCURATO:PERSONA]”, e al«noto romanziere» [OSCURATO:PERSONA], che con i propri articoli tentavano dicondizionare la libertà di determinazione dei giudici che partecipavano al processo.L’istanza, quindi, proseguiva invitando «il buon [OSCURATO:PERSONA] a non raccogliere solonotizie presso la Procura o solo presso alcuni Pubblici ministeri e gettare fangosugli operatori di diritto che da anni dedicano la loro vita allo studio di questofenomeno ed esortarlo ad essere più serio e a leggere le sentenze dei vari episodicamorristici, perché crediamo che la serietà, la puntualità, l’obiettività la risonanzadi una notizia vera non alberga mai in una teoria, in un’aspirazione di successo,ma trova la sua forza nella sua essenza prima di qualsiasi influenza».

Eaggiungeva: «sarebbe altrettanto opportuno chiedere al buon [OSCURATO:PERSONA] perché aiboss vengono annullati tanti ergastoli?».

Quindi concludeva: «Siamo ai limiti delladiffamazione e della calunnia, ma non è quello che preme in questa sedesottolineare, bensì è solo un invito rivolto al signor [OSCURATO:PERSONA] e ad altri come lui afare bene il proprio lavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversirispetto a quello di eliminare la criminalità organizzata».Terminata la lettura, il [OSCURATO:PERSONA], collegato all’udienza in videoconferenza dalcarcere, autorizzato dalla Corte d’assise d’appello, rilasciava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] speciale per depositare tale istanza di rimessione.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28132 del 2008, dichiarava l’istanzadi rimessione inammissibile.3.2.

Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, haritenuto che le frasi pronunciate durante la lettura in udienza della richiamataistanza, anche alla luce del contesto in cui erano inserite, integravano il reato diminaccia - di cui alla contestazione in precedenza illustrata -, in ragione della loroconcreta attitudine ad intimidire i giornalisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a limitarnela libertà morale, condannando gli imputati alla pena di giustizia.4.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso per cassazione, articolando otto motivi di censura, di seguito riassunti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Il primo motivo deduce inosservanza della legge processuale e violazionedel principio di imparzialità del giudice ex art. 6 CEDU, con riferimento all’erroneaapplicazione degli artt. 11-bis e 11, comma 3, cod. proc. pen.

La difesa avevadedotto in appello che, poiché il procedimento coinvolgeva magistrati addetti allaDirezione [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di persone offese o comunque in rapportofunzionale con i fatti per cui è processo), doveva applicarsi l’art. 11-bis cod. proc.pen., norma speciale che disciplina la competenza nei procedimenti in cui unmagistrato della DNA riveste la qualità di persona sottoposta alle indagini,imputato o persona offesa.

Non sarebbe invece condivisibile la decisione assuntadalla Corte d’appello, che sul punto aveva richiamato la decisione della Corte dicassazione nel processo connesso, secondo cui, svolgendo il Procuratore nazionaleantimafia funzioni su tutto il territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostarela sede del procedimento.

Tale conclusione sarebbe fondata su una inammissibileinterpretazione analogica in materia di competenza relativa ai magistrati dellaSuprema Corte, non disciplinata da alcuna norma, rispetto ad un caso, invece,disciplinato evidentemente dall’art. 11-bis cod. proc. pen.4.2.

Il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazioneagli artt. 407, 238, 238-bis e 523 cod. proc. pen., la illegittima utilizzazione diprove inutilizzabili, nonché il vizio di motivazione in ordine alla richiesta avanzatadalla difesa ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente la sentenza impugnata si fonderebbe su atti inutilizzabili,costituiti dalle intercettazioni telefoniche tratte da procedimenti diversi (proc. n.10528/08 e n. 1669/11), dai verbali di udienza relativi al procedimento penale acarico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 10528/08 RGNR),nonché dai verbali delle dichiarazioni rese dal teste Fiorentino nel procedimento n.1669/11 RGNR a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Benché a fronte delle eccezioni difensivela Corte territoriale abbia affermato di non aver utilizzato tali atti, la motivazionerichiama la sentenza di primo grado che, invece, aveva utilizzato detti atti (inparticolare le intercettazioni e l’informativa).La difesa denuncia altresì il mancato esame dell’istanza ex art. 523 cod. proc.pen., finalizzata all’acquisizione dell’ordinanza della Corte d’appello di Napoli inaltro procedimento, la quale non sarebbe stata verbalizzata dal Presidentenonostante la richiesta della difesa.4.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agliartt. 529 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 36 del 2018, nonché vizio di motivazione.La difesa contesta la mancata declaratoria di improcedibilità del reato per tardivitàdella querela.

Sostiene che il fatto è stato commesso il 13 marzo 2008, quindi indata anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, che ha reso procedibilea querela il reato di minaccia.

Al momento dell’entrata in vigore del richiamatodecreto, le parti offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già a conoscenza del fatto,sicché doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 36 del2018, il quale stabilisce che il termine per la presentazione della querela decorredalla data di entrata in vigore della riforma.

Erroneamente, pertanto, la Corteterritoriale avrebbe ritenuto applicabile il comma 2 della richiamata disposizione.In ogni caso, anche accedendo a tale interpretazione, l’istanza di punizionesarebbe comunque tardiva, atteso che l’avviso di udienza preliminare era statonotificato in data 25.3.2019 e la querela era stata depositata il successivo5.7.2019.È inoltre denunciato che la Corte avrebbe confuso la giurisprudenza riferitaalla riforma Cartabia con la disciplina vigente all’epoca dei fatti.4.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge e travisamento della provain relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1cod. pen., fondata sull’assunto che il clan dei Casalesi fosse, all’epoca del fatto (13marzo 2008), guidato da [OSCURATO:PERSONA], e che l’atto di rimessionepresentato dal [OSCURATO:PERSONA] ne favorisse l’operatività.La difesa evidenzia che erano state depositate agli atti — e richiamate sianelle conclusioni di primo grado sia nei motivi d’appello — due sentenze decisive:la sentenza Corte d’Appello di Napoli n. 3085/2013, definitiva dal 2.7.2014, cheha escluso la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa per il periodosuccessivo a quello oggetto del procedimento [OSCURATO:PERSONA] e fino a tutto il 2008; lasentenza del [OSCURATO:PERSONA], n. 159/2019, che ha assolto il Bidognettianche per il periodo successivo al 2008, sino al 2019.Secondo il ricorrente, tali pronunce, entrambe coperte da giudicato,dimostrano in modo inequivoco che nel marzo 2008 il [OSCURATO:PERSONA] non era né caponé partecipe del clan, sicché mancava la precondizione strutturale dell’aggravantecontestata.

Di tali pronunce la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto,basando invece la ritenuta sussistenza dell’aggravante su altre sentenze che, onon riguardano [OSCURATO:PERSONA] come imputato della fattispecie di cui all’art. 416-biscod. pen., o lo assolvono da tale reato.4.5.

Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 468,495, 178 lett. c) cod. proc. pen. ed omessa valutazione della eccezione di nullitàper revoca dei testi della difesa.La difesa lamenta che il Tribunale, in primo grado, aveva revocato inauditaaltera parte i testi della difesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rambone e Fiorentino, giàammessi, motivando tale decisione con affermazioni non corrispondenti agli atti.I motivi di appello, con cui si censurava l’illegittimità di tale ordinanza peravere impedito l’esercizio del diritto di difesa, non sarebbero stati valutati dallasentenza impugnata, ovvero sarebbero stati rigettati con motivazione apparente.4.6.

Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163 e164 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensionecondizionale della pena.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamenteconsiderato ostativa alla concessione del beneficio una precedente condanna adanni cinque e mesi sei di reclusione, la quale non era, tuttavia, ancora divenutadefinitiva l momento della pronuncia della sentenza impugnata.4.7.

Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di escussione, ex art. 210 cod. proc. pen., delteste [OSCURATO:PERSONA], capo del clan dei Casalesi.

La testimonianza delloSchiavone, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, costituiva provasopravvenuta in ordine alla circostanza che l’atto di rimessione non era volto arafforzare il potere di controllo del territorio da parte del clan, oltre che funzionalea smentire la valenza intimidatoria della stessa.La Corte d’appello ha rigettato la richiesta definendola “superflua”, senza unamotivazione specifica, omettendo di considerare che, trattandosi di provasopravvenuta potenzialmente decisiva, la rinnovazione del dibattimento eraobbligatoria ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.4.8.

L’ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 612 cod.pen.

La difesa deduce che le espressioni riportate nell’atto di rimessionecostituirebbero delle critiche e non delle minacce, atteso che non contengono laprospettazione di un “male futuro dipendente dalla volontà dell’agente”.

In ognicaso, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per cui le parole e glidovrebbe ancorarsi su dati oggettivi, attestanti l’idoneità ex ante e in concretodella condotta dell’agente a costituire un’effettiva minaccia, e non sulla percezionedella stessa da parte della persona offesa, come invece avrebbe fatto la sentenzaimpugnata.

Analogamente, la gravità della minaccia sarebbe stata ravvisataunicamente nelle reazioni istituzionali seguite alla lettura in aula dell’istanza dirimessione e non in ragione del fatto in sé considerato.Il ricorrente evidenzia che nella specie mancherebbe l’elemento oggettivo delreato, da rinvenirsi nel rapporto immediato tra l’agente e le persone offese, lequali, invece, non erano presenti in aula, sicché lo stato di preoccupazione non fudai medesimi percepito ma fu loro indotto.

Si rileva, inoltre, che la lettura inudienza dell’atto di rimessione non era irrituale, ma autorizzata dalla Corte dimerito e finalizzata alla notifica alle parti ex artt. 45–46 cod. proc. pen., comeammesso dalla giurisprudenza.5.

Con successiva memoria, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha svoltoulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso.5.1.

Quanto al primo motivo, si ribadisce e si sviluppa la criticaall’interpretazione data dalla Corte di cassazione all’art. 11-bis cod. proc. pen., laquale si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della citata disposizione.

Lasua formulazione chiarissima prevede la competenza del giudice, determinato aisensi dell’art. 11 cod. proc. pen., nei procedimenti dove la persona offesa odanneggiata sia un magistrato della DNA.5.2.

Con riguardo al secondo motivo, si sostiene che la mancata risposta daparte della Corte territoriale alla richiesta difensiva di acquisizione dell’ordinanzaemessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 15 febbraio 2025, e dunque mentreera in corso la discussione dinanzi alla Corte di appello di Roma, determinerebbela nullità della fase della discussione che si estenderebbe alla sentenza impugnata(viene citata in proposito, Sez. 2, n. 46814 del 01/12/2005, Cariolo, Rv. 232776– 01).Anche la mancata verbalizzazione della richiesta determinerebbe la nullitàdella sentenza (viene citata Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090– 01 e Sez. 6, n. 4911 del 17/02/1997, Cannito, Rv. 208139 – 01).5.3.

Con riguardo al terzo motivo sono ribadite le argomentazioni svolte nelricorso.5.4.

Quanto all’ottavo motivo di ricorso, si sottolineano il carattere meramentecongetturale delle considerazioni svolte dai giudici del merito, la liceità della letturain udienza dell’istanza di rimessione a fini di notifica alle parti e la mancanzadell’elemento oggettivo del reato contestato.6.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articola un’unicacensura con cui deduce l’illogicità e la carenza di motivazione.

Totalmenteindimostrata sarebbe la sussistenza della volontà del ricorrente di minacciare lepersone offese.

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le sentenzedel Tribunale di Roma del 10 novembre 2014, resa nel presente procedimento, equella dello stesso Tribunale dell’11 luglio 2016, resa nel parallelo processo percalunnia, le quali avevano escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la redazionee il contenuto dell’atto di rimessione.

Anche le conversazioni intrattenute dalricorrente con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con l’avv.

D’[OSCURATO:PERSONA], trascritte nell’atto diappello, dimostrerebbero che il giorno precedente l’imputato non era a conoscenzadel tipo di atto che il difensore avrebbe depositato in udienza; inoltre,successivamente, il ricorrente aveva affermato di non comprendere il clamoresuscitato dalla lettura dell’istanza di rimessione.

La sentenza impugnata avrebbeomesso di spiegare le ragioni per cui tale atto doveva ritenersi soggettivamenteriferibile al ricorrente, in assenza della prova di un concreto accordo tra gliimputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.2.

Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione delle regole in materia dicompetenza per territorio dettate dall’art. 11-bis cod. proc. pen., è inammissibile.2.1.

Con i motivi di appello, l’imputato aveva eccepito l’incompetenza dellaCorte territoriale romana e chiesto la trasmissione degli atti all’autorità giudiziariadi Firenze, in quanto il presente procedimento era connesso con quello instauratoa carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati didiffamazione aggravata e calunnia in danno dei magistrati [OSCURATO:PERSONA] DeRaho e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello, nel rigettare la doglianza, harichiamato la decisione resa dalla Prima Sezione di questa Corte che, nel dirimereil conflitto negativo di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Firenze, hadichiarato la competenza della Corte di appello di Roma (Sez. 1, n. 43866 del23/10/2024, Corte, Rv. 287100 - 01).Tale decisione ha affermato che, poiché nel caso di specie veniva in rilievo laposizione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo (nel frattempoassunta da [OSCURATO:PERSONA]), che quelle funzioni svolge in relazione all'interoterritorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede di svolgimento delprocedimento.

Invero, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituitanell'ambito della Procura generale della Corte di cassazione e la sua competenzaè estesa all'intero territorio nazionale, sicché sottrae i magistrati ad essa addettidalla generale applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen, al pari di quanto avvieneper i magistrati di questa Corte di cassazione.

Tale disposizione, infatti, non puòtrovare applicazione in relazione a magistrati che «non svolgono funzioniterritoriali ma hanno una dimensione operativa di carattere nazionale».2.2.

Le argomentazioni svolte nella presente sede dal ricorrente, oltre arisolversi in affermazioni generiche, dal momento che neppure individuano qualesarebbe il giudice asseritamente competente, si sostanziano in una sorta diinammissibile censura della decisione del giudice di legittimità resa nelprocedimento connesso.

In ogni caso, poiché con riguardo a tale procedimentoquesta Corte di cassazione ha dichiarato la competenza dell’autorità giudiziariaromana, esso allo stato risulta pendente avanti alla medesima Corte d’appello diRoma che ha pronunciato la sentenza qui impugnata, con la conseguenza cheviene meno ogni rilevanza della questione prospettata dalla difesa.3.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità.3.1.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbeutilizzato ai fini della decisione verbali di udienza, intercettazioni di comunicazionie informative di reato relativi ad altri procedimenti e dichiarate inutilizzabili.La censura è priva della necessaria specificità, perché è formulata senza inalcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenzadegli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta afondamento della contestata affermazione di responsabilità.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ilCollegio condivide e ribadisce, quando il ricorso per cassazione lamental'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deveillustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventualeeliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, inquanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti edininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficientia giustificare l'identico convincimento (ex plurimis, Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02, la quale ha affermato il principio in fattispeciein tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di duratamassima delle indagini preliminari.

In senso conforme: Sez. 2, n. 30271dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep.2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01).3.2.

In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che –diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – i giudici di appello hannofondato le proprie conclusioni non già sugli atti dichiarati inutilizzabili, bensì sulleaffermazioni rese in sede di spontanee dichiarazioni dal [OSCURATO:PERSONA], il quale haaffermato di aver parlato con il [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nellibro “Gomorra”, aveva attribuito a lui la responsabilità dell’omicidio del Bardellino,nonché sulle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato chel’istanza di rimessione era stata oggetto di discussione con [OSCURATO:PERSONA].Da tali dichiarazioni la Corte territoriale ha logicamente desunto che risultavapacificamente che i due imputati avevano discusso del contenuto del libro diRoberto [OSCURATO:PERSONA], che avevano deliberato insieme la strategia da intraprendere eche il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di presentarel’atto di rimessione, pur non essendogli noti i dettagli tecnici.Pertanto, il giudizio è fondato su elementi diversi rispetto agli attiasseritamente inutilizzabili.Per le stesse ragioni è inammissibile anche l’ulteriore profilo di censura, concui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta eaddirittura neppure verbalizzato l’istanza, ex art. 523 cod. proc. pen., avanzatadalla difesa all’udienza dell’8 luglio 2025 e finalizzata all’acquisizione dell’ordinanzaemessa dalla Corte d’appello di Napoli con cui era stata dichiarata l’inutilizzabilitàdi tutti i verbali di prova, comprese le intercettazioni riportate alle pagg. 14, 15 e16 della sentenza di primo grado, in quanto compiute successivamente allascadenza del termine delle indagini preliminari.

Anche volendo prescindere dallagenericità della censura, risulta dirimente l’irrilevanza della suddetta ordinanza inquanto relativa a prove non utilizzate dalla Corte ai fini della decisione.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatola doglianza con cui si deduceva l’improcedibilità per la mancata tempestivapresentazione della querela.La decisione resa sul punto dalla Corte territoriale è corretta, ma ne deveesserne rettificata la motivazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.4.2.

Al momento della commissione del fatto contestato all’imputato (13marzo 2008), il reato di minaccia grave era procedibile d’ufficio.

Successivamente,il d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio 2018, ha mutato il regimedi procedibilità di taluni reati, tra cui quello di cui all’art. 612, secondo comma,cod. pen. (non connotata ai sensi dell'art. 339 cod. pen.), il quale è divenutoprocedibile a querela.

Il ricorrente sostiene che sarebbe stata violata la disciplinatransitoria dettata dall’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018 per regolare le modalità con lequali, in relazione ai reati per cui è mutato il regime di procedibilità, la personaoffesa viene messa nelle condizioni di proporre querela.Le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino),occupandosi di detta disciplina transitoria, ha affermato che, al fine di evitare«conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica» delladisposizione transitoria, l’avviso alla persona offesa non deve essere dato «quandorisulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; chel’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instareper la punizione dell’imputato».La richiamata pronuncia ha altresì precisato che «la sussistenza della volontàdi punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari,può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la suaesplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciutaanche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonchénella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio»(successivamente, in senso conforme, v.

Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv.284844 – 01; Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01).La suddetta conclusione in ordine alla disciplina transitoria è statasuccessivamente ribadita dalle Sezioni semplici di questa Corte, secondo cui, conriferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del2018, l’art. 12, comma 2, del medesimo decreto - che prevede l’avviso allapersona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela - non va applicatoquando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo,costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi digiudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 – 01, in tema diminaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen.).4.3.

Nella specie, le persone offese si sono costituite parti civili nel giudizioinstaurato avanti al Tribunale di Napoli conclusosi con sentenza del 10 novembre2014, così manifestando in modo inequivoco la propria volontà di punizione deicolpevoli.Sul significato e sul rilievo di tale atto non ha prodotto alcun effetto lasuccessiva dichiarazione di nullità della suddetta sentenza da parte della Corted’appello, in ragione della incompetenza funzionale dell’autorità giudiziarianapoletana, e la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero pressoil Tribunale di Roma.

Questi, invero, ha successivamente esercitato l’azionepenale, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni imputati avanzatain data 29 marzo 2019 e, nel giudizio così instaurato, la [OSCURATO:PERSONA] ed il Savianosi sono nuovamente costituiti parti civili.Poiché la querela riveste – secondo il pacifico orientamento dellagiurisprudenza di legittimità – natura mista, non solo processuale ma anchesostanziale (ex plurimis, Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287440 – 01; Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), una voltache la volontà punitiva sia stata manifestata dalla persona offesa, pur ancherisente delle successive vicende del giudizio e non è incisa dalla eventualeregressione dello stesso alle fasi precedenti, al pari di quanto avviene nelle ipotesiin cui detta volontà sia manifestata attraverso un atto extra processuale.Nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano espresso la propriavolontà punitiva costituendosi parte civile nel processo instauratosi innanzi alTribunale di Napoli ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, sicchénon era necessaria alcuna nuova manifestazione di volontà a seguito del mutatoregime di procedibilità del reato di minaccia.Ne consegue che non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all’art. 12d.lgs. n. 36 del 2018, di cui il ricorrente ha denunciato la violazione, sicché lacensura prospettata è priva di fondamento.5.

Il quarto motivo, concernente la sussistenza dell’aggravantedell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991 (oggi trasfusanell’art. 416-bis.1 cod. pen.), è infondato.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, così come il Tribunale in primogrado, non abbiano considerato le sentenze che per il periodo successivo a quellooggetto del processo cd. [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente dal 1993 al 2019, avevanoassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,escludendone la partecipazione al clan dei Casalesi; ha pertanto sostenuto che,nel momento in cui la minaccia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] èstata posta in essere, [OSCURATO:PERSONA] non era partecipe, né tanto meno acapo dell’associazione camorristica, cosicché mancherebbero i presuppostidell’aggravante contestata.La censura è fuori fuoco.L’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.postula che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l’attività diun’associazione mafiosa, allo scopo, cioè, di contribuire, recare vantaggio e utilitàall'attività di un sodalizio criminoso operante in un contesto di matrice mafiosa.Nel caso in esame, l’esistenza di un’associazione denominata “clan deiCasalesi”, avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen., non solo non ècontestata, ma risulta accertata processualmente con le sentenze passate ingiudicato specificamente indicate dal Tribunale (p. 20 sentenza di primo grado).Poiché dall’imputazione risulta in modo chiaro che è contestato al [OSCURATO:PERSONA] di«aver agito al fine di favorire il clan dei Casalesi», risulta del tutto inconferenteche il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assolto dall’accusa di essere capo ovvero partecipedella suddetta associazione criminosa, e, più in generale, chi fosse a capo dellastessa nel periodo in contestazione.

Ciò è stato correttamente puntualizzato dallaCorte territoriale, la quale ha evidenziato come la minaccia rivolta alla Capacchioneed al [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale a favorire il sodalizio camorristico nel suocomplesso, rafforzandone il potere di controllo sul territorio, evidentemente al finedi consentire allo stesso di continuare ad agire secondo logiche criminali in manieraindisturbata, tacitando quei giornalisti che divulgavano notizie concernenti la vitadel clan.Tale conclusione, oltre ad essere logica e coerente con le risultanze istruttorie,si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ravvisato lafinalità agevolativa di un sodalizio mafioso anche nel caso di minacce rivolte ad ungiornalista con il fine di ottenere il cd.

“silenzio giornalistico”, per consentire al clandi continuare ad agire secondo logiche criminali in maniera indisturbata (Sez. 5,n. 2725 del 07/12/2021, dep. 2022, Ventura, Rv. 282540 - 01).6.

Il quinto motivo è inammissibile.6.1.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, la revoca dell'ordinanzaammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisitodella loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio,integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilitodall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della “paritàdelle armi” sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiamal'art. 111, secondo comma, Cost. in tema di contraddittorio tra le parti (ex multis,Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 6, n. 53823 del05/10/2017, D., Rv. 271732 – 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.263210 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01; Sez. 5,n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680 - 01).

Tale nullità, tuttavia, non èassoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod.proc. pen.Secondo l'opzione dominante, cui il Collegio aderisce, detta nullità è di ordinegenerale a regime intermedio, con la conseguenza che deve essereimmediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2,cod. proc. pen., e che, in caso contrario, essa è sanata.6.2.

Sotto altro profilo, va ricordato che la parte che intende censurare, conricorso per cassazione, l'ordinanza del giudice che non abbia ammesso o abbiarevocato una prova testimoniale già ammessa, è tenuta, in ossequio al principiodi specificità positivamente sancito dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,a spiegarne il livello di decisività onde stigmatizzare l'erroneità della valutazioneoperata dal giudice che, al contrario, l'aveva giudicata superflua (Sez. 1, n. 49799del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep.2012, Rv. 252581 - 01).6.3.

Nel caso in esame, a prescindere dalla tempestività dell'eccezione, laCorte d’appello ha confermato la valutazione di superfluità espressa dal Tribunale,specificando che le circostanze sulle quali dovevano deporre i testi o giàemergevano documentalmente, o erano irrilevanti (come nel caso del testeRambone rispetto al contenuto della denuncia sporta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],nonché nel caso del teste Fiorentino in relazione ai risultati dell’attivitàintercettiva), ovvero attenevano a circostanze superflue (come quella concernentela scorta accordata al [OSCURATO:PERSONA]).A fronte di tali puntuali argomentazioni, la censura difensiva risulta del tuttogenerica, essendosi sostanzialmente limitata a sostenere che le testimonianzerevocate, lungi dall'essere irrilevanti, come sostenuto dai giudici del merito,sarebbero state, invece, in grado di contrastare le prove assunte, omettendotuttavia di specificare quale fosse in concreto la decisività delle circostanze su cuii testi avrebbero dovuto deporre.Ma, soprattutto, la difesa non si è confrontata con l’argomento determinantee assorbente posto a fondamento della valutazione svolta dalla sentenzaimpugnata, la quale ha spiegato che l’irrilevanza delle prove testimoniali indicatedal ricorrente discendeva dal fatto che la prova del reato e della responsabilitàdell’imputato emergeva dal contenuto dell’atto di rimessione e, specificamente,dai passaggi dal medesimo letti in udienza, nonché dalle sue dichiarazioni.7.

Il sesto motivo, con cui si censura il diniego della sospensione condizionaledella pena, è infondato.L’imputato lamenta che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 164 cod.pen., avrebbe ritenuto ostativa alla concessione del beneficio una condanna nondefinitiva dal medesimo riportata.Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio, che il Collegiocondivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, lapresunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva,come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dalcertificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo ilcomportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art.133, secondo comma, n. 2, cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico delmedesimo.

Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo oprevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futuraastensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità adelinquere dell'imputato, desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché nondefinitivi (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 44458del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 – 01; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Stimolo, Rv. 246250).Si è precisato in proposito che il rilievo dato dal giudice alla posizione diindiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrastacon il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condannadefinitiva, in quanto non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbiacommesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente eprecisamente alla sua condizione; invero, il giudice può fondare il giudizioprognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinqueredell’imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo,n. 2), cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti inuna condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato (Sez.7, n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 – 01; Sez. 3, n. 44458 del30/09/2015, cit.).Ne consegue che la Corte d’appello di Roma ha legittimamente valorizzato laprecedente condanna, benché non definitiva, riportata dall’imputato, ritenendoche la stessa, unitamente alla mancanza di segni di resipiscenza, fosse di ostacoload un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione del Santonastasodalla commissione di nuovi crimini.8.

Il settimo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 603, comma 2,cod. proc. pen., è inammissibile.Il ricorrente ha denunciato la mancata rinnovazione dell’istruttoria da partedella Corte d’appello a seguito della sopravvenienza di una prova nuova, costituitadalla escussione ex art. 210 cod. proc. pen. del coimputato [OSCURATO:PERSONA],capo del clan dei Casalesi, che nelle more del giudizio, era divenuto collaboratoredi giustizia.La censura risulta del tutto generica.8.1.

In tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, l’art. 603,comma 1, cod. proc. pen., subordina la rinnovazione alla condizione che il giudiceritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisitisiano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere didecisività.

Diversamente, nell’ipotesi del comma 2, il giudice è tenuto a disporrela rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primogrado, con il solo limite, previsto dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen., cherichiama la regola generale stabilita dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen.,costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge omanifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv.269334 - 01; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253526 - 01; Sez.3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341 - 01).

L'assunzione di dette prove,sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi esserevagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell’utilità processuale e noninvece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n.42965 del 10/06/2015, L, Rv. 265200; Sez. 2, n. 31065 del 2012, cit.), tenutoconto che il comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova chenon sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della provadopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudiziodi primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 1, n.43380 del 13/09/2022, Basile, Rv. 283742 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 7197del 10/12/2003, Cellini, Rv. 228462 - 01; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003,Marzullo, Rv. 226977 - 01).8.2.

La Corte territoriale ha motivato il censurato diniego sulla base dellaritenuta superfluità della prova.

Tale valutazione si sottrae alle censure delricorrente.Risulta chiaro, infatti, che la richiesta dell’imputato non aveva ad oggettol’ammissione di una prova scoperta successivamente al giudizio di primo grado,come previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che latestimonianza dello [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla difesa, doveva avere ad oggetto nonun fatto, bensì, inammissibilmente, una valutazione, e cioè la mancanza di valenzaintimidatoria delle affermazioni fatte in udienza dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, alle minacce subìte da costoro inprecedenza, la difesa non ha spiegato quale fosse il rilievo di tale circostanza aifini della sussistenza del reato oggetto di contestazione, né, ancor prima, haspecificato se lo [OSCURATO:PERSONA] avesse mai, e in quali occasioni, fatto affermazioni delgenere, tali da rendere necessaria la sua audizione.9.

L’ottavo motivo, concernente la sussistenza del reato di minaccia, èinfondato.9.1.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità:- la fattispecie disciplinata dall’art. 612 cod. pen. costituisce delitto di pericolo,rispetto al quale la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alleconcrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B, Rv.257951);- ai fini dell'integrazione del reato, non è necessario che il soggetto passivo sisia sentito effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini,Rv. 170482), atteso che la persona offesa potrebbe anche non impressionarsiaffatto, non per la inidoneità dell’azione, ma perché dotato di sufficiente coraggio(Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02);- è perciò sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente siapotenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivomediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa esserecagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato diintimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima (Sez. 5, n. 45502 del22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678).

L’attitudine intimidatoria della condottava valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto(Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 – 01, la quale ha ritenutoimmune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato laresponsabilità dell’imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della personaoffesa la frase: “ti taglio la testa”; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv.278740 – 01);- laddove debba stabilirsi se la minaccia è grave, ai sensi dell’art. 612, commasecondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico determinato dall'attointimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltantoal tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale essesi collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 – 01), nonchéalla personalità dei soggetti coinvolti (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella,Rv. 266055 - 01).9.2.

Quanto alle modalità della condotta, si è affermato che:- la minaccia, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestataanche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea adincutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione allecircostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive dellavittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del20/05/2010, Rv. 247117 – 01, con riguardo alla minaccia costitutiva del delitto diestorsione); essa, inoltre, ben può assumere connotazioni del riferimentoindiretto, o semplicemente allusivo, essendo anche in tale forma idonea a coartarela libertà morale del destinatario (Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Ferraro, Rv.237603; Sez. 5, n. 463 del 06/10/2015, dep. 2016, Pg e pc in proc.

Tripi, Rv.265689 - 01).- può essere indiretta o mediata, e cioè rivolta a persona diversa dalla vittima,ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza chel'intimidazione giunga a sua conoscenza (Sez. 5, n. 9573 del 01/02/2021,Brignolo, Rv. 280625 – 01, fattispecie in tema di violenza privata attuata medianteminaccia rivolta dall'imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno diquesta a ritirare una denuncia).

In tali casi, invero, si è condivisibilmente affermatoche la potenziale efficacia coercitiva della minaccia indiretta o mediata, di cui abbiaavuto notizia il soggetto passivo, non è diversa da quella diretta, essendo lacoazione anche in tal caso certamente idonea a raggiungere lo scopo che l'agentesi era prefisso (Sez. 3, n. 635 del 24/03/1969, Targioni, Rv. 111477).9.3.

La Corte d’appello di Roma si è attenuta a tali principi, ravvisando glielementi costitutivi del reato contestato, di cui ha dato conto con motivazioneampia e coerente con le risultanze probatorie.La valutazione in ordine al carattere intimidatorio delle frasi pronunciate dagliimputati non è stata ancorata alla mera percezione soggettiva che delle stessehanno avuto le persone offese, bensì anche ad elementi oggettivi, costituiti dalsignificato delle frasi pronunciate in ragione del contesto in cui le stesse eranoinserite.La Corte territoriale ha, innanzitutto, spiegato in modo dettagliato le ragioniper cui le frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] avessero significato intimidatorio.

Atal fine ha descritto il contenuto dell’istanza di rimessione letta in udienza e, inparticolare, le ripetute accuse rivolte ai magistrati della Direzione distrettualeantimafia in ordine alle modalità di gestione dei collaboratori di giustizia e al climadi terrore e sospetto ingenerato per condizionare i giudici che si occupavano deiprocessi relativi alla criminalità organizzata, additando la [OSCURATO:PERSONA] ed ilSaviano come coloro che, «sulle ceneri della camorra, con l’aiuto di qualchemagistrato alla ricerca di pubblicità», attraverso la pubblicazione di articoli digiornale e libri, alimentavano il clima di sospetto e pressione, condizionando lamagistratura e contribuendo alla pronuncia di condanne ingiuste, al solo fine diottenere il proprio successo professionale.

Ha poi evidenziato il tono sprezzantecon cui venivano appellati i due giornalisti, definendoli «prezzolati», «pseudogiornalisti» «al servizio dei poteri forti», i quali «mascherano la loro indole servilee meschina attraverso un vittimismo eroico di lotta alla camorra», pronti «asoddisfare con la penna le esigenze di alcuni Pubblici ministeri».

I giudicidell’appello hanno quindi individuato le frasi minatorie allorché, nell’istanza lettain udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato: «Siamo ai limiti della diffamazione edella calunnia, ma non è quello che preme in questa sede sottolineare, bensì èsolo un invito rivolto al [OSCURATO:PERSONA] e ad altri come lui, a fare bene il propriolavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversi rispetto a quellodi eliminare la criminalità organizzata».

Tale “invito” – secondo la Corte territoriale– costituiva un chiaro avvertimento «che doveva giungere non solo alle orecchiedei giornalisti nominativamente indicati», ma altresì agli affiliati del clan, ai quali lCapacchione ed il [OSCURATO:PERSONA] venivano espressamente indicati come nemici e, perciò,possibili destinatari di azioni ritorsive.Tale conclusione risulta ineccepibile, ove si consideri il soggetto da cui talidichiarazioni provenivano, cioè il difensore di uno dei capi storici del clan deiCasalesi, imputato in quel processo; il contesto in cui tali frasi erano pronunciate,cioè nel corso di un’udienza pubblica del giudizio di appello che era alle sue battutefinali, ed alla presenza di alcuni degli esponenti di spicco dell’associazionecamorristica.

In tale situazione, un’affermazione del genere, pur non avendo in séuna connotazione univocamente minacciosa, veniva chiaramente ad assumere ilsignificato di prospettare un’ulteriore attività aggressiva illegittima nei confrontidelle persone offese, già in precedenza screditate ed attaccate proprio per il lavorosvolto in relazione al sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664 – 01).Pertanto, a corroborare la conclusione cui è pervenuta correttamente, la Corteterritoriale ha valorizzato le modalità con cui le affermazioni incriminate sono statepronunciate, evidenziando non solo la irritualità (oltre che la giuridica inutilità)della lettura in udienza dell’istanza di rimessione, in contrasto con la proceduradelineata dal codice di rito, che ne prevede solo il deposito nella cancelleria delgiudice che procede, il quale la trasmette “immediatamente” alla Corte dicassazione; ma ha altresì rilevato la totale mancanza di funzionalità di tale letturarispetto allo scopo dell’atto, atteso che la decisione sull’istanza non spettava allaCorte d’appello innanzi alla quale si svolgeva il processo, bensì unicamente allaCorte di legittimità, circostanza di cui il [OSCURATO:PERSONA] era senz’altro consapevole,in ragione proprio della sua professione di avvocato.A conclusioni diverse non può condurre l’asserita finalità di notifica alle altreparti, cui sarebbe stata destinata la lettura in udienza della richiesta di rimessione.Secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,la notifica di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilitàdella stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanzadeve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 – 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 – 01; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Lamberti, Rv. 205733– 01; Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300).

Nel medesimosenso si è pronunciata anche la decisione richiamata dal ricorrente, la quale siinserisce a pieno nel solco della suddetta interpretazione, in quanto espressamenteafferma che la richiesta avanzata (e non già letta) in udienza non equivale allanotifica alle altre parti e non è a tal fine sufficiente, essendo comunque necessarioche essa sia consegnata in copia a ciascuna delle parti e dovendo taleadempimento risultare dal verbale di udienza (Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996,state rispettate.Tutti tali elementi confermano la correttezza della conclusione cui sonopervenuti i giudici del merito, e cioè che scopo della (irrituale) lettura in udienzanon era affatto quello di proporre l’istanza di rimessione, né quello di notificarlaalle altre parti, non avendo l’imputato svolto gli adempimenti necessari e almedesimo ben noti, perché la stessa potesse essere esaminata nel merito daquesta Corte, la quale, infatti, l’ha dichiarata inammissibile proprio in ragione dellamancata notifica.Altro era evidentemente lo scopo perseguito, individuato correttamente dallasentenza impugnata nella volontà di rivolgere un attacco intimidatorio allaCapacchione ed al [OSCURATO:PERSONA], chiamati in causa in un processo nel quale non eranoparti, proprio in ragione del lavoro dai medesimi svolto per denunciare l’attivitàdel clan camorristico.Inconferente è il rilievo difensivo – di cui il ricorrente lamenta la mancataconsiderazione da parte della Corte d’appello – secondo cui difetterebbe nellaspecie la prospettazione di un male futuro, nonché la percezione dell’intimidazioneda parte delle vittime, mancando un rapporto personale tra costoro, che non eranopresenti nel processo, e l’agente.Come si è già detto, il chiaro avvertimento rivolto alle persone offese,chiamate per nome e individuate con preciso riferimento al loro lavoro, ed allapresenza dei membri dell’associazione criminosa, rendeva evidente che esso erasenz’altro finalizzato, sia pure in modo allusivo, ma non per questo meno efficace,a prospettare un male futuro nei loro confronti, per intimidirli e coartarne la libertà.Nel solco dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata, si deve ribadire che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 612cod. pen. è indispensabile che la minaccia giunga al destinatario, il quale ben puònon essere presente al momento della condotta, ed anzi potendo la minacciaessere rivolta a persona diversa, quando comunque sia certo che l’intimidazionepervenga a sua conoscenza.Nel caso di specie, la certezza che le persone offese sarebbero venute a saperedella minaccia derivava dalla circostanza che essa era pronunciata durante unaudienza pubblica, nell’ambito di un processo di indubbia risonanza mediatica,avente ad oggetto l’associazione camorristica che costituiva l’oggetto del lavorodalle medesime svolto.Non può inoltre sostenersi, come fa il ricorrente, che lo stato dipreoccupazione nelle persone offese fu indotto da terzi e non dalle stessedirettamente percepito.

Invero, proprio nella prospettiva di una lettura“oggettivizzante” della intimidazione, sostenuta dalla difesa, risulta manifesto ilcarattere minatorio delle frasi pronunciate e la loro gravità, tant’è che essa fupercepita come tale non solo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], ai quali fu riferita,ma anche dai vari apparati statali di sicurezza, che subito si mobilitarono perapprestare i necessari dispositivi per garantire l’incolumità dei due giornalisti.Infine, privo di pregio è il rilievo difensivo secondo cui la lettura in udienzadell’atto di rimessione «era un’azione legittima, ammessa dal Presidente dellaCorte d’assise».

Anche volendosi accedere a tale prospettazione, risultaassorbente la considerazione secondo cui, ai fini della sussistenza del reato diminaccia, occorre tenere distinto il mezzo utilizzato per comunicare il messaggiorispetto al contenuto dello stesso, sicché il carattere legittimo dello strumentoimpiegato per veicolare l’intimidazione non determina la liceità del contenuto dellastessa.10.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ai limitidell’inammissibilità.10.1.

Deve innanzitutto ricordarsi che con il ricorso per cassazione non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibilitutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza dirigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non sia manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori dadifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).Costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di giudizio dicassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,decisione, invero, costituisce attività riservata esclusivamente al giudice di merito,mentre il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iterargomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato contoadeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (explurimis, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658).10.2.

Alla luce di tali criteri, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbiapuntualmente analizzato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e confermatocon motivazione accurata e persuasiva la sussistenza a carico di FrancescoBidognetti di un quadro probatorio del tutto univoco e convergente, tenuto contodel fatto che l’imputato, nelle spontanee dichiarazioni, aveva affermato che il librodi [OSCURATO:PERSONA], “Gomorra”, aveva costituito oggetto di discussione con il propriodifensore, il quale gli aveva proposto di querelare lo scrittore, proposta che erastata rifiutata.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di aver parlato con ilproprio assistito dell’istanza, sia pure senza precisarne i dettagli tecnici.

Da talicircostanze la sentenza impugnata ha desunto in modo logico e coerente che ilBidognetti fosse a conoscenza dell’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di presentare larichiesta di rimessione, pur non conoscendone i particolari tecnici.Inoltre, ai fini della diretta riferibilità al ricorrente delle affermazioni minatoriecontenute in detta istanza, la Corte territoriale ha correttamente rilevato non soloche tale atto – il quale, come affermato dalla difesa, è atto proprio dell’imputato– era redatto in prima persona da [OSCURATO:PERSONA] (oltre che da AntonioIovine), ma soprattutto che egli aveva conferito al [OSCURATO:PERSONA] procura specialeper depositare l’istanza di rimessione dopo che ne era stata data lettura in udienza,alla presenza (in videoconferenza) del ricorrente stesso, il quale, pertanto, avevaavuto piena conoscenza del suo contenuto e aveva condiviso l’operato del propriodifensore.11.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.Gli imputati devono essere altresì condannati alla rifusione delle spesesostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell’impegnodefensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, RosariaCapacchione e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna di esse, in complessivieuro 5.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili,della Campania, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.800,00,oltre accessori di legge.Così deciso il 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 16/04/1961avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'inammissibilità dei ricorsi.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la conferma della sentenza impugnata e si è riportata alle conclusioniscritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei giornalisti della Campania -, il quale si è associato alle conclusionidel Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni scritte, depositate inudienza unitamente alle note spese per entrambe le parti civili rappresentate;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Federazione nazionale della stampaitaliana, che si è associato alle richieste del Procuratore generale e si è riportatoalle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi del ricorso presentatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ed ha insistitoper l'accoglimento degli stessi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoai motivi di ricorso ed alla memoria, depositata a mezzo pec in data 11.03.2026,e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 luglio 2025 la Corte di Appello di Roma,confermando la pronuncia del Tribunale di Roma del 24 maggio 2021, ha ritenutoMichele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di minacciagrave ed aggravata - ex artt. 612, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. - nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Le vicende processuali.È opportuno dare conto, innanzitutto, delle vicende che hanno interessato ilpresente procedimento.Il Tribunale di Napoli, innanzi al quale è stato originariamente incardinato ilprocesso, con sentenza in data 11 novembre 2014 aveva ritenuto il Santonastasoresponsabile del delitto contestato, condannandolo alla pena di un anno direclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituiteparti civili. Aveva, invece, assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto.La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dalSantonastaso e dal pubblico ministero, nei confronti dei soli [OSCURATO:PERSONA] e d’[OSCURATO:PERSONA],con sentenza del 3 ottobre 2017 aveva dichiarato la propria incompetenzafunzionale, in quanto il procedimento era connesso con quello avente ad oggetto ireati di diffamazione e calunnia commessi dagli odierni imputati in danno deimagistrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incardinato presso ilTribunale di Roma, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.; aveva, quindi, dichiaratola nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alpubblico ministero presso il Tribunale di Roma.Con sentenza in data 24 maggio 2021 tale Tribunale ha ritenuto entrambi gliimputati responsabili del reato loro ascritto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni uno e mesi due di reclusione ed il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno emesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, con la sentenza sopra richiamata, ha confermatotale decisione.3. I fatti oggetto del giudizio.3.1. I giudici del merito hanno concordemente ricostruito la vicenda neitermini che si possono così riassumere.Le condotte incriminate sono state poste in essere dagli imputati durante lacelebrazione innanzi alla Corte d’assise d’appello di Napoli del processo cd.[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ad oggetto l’esistenza e l’attività dell’associazionecamorristica denominata “Clan dei Casalesi” tra il 1988 e il 1992. Nell’ambito ditale processo il [OSCURATO:PERSONA] era accusato – anche sulla base delle dichiarazioni reseda numerosi collaboratori di giustizia – di avere assunto il controllo del clan,insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di esserecoinvolto in diversi omicidi e tentati omicidi.Nel corso dell’udienza innanzi alla Corte d’appello del 13 marzo 2008, dedicataalla discussione delle difese, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di FrancescoBidognetti e [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al Presidente della Corte d’appello dileggere i motivi a sostegno dell’istanza di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen.,che i suoi assistiti intendevano presentare alla Corte di cassazione.Ottenuta l’autorizzazione, dalle ore 10.36 alle ore 13.00 circa, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] aveva letto il documento scritto in prima persona dal [OSCURATO:PERSONA] (edallo [OSCURATO:PERSONA]), con cui si prospettava una sistematica collusione tra magistrati egiornalisti e si denunciava una illegittima gestione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia da parte dei pubblici ministeri [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA], nonché il clima di pesanti pressioni poste in essere da partedella Direzione distrettuale antimafia presso la Procura di Napoli nei confronti deigiudici del distretto, i quali – si sosteneva – venivano spinti a condannare gliimputati al fine di non venire travolti dalle accuse infamanti dei “pentiti”. Siasseriva, inoltre, che tale clima di sospetti era alimentato anche grazie ai «solitigiornalisti prezzolati» della carta stampata locale, ritenuti al servizio di poteri forti,riferendosi, specificamente, a [OSCURATO:PERSONA], cronista de “[OSCURATO:PERSONA]”, e al«noto romanziere» [OSCURATO:PERSONA], che con i propri articoli tentavano dicondizionare la libertà di determinazione dei giudici che partecipavano al processo.L’istanza, quindi, proseguiva invitando «il buon [OSCURATO:PERSONA] a non raccogliere solonotizie presso la Procura o solo presso alcuni Pubblici ministeri e gettare fangosugli operatori di diritto che da anni dedicano la loro vita allo studio di questofenomeno ed esortarlo ad essere più serio e a leggere le sentenze dei vari episodicamorristici, perché crediamo che la serietà, la puntualità, l’obiettività la risonanzadi una notizia vera non alberga mai in una teoria, in un’aspirazione di successo,ma trova la sua forza nella sua essenza prima di qualsiasi influenza». Eaggiungeva: «sarebbe altrettanto opportuno chiedere al buon [OSCURATO:PERSONA] perché aiboss vengono annullati tanti ergastoli?». Quindi concludeva: «Siamo ai limiti delladiffamazione e della calunnia, ma non è quello che preme in questa sedesottolineare, bensì è solo un invito rivolto al signor [OSCURATO:PERSONA] e ad altri come lui afare bene il proprio lavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversirispetto a quello di eliminare la criminalità organizzata».Terminata la lettura, il [OSCURATO:PERSONA], collegato all’udienza in videoconferenza dalcarcere, autorizzato dalla Corte d’assise d’appello, rilasciava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] speciale per depositare tale istanza di rimessione.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28132 del 2008, dichiarava l’istanzadi rimessione inammissibile.3.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, haritenuto che le frasi pronunciate durante la lettura in udienza della richiamataistanza, anche alla luce del contesto in cui erano inserite, integravano il reato diminaccia - di cui alla contestazione in precedenza illustrata -, in ragione della loroconcreta attitudine ad intimidire i giornalisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a limitarnela libertà morale, condannando gli imputati alla pena di giustizia.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso per cassazione, articolando otto motivi di censura, di seguito riassunti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Il primo motivo deduce inosservanza della legge processuale e violazionedel principio di imparzialità del giudice ex art. 6 CEDU, con riferimento all’erroneaapplicazione degli artt. 11-bis e 11, comma 3, cod. proc. pen. La difesa avevadedotto in appello che, poiché il procedimento coinvolgeva magistrati addetti allaDirezione [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di persone offese o comunque in rapportofunzionale con i fatti per cui è processo), doveva applicarsi l’art. 11-bis cod. proc.pen., norma speciale che disciplina la competenza nei procedimenti in cui unmagistrato della DNA riveste la qualità di persona sottoposta alle indagini,imputato o persona offesa. Non sarebbe invece condivisibile la decisione assuntadalla Corte d’appello, che sul punto aveva richiamato la decisione della Corte dicassazione nel processo connesso, secondo cui, svolgendo il Procuratore nazionaleantimafia funzioni su tutto il territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostarela sede del procedimento. Tale conclusione sarebbe fondata su una inammissibileinterpretazione analogica in materia di competenza relativa ai magistrati dellaSuprema Corte, non disciplinata da alcuna norma, rispetto ad un caso, invece,disciplinato evidentemente dall’art. 11-bis cod. proc. pen.4.2. Il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazioneagli artt. 407, 238, 238-bis e 523 cod. proc. pen., la illegittima utilizzazione diprove inutilizzabili, nonché il vizio di motivazione in ordine alla richiesta avanzatadalla difesa ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente la sentenza impugnata si fonderebbe su atti inutilizzabili,costituiti dalle intercettazioni telefoniche tratte da procedimenti diversi (proc. n.10528/08 e n. 1669/11), dai verbali di udienza relativi al procedimento penale acarico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 10528/08 RGNR),nonché dai verbali delle dichiarazioni rese dal teste Fiorentino nel procedimento n.1669/11 RGNR a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Benché a fronte delle eccezioni difensivela Corte territoriale abbia affermato di non aver utilizzato tali atti, la motivazionerichiama la sentenza di primo grado che, invece, aveva utilizzato detti atti (inparticolare le intercettazioni e l’informativa).La difesa denuncia altresì il mancato esame dell’istanza ex art. 523 cod. proc.pen., finalizzata all’acquisizione dell’ordinanza della Corte d’appello di Napoli inaltro procedimento, la quale non sarebbe stata verbalizzata dal Presidentenonostante la richiesta della difesa.4.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agliartt. 529 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 36 del 2018, nonché vizio di motivazione.La difesa contesta la mancata declaratoria di improcedibilità del reato per tardivitàdella querela. Sostiene che il fatto è stato commesso il 13 marzo 2008, quindi indata anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, che ha reso procedibilea querela il reato di minaccia. Al momento dell’entrata in vigore del richiamatodecreto, le parti offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già a conoscenza del fatto,sicché doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 36 del2018, il quale stabilisce che il termine per la presentazione della querela decorredalla data di entrata in vigore della riforma. Erroneamente, pertanto, la Corteterritoriale avrebbe ritenuto applicabile il comma 2 della richiamata disposizione.In ogni caso, anche accedendo a tale interpretazione, l’istanza di punizionesarebbe comunque tardiva, atteso che l’avviso di udienza preliminare era statonotificato in data 25.3.2019 e la querela era stata depositata il successivo5.7.2019.È inoltre denunciato che la Corte avrebbe confuso la giurisprudenza riferitaalla riforma Cartabia con la disciplina vigente all’epoca dei fatti.4.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e travisamento della provain relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1cod. pen., fondata sull’assunto che il clan dei Casalesi fosse, all’epoca del fatto (13marzo 2008), guidato da [OSCURATO:PERSONA], e che l’atto di rimessionepresentato dal [OSCURATO:PERSONA] ne favorisse l’operatività.La difesa evidenzia che erano state depositate agli atti — e richiamate sianelle conclusioni di primo grado sia nei motivi d’appello — due sentenze decisive:la sentenza Corte d’Appello di Napoli n. 3085/2013, definitiva dal 2.7.2014, cheha escluso la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa per il periodosuccessivo a quello oggetto del procedimento [OSCURATO:PERSONA] e fino a tutto il 2008; lasentenza del [OSCURATO:PERSONA], n. 159/2019, che ha assolto il Bidognettianche per il periodo successivo al 2008, sino al 2019.Secondo il ricorrente, tali pronunce, entrambe coperte da giudicato,dimostrano in modo inequivoco che nel marzo 2008 il [OSCURATO:PERSONA] non era né caponé partecipe del clan, sicché mancava la precondizione strutturale dell’aggravantecontestata. Di tali pronunce la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto,basando invece la ritenuta sussistenza dell’aggravante su altre sentenze che, onon riguardano [OSCURATO:PERSONA] come imputato della fattispecie di cui all’art. 416-biscod. pen., o lo assolvono da tale reato.4.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 468,495, 178 lett. c) cod. proc. pen. ed omessa valutazione della eccezione di nullitàper revoca dei testi della difesa.La difesa lamenta che il Tribunale, in primo grado, aveva revocato inauditaaltera parte i testi della difesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rambone e Fiorentino, giàammessi, motivando tale decisione con affermazioni non corrispondenti agli atti.I motivi di appello, con cui si censurava l’illegittimità di tale ordinanza peravere impedito l’esercizio del diritto di difesa, non sarebbero stati valutati dallasentenza impugnata, ovvero sarebbero stati rigettati con motivazione apparente.4.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163 e164 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensionecondizionale della pena. La sentenza impugnata avrebbe erroneamenteconsiderato ostativa alla concessione del beneficio una precedente condanna adanni cinque e mesi sei di reclusione, la quale non era, tuttavia, ancora divenutadefinitiva l momento della pronuncia della sentenza impugnata.4.7. Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di escussione, ex art. 210 cod. proc. pen., delteste [OSCURATO:PERSONA], capo del clan dei Casalesi. La testimonianza delloSchiavone, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, costituiva provasopravvenuta in ordine alla circostanza che l’atto di rimessione non era volto arafforzare il potere di controllo del territorio da parte del clan, oltre che funzionalea smentire la valenza intimidatoria della stessa.La Corte d’appello ha rigettato la richiesta definendola “superflua”, senza unamotivazione specifica, omettendo di considerare che, trattandosi di provasopravvenuta potenzialmente decisiva, la rinnovazione del dibattimento eraobbligatoria ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.4.8. L’ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 612 cod.pen. La difesa deduce che le espressioni riportate nell’atto di rimessionecostituirebbero delle critiche e non delle minacce, atteso che non contengono laprospettazione di un “male futuro dipendente dalla volontà dell’agente”. In ognicaso, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per cui le parole e glidovrebbe ancorarsi su dati oggettivi, attestanti l’idoneità ex ante e in concretodella condotta dell’agente a costituire un’effettiva minaccia, e non sulla percezionedella stessa da parte della persona offesa, come invece avrebbe fatto la sentenzaimpugnata. Analogamente, la gravità della minaccia sarebbe stata ravvisataunicamente nelle reazioni istituzionali seguite alla lettura in aula dell’istanza dirimessione e non in ragione del fatto in sé considerato.Il ricorrente evidenzia che nella specie mancherebbe l’elemento oggettivo delreato, da rinvenirsi nel rapporto immediato tra l’agente e le persone offese, lequali, invece, non erano presenti in aula, sicché lo stato di preoccupazione non fudai medesimi percepito ma fu loro indotto. Si rileva, inoltre, che la lettura inudienza dell’atto di rimessione non era irrituale, ma autorizzata dalla Corte dimerito e finalizzata alla notifica alle parti ex artt. 45–46 cod. proc. pen., comeammesso dalla giurisprudenza.5. Con successiva memoria, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha svoltoulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso.5.1. Quanto al primo motivo, si ribadisce e si sviluppa la criticaall’interpretazione data dalla Corte di cassazione all’art. 11-bis cod. proc. pen., laquale si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della citata disposizione. Lasua formulazione chiarissima prevede la competenza del giudice, determinato aisensi dell’art. 11 cod. proc. pen., nei procedimenti dove la persona offesa odanneggiata sia un magistrato della DNA.5.2. Con riguardo al secondo motivo, si sostiene che la mancata risposta daparte della Corte territoriale alla richiesta difensiva di acquisizione dell’ordinanzaemessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 15 febbraio 2025, e dunque mentreera in corso la discussione dinanzi alla Corte di appello di Roma, determinerebbela nullità della fase della discussione che si estenderebbe alla sentenza impugnata(viene citata in proposito, Sez. 2, n. 46814 del 01/12/2005, Cariolo, Rv. 232776– 01).Anche la mancata verbalizzazione della richiesta determinerebbe la nullitàdella sentenza (viene citata Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090– 01 e Sez. 6, n. 4911 del 17/02/1997, Cannito, Rv. 208139 – 01).5.3. Con riguardo al terzo motivo sono ribadite le argomentazioni svolte nelricorso.5.4. Quanto all’ottavo motivo di ricorso, si sottolineano il carattere meramentecongetturale delle considerazioni svolte dai giudici del merito, la liceità della letturain udienza dell’istanza di rimessione a fini di notifica alle parti e la mancanzadell’elemento oggettivo del reato contestato.6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articola un’unicacensura con cui deduce l’illogicità e la carenza di motivazione. Totalmenteindimostrata sarebbe la sussistenza della volontà del ricorrente di minacciare lepersone offese. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le sentenzedel Tribunale di Roma del 10 novembre 2014, resa nel presente procedimento, equella dello stesso Tribunale dell’11 luglio 2016, resa nel parallelo processo percalunnia, le quali avevano escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la redazionee il contenuto dell’atto di rimessione. Anche le conversazioni intrattenute dalricorrente con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con l’avv. D’[OSCURATO:PERSONA], trascritte nell’atto diappello, dimostrerebbero che il giorno precedente l’imputato non era a conoscenzadel tipo di atto che il difensore avrebbe depositato in udienza; inoltre,successivamente, il ricorrente aveva affermato di non comprendere il clamoresuscitato dalla lettura dell’istanza di rimessione. La sentenza impugnata avrebbeomesso di spiegare le ragioni per cui tale atto doveva ritenersi soggettivamenteriferibile al ricorrente, in assenza della prova di un concreto accordo tra gliimputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.2. Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione delle regole in materia dicompetenza per territorio dettate dall’art. 11-bis cod. proc. pen., è inammissibile.2.1. Con i motivi di appello, l’imputato aveva eccepito l’incompetenza dellaCorte territoriale romana e chiesto la trasmissione degli atti all’autorità giudiziariadi Firenze, in quanto il presente procedimento era connesso con quello instauratoa carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati didiffamazione aggravata e calunnia in danno dei magistrati [OSCURATO:PERSONA] DeRaho e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, nel rigettare la doglianza, harichiamato la decisione resa dalla Prima Sezione di questa Corte che, nel dirimereil conflitto negativo di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Firenze, hadichiarato la competenza della Corte di appello di Roma (Sez. 1, n. 43866 del23/10/2024, Corte, Rv. 287100 - 01).Tale decisione ha affermato che, poiché nel caso di specie veniva in rilievo laposizione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo (nel frattempoassunta da [OSCURATO:PERSONA]), che quelle funzioni svolge in relazione all'interoterritorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede di svolgimento delprocedimento. Invero, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituitanell'ambito della Procura generale della Corte di cassazione e la sua competenzaè estesa all'intero territorio nazionale, sicché sottrae i magistrati ad essa addettidalla generale applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen, al pari di quanto avvieneper i magistrati di questa Corte di cassazione. Tale disposizione, infatti, non puòtrovare applicazione in relazione a magistrati che «non svolgono funzioniterritoriali ma hanno una dimensione operativa di carattere nazionale».2.2. Le argomentazioni svolte nella presente sede dal ricorrente, oltre arisolversi in affermazioni generiche, dal momento che neppure individuano qualesarebbe il giudice asseritamente competente, si sostanziano in una sorta diinammissibile censura della decisione del giudice di legittimità resa nelprocedimento connesso. In ogni caso, poiché con riguardo a tale procedimentoquesta Corte di cassazione ha dichiarato la competenza dell’autorità giudiziariaromana, esso allo stato risulta pendente avanti alla medesima Corte d’appello diRoma che ha pronunciato la sentenza qui impugnata, con la conseguenza cheviene meno ogni rilevanza della questione prospettata dalla difesa.3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.3.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbeutilizzato ai fini della decisione verbali di udienza, intercettazioni di comunicazionie informative di reato relativi ad altri procedimenti e dichiarate inutilizzabili.La censura è priva della necessaria specificità, perché è formulata senza inalcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenzadegli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta afondamento della contestata affermazione di responsabilità.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ilCollegio condivide e ribadisce, quando il ricorso per cassazione lamental'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deveillustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventualeeliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, inquanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti edininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficientia giustificare l'identico convincimento (ex plurimis, Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02, la quale ha affermato il principio in fattispeciein tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di duratamassima delle indagini preliminari. In senso conforme: Sez. 2, n. 30271dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep.2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01).3.2. In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che –diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – i giudici di appello hannofondato le proprie conclusioni non già sugli atti dichiarati inutilizzabili, bensì sulleaffermazioni rese in sede di spontanee dichiarazioni dal [OSCURATO:PERSONA], il quale haaffermato di aver parlato con il [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nellibro “Gomorra”, aveva attribuito a lui la responsabilità dell’omicidio del Bardellino,nonché sulle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato chel’istanza di rimessione era stata oggetto di discussione con [OSCURATO:PERSONA].Da tali dichiarazioni la Corte territoriale ha logicamente desunto che risultavapacificamente che i due imputati avevano discusso del contenuto del libro diRoberto [OSCURATO:PERSONA], che avevano deliberato insieme la strategia da intraprendere eche il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di presentarel’atto di rimessione, pur non essendogli noti i dettagli tecnici.Pertanto, il giudizio è fondato su elementi diversi rispetto agli attiasseritamente inutilizzabili.Per le stesse ragioni è inammissibile anche l’ulteriore profilo di censura, concui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta eaddirittura neppure verbalizzato l’istanza, ex art. 523 cod. proc. pen., avanzatadalla difesa all’udienza dell’8 luglio 2025 e finalizzata all’acquisizione dell’ordinanzaemessa dalla Corte d’appello di Napoli con cui era stata dichiarata l’inutilizzabilitàdi tutti i verbali di prova, comprese le intercettazioni riportate alle pagg. 14, 15 e16 della sentenza di primo grado, in quanto compiute successivamente allascadenza del termine delle indagini preliminari. Anche volendo prescindere dallagenericità della censura, risulta dirimente l’irrilevanza della suddetta ordinanza inquanto relativa a prove non utilizzate dalla Corte ai fini della decisione.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatola doglianza con cui si deduceva l’improcedibilità per la mancata tempestivapresentazione della querela.La decisione resa sul punto dalla Corte territoriale è corretta, ma ne deveesserne rettificata la motivazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.4.2. Al momento della commissione del fatto contestato all’imputato (13marzo 2008), il reato di minaccia grave era procedibile d’ufficio. Successivamente,il d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio 2018, ha mutato il regimedi procedibilità di taluni reati, tra cui quello di cui all’art. 612, secondo comma,cod. pen. (non connotata ai sensi dell'art. 339 cod. pen.), il quale è divenutoprocedibile a querela. Il ricorrente sostiene che sarebbe stata violata la disciplinatransitoria dettata dall’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018 per regolare le modalità con lequali, in relazione ai reati per cui è mutato il regime di procedibilità, la personaoffesa viene messa nelle condizioni di proporre querela.Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino),occupandosi di detta disciplina transitoria, ha affermato che, al fine di evitare«conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica» delladisposizione transitoria, l’avviso alla persona offesa non deve essere dato «quandorisulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; chel’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instareper la punizione dell’imputato».La richiamata pronuncia ha altresì precisato che «la sussistenza della volontàdi punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari,può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la suaesplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciutaanche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonchénella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio»(successivamente, in senso conforme, v. Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv.284844 – 01; Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01).La suddetta conclusione in ordine alla disciplina transitoria è statasuccessivamente ribadita dalle Sezioni semplici di questa Corte, secondo cui, conriferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del2018, l’art. 12, comma 2, del medesimo decreto - che prevede l’avviso allapersona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela - non va applicatoquando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo,costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi digiudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 – 01, in tema diminaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen.).4.3. Nella specie, le persone offese si sono costituite parti civili nel giudizioinstaurato avanti al Tribunale di Napoli conclusosi con sentenza del 10 novembre2014, così manifestando in modo inequivoco la propria volontà di punizione deicolpevoli.Sul significato e sul rilievo di tale atto non ha prodotto alcun effetto lasuccessiva dichiarazione di nullità della suddetta sentenza da parte della Corted’appello, in ragione della incompetenza funzionale dell’autorità giudiziarianapoletana, e la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero pressoil Tribunale di Roma. Questi, invero, ha successivamente esercitato l’azionepenale, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni imputati avanzatain data 29 marzo 2019 e, nel giudizio così instaurato, la [OSCURATO:PERSONA] ed il Savianosi sono nuovamente costituiti parti civili.Poiché la querela riveste – secondo il pacifico orientamento dellagiurisprudenza di legittimità – natura mista, non solo processuale ma anchesostanziale (ex plurimis, Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287440 – 01; Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), una voltache la volontà punitiva sia stata manifestata dalla persona offesa, pur ancherisente delle successive vicende del giudizio e non è incisa dalla eventualeregressione dello stesso alle fasi precedenti, al pari di quanto avviene nelle ipotesiin cui detta volontà sia manifestata attraverso un atto extra processuale.Nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano espresso la propriavolontà punitiva costituendosi parte civile nel processo instauratosi innanzi alTribunale di Napoli ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, sicchénon era necessaria alcuna nuova manifestazione di volontà a seguito del mutatoregime di procedibilità del reato di minaccia.Ne consegue che non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all’art. 12d.lgs. n. 36 del 2018, di cui il ricorrente ha denunciato la violazione, sicché lacensura prospettata è priva di fondamento.5. Il quarto motivo, concernente la sussistenza dell’aggravantedell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991 (oggi trasfusanell’art. 416-bis.1 cod. pen.), è infondato.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, così come il Tribunale in primogrado, non abbiano considerato le sentenze che per il periodo successivo a quellooggetto del processo cd. [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente dal 1993 al 2019, avevanoassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,escludendone la partecipazione al clan dei Casalesi; ha pertanto sostenuto che,nel momento in cui la minaccia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] èstata posta in essere, [OSCURATO:PERSONA] non era partecipe, né tanto meno acapo dell’associazione camorristica, cosicché mancherebbero i presuppostidell’aggravante contestata.La censura è fuori fuoco.L’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.postula che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l’attività diun’associazione mafiosa, allo scopo, cioè, di contribuire, recare vantaggio e utilitàall'attività di un sodalizio criminoso operante in un contesto di matrice mafiosa.Nel caso in esame, l’esistenza di un’associazione denominata “clan deiCasalesi”, avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen., non solo non ècontestata, ma risulta accertata processualmente con le sentenze passate ingiudicato specificamente indicate dal Tribunale (p. 20 sentenza di primo grado).Poiché dall’imputazione risulta in modo chiaro che è contestato al [OSCURATO:PERSONA] di«aver agito al fine di favorire il clan dei Casalesi», risulta del tutto inconferenteche il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assolto dall’accusa di essere capo ovvero partecipedella suddetta associazione criminosa, e, più in generale, chi fosse a capo dellastessa nel periodo in contestazione. Ciò è stato correttamente puntualizzato dallaCorte territoriale, la quale ha evidenziato come la minaccia rivolta alla Capacchioneed al [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale a favorire il sodalizio camorristico nel suocomplesso, rafforzandone il potere di controllo sul territorio, evidentemente al finedi consentire allo stesso di continuare ad agire secondo logiche criminali in manieraindisturbata, tacitando quei giornalisti che divulgavano notizie concernenti la vitadel clan.Tale conclusione, oltre ad essere logica e coerente con le risultanze istruttorie,si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ravvisato lafinalità agevolativa di un sodalizio mafioso anche nel caso di minacce rivolte ad ungiornalista con il fine di ottenere il cd. “silenzio giornalistico”, per consentire al clandi continuare ad agire secondo logiche criminali in maniera indisturbata (Sez. 5,n. 2725 del 07/12/2021, dep. 2022, Ventura, Rv. 282540 - 01).6. Il quinto motivo è inammissibile.6.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, la revoca dell'ordinanzaammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisitodella loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio,integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilitodall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della “paritàdelle armi” sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiamal'art. 111, secondo comma, Cost. in tema di contraddittorio tra le parti (ex multis,Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 6, n. 53823 del05/10/2017, D., Rv. 271732 – 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.263210 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01; Sez. 5,n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680 - 01). Tale nullità, tuttavia, non èassoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod.proc. pen.Secondo l'opzione dominante, cui il Collegio aderisce, detta nullità è di ordinegenerale a regime intermedio, con la conseguenza che deve essereimmediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2,cod. proc. pen., e che, in caso contrario, essa è sanata.6.2. Sotto altro profilo, va ricordato che la parte che intende censurare, conricorso per cassazione, l'ordinanza del giudice che non abbia ammesso o abbiarevocato una prova testimoniale già ammessa, è tenuta, in ossequio al principiodi specificità positivamente sancito dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,a spiegarne il livello di decisività onde stigmatizzare l'erroneità della valutazioneoperata dal giudice che, al contrario, l'aveva giudicata superflua (Sez. 1, n. 49799del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep.2012, Rv. 252581 - 01).6.3. Nel caso in esame, a prescindere dalla tempestività dell'eccezione, laCorte d’appello ha confermato la valutazione di superfluità espressa dal Tribunale,specificando che le circostanze sulle quali dovevano deporre i testi o giàemergevano documentalmente, o erano irrilevanti (come nel caso del testeRambone rispetto al contenuto della denuncia sporta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],nonché nel caso del teste Fiorentino in relazione ai risultati dell’attivitàintercettiva), ovvero attenevano a circostanze superflue (come quella concernentela scorta accordata al [OSCURATO:PERSONA]).A fronte di tali puntuali argomentazioni, la censura difensiva risulta del tuttogenerica, essendosi sostanzialmente limitata a sostenere che le testimonianzerevocate, lungi dall'essere irrilevanti, come sostenuto dai giudici del merito,sarebbero state, invece, in grado di contrastare le prove assunte, omettendotuttavia di specificare quale fosse in concreto la decisività delle circostanze su cuii testi avrebbero dovuto deporre.Ma, soprattutto, la difesa non si è confrontata con l’argomento determinantee assorbente posto a fondamento della valutazione svolta dalla sentenzaimpugnata, la quale ha spiegato che l’irrilevanza delle prove testimoniali indicatedal ricorrente discendeva dal fatto che la prova del reato e della responsabilitàdell’imputato emergeva dal contenuto dell’atto di rimessione e, specificamente,dai passaggi dal medesimo letti in udienza, nonché dalle sue dichiarazioni.7. Il sesto motivo, con cui si censura il diniego della sospensione condizionaledella pena, è infondato.L’imputato lamenta che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 164 cod.pen., avrebbe ritenuto ostativa alla concessione del beneficio una condanna nondefinitiva dal medesimo riportata.Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio, che il Collegiocondivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, lapresunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva,come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dalcertificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo ilcomportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art.133, secondo comma, n. 2, cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico delmedesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo oprevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futuraastensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità adelinquere dell'imputato, desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché nondefinitivi (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 44458del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 – 01; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Stimolo, Rv. 246250).Si è precisato in proposito che il rilievo dato dal giudice alla posizione diindiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrastacon il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condannadefinitiva, in quanto non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbiacommesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente eprecisamente alla sua condizione; invero, il giudice può fondare il giudizioprognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinqueredell’imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo,n. 2), cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti inuna condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato (Sez.7, n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 – 01; Sez. 3, n. 44458 del30/09/2015, cit.).Ne consegue che la Corte d’appello di Roma ha legittimamente valorizzato laprecedente condanna, benché non definitiva, riportata dall’imputato, ritenendoche la stessa, unitamente alla mancanza di segni di resipiscenza, fosse di ostacoload un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione del Santonastasodalla commissione di nuovi crimini.8. Il settimo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 603, comma 2,cod. proc. pen., è inammissibile.Il ricorrente ha denunciato la mancata rinnovazione dell’istruttoria da partedella Corte d’appello a seguito della sopravvenienza di una prova nuova, costituitadalla escussione ex art. 210 cod. proc. pen. del coimputato [OSCURATO:PERSONA],capo del clan dei Casalesi, che nelle more del giudizio, era divenuto collaboratoredi giustizia.La censura risulta del tutto generica.8.1. In tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, l’art. 603,comma 1, cod. proc. pen., subordina la rinnovazione alla condizione che il giudiceritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisitisiano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere didecisività. Diversamente, nell’ipotesi del comma 2, il giudice è tenuto a disporrela rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primogrado, con il solo limite, previsto dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen., cherichiama la regola generale stabilita dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen.,costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge omanifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv.269334 - 01; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253526 - 01; Sez.3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341 - 01). L'assunzione di dette prove,sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi esserevagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell’utilità processuale e noninvece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n.42965 del 10/06/2015, L, Rv. 265200; Sez. 2, n. 31065 del 2012, cit.), tenutoconto che il comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova chenon sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della provadopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudiziodi primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 1, n.43380 del 13/09/2022, Basile, Rv. 283742 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 7197del 10/12/2003, Cellini, Rv. 228462 - 01; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003,Marzullo, Rv. 226977 - 01).8.2. La Corte territoriale ha motivato il censurato diniego sulla base dellaritenuta superfluità della prova. Tale valutazione si sottrae alle censure delricorrente.Risulta chiaro, infatti, che la richiesta dell’imputato non aveva ad oggettol’ammissione di una prova scoperta successivamente al giudizio di primo grado,come previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che latestimonianza dello [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla difesa, doveva avere ad oggetto nonun fatto, bensì, inammissibilmente, una valutazione, e cioè la mancanza di valenzaintimidatoria delle affermazioni fatte in udienza dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, alle minacce subìte da costoro inprecedenza, la difesa non ha spiegato quale fosse il rilievo di tale circostanza aifini della sussistenza del reato oggetto di contestazione, né, ancor prima, haspecificato se lo [OSCURATO:PERSONA] avesse mai, e in quali occasioni, fatto affermazioni delgenere, tali da rendere necessaria la sua audizione.9. L’ottavo motivo, concernente la sussistenza del reato di minaccia, èinfondato.9.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità:- la fattispecie disciplinata dall’art. 612 cod. pen. costituisce delitto di pericolo,rispetto al quale la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alleconcrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B, Rv.257951);- ai fini dell'integrazione del reato, non è necessario che il soggetto passivo sisia sentito effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini,Rv. 170482), atteso che la persona offesa potrebbe anche non impressionarsiaffatto, non per la inidoneità dell’azione, ma perché dotato di sufficiente coraggio(Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02);- è perciò sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente siapotenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivomediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa esserecagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato diintimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima (Sez. 5, n. 45502 del22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678). L’attitudine intimidatoria della condottava valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto(Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 – 01, la quale ha ritenutoimmune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato laresponsabilità dell’imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della personaoffesa la frase: “ti taglio la testa”; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv.278740 – 01);- laddove debba stabilirsi se la minaccia è grave, ai sensi dell’art. 612, commasecondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico determinato dall'attointimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltantoal tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale essesi collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 – 01), nonchéalla personalità dei soggetti coinvolti (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella,Rv. 266055 - 01).9.2. Quanto alle modalità della condotta, si è affermato che:- la minaccia, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestataanche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea adincutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione allecircostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive dellavittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del20/05/2010, Rv. 247117 – 01, con riguardo alla minaccia costitutiva del delitto diestorsione); essa, inoltre, ben può assumere connotazioni del riferimentoindiretto, o semplicemente allusivo, essendo anche in tale forma idonea a coartarela libertà morale del destinatario (Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Ferraro, Rv.237603; Sez. 5, n. 463 del 06/10/2015, dep. 2016, Pg e pc in proc. Tripi, Rv.265689 - 01).- può essere indiretta o mediata, e cioè rivolta a persona diversa dalla vittima,ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza chel'intimidazione giunga a sua conoscenza (Sez. 5, n. 9573 del 01/02/2021,Brignolo, Rv. 280625 – 01, fattispecie in tema di violenza privata attuata medianteminaccia rivolta dall'imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno diquesta a ritirare una denuncia). In tali casi, invero, si è condivisibilmente affermatoche la potenziale efficacia coercitiva della minaccia indiretta o mediata, di cui abbiaavuto notizia il soggetto passivo, non è diversa da quella diretta, essendo lacoazione anche in tal caso certamente idonea a raggiungere lo scopo che l'agentesi era prefisso (Sez. 3, n. 635 del 24/03/1969, Targioni, Rv. 111477).9.3. La Corte d’appello di Roma si è attenuta a tali principi, ravvisando glielementi costitutivi del reato contestato, di cui ha dato conto con motivazioneampia e coerente con le risultanze probatorie.La valutazione in ordine al carattere intimidatorio delle frasi pronunciate dagliimputati non è stata ancorata alla mera percezione soggettiva che delle stessehanno avuto le persone offese, bensì anche ad elementi oggettivi, costituiti dalsignificato delle frasi pronunciate in ragione del contesto in cui le stesse eranoinserite.La Corte territoriale ha, innanzitutto, spiegato in modo dettagliato le ragioniper cui le frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] avessero significato intimidatorio. Atal fine ha descritto il contenuto dell’istanza di rimessione letta in udienza e, inparticolare, le ripetute accuse rivolte ai magistrati della Direzione distrettualeantimafia in ordine alle modalità di gestione dei collaboratori di giustizia e al climadi terrore e sospetto ingenerato per condizionare i giudici che si occupavano deiprocessi relativi alla criminalità organizzata, additando la [OSCURATO:PERSONA] ed ilSaviano come coloro che, «sulle ceneri della camorra, con l’aiuto di qualchemagistrato alla ricerca di pubblicità», attraverso la pubblicazione di articoli digiornale e libri, alimentavano il clima di sospetto e pressione, condizionando lamagistratura e contribuendo alla pronuncia di condanne ingiuste, al solo fine diottenere il proprio successo professionale. Ha poi evidenziato il tono sprezzantecon cui venivano appellati i due giornalisti, definendoli «prezzolati», «pseudogiornalisti» «al servizio dei poteri forti», i quali «mascherano la loro indole servilee meschina attraverso un vittimismo eroico di lotta alla camorra», pronti «asoddisfare con la penna le esigenze di alcuni Pubblici ministeri». I giudicidell’appello hanno quindi individuato le frasi minatorie allorché, nell’istanza lettain udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato: «Siamo ai limiti della diffamazione edella calunnia, ma non è quello che preme in questa sede sottolineare, bensì èsolo un invito rivolto al [OSCURATO:PERSONA] e ad altri come lui, a fare bene il propriolavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversi rispetto a quellodi eliminare la criminalità organizzata». Tale “invito” – secondo la Corte territoriale– costituiva un chiaro avvertimento «che doveva giungere non solo alle orecchiedei giornalisti nominativamente indicati», ma altresì agli affiliati del clan, ai quali lCapacchione ed il [OSCURATO:PERSONA] venivano espressamente indicati come nemici e, perciò,possibili destinatari di azioni ritorsive.Tale conclusione risulta ineccepibile, ove si consideri il soggetto da cui talidichiarazioni provenivano, cioè il difensore di uno dei capi storici del clan deiCasalesi, imputato in quel processo; il contesto in cui tali frasi erano pronunciate,cioè nel corso di un’udienza pubblica del giudizio di appello che era alle sue battutefinali, ed alla presenza di alcuni degli esponenti di spicco dell’associazionecamorristica. In tale situazione, un’affermazione del genere, pur non avendo in séuna connotazione univocamente minacciosa, veniva chiaramente ad assumere ilsignificato di prospettare un’ulteriore attività aggressiva illegittima nei confrontidelle persone offese, già in precedenza screditate ed attaccate proprio per il lavorosvolto in relazione al sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664 – 01).Pertanto, a corroborare la conclusione cui è pervenuta correttamente, la Corteterritoriale ha valorizzato le modalità con cui le affermazioni incriminate sono statepronunciate, evidenziando non solo la irritualità (oltre che la giuridica inutilità)della lettura in udienza dell’istanza di rimessione, in contrasto con la proceduradelineata dal codice di rito, che ne prevede solo il deposito nella cancelleria delgiudice che procede, il quale la trasmette “immediatamente” alla Corte dicassazione; ma ha altresì rilevato la totale mancanza di funzionalità di tale letturarispetto allo scopo dell’atto, atteso che la decisione sull’istanza non spettava allaCorte d’appello innanzi alla quale si svolgeva il processo, bensì unicamente allaCorte di legittimità, circostanza di cui il [OSCURATO:PERSONA] era senz’altro consapevole,in ragione proprio della sua professione di avvocato.A conclusioni diverse non può condurre l’asserita finalità di notifica alle altreparti, cui sarebbe stata destinata la lettura in udienza della richiesta di rimessione.Secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,la notifica di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilitàdella stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanzadeve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 – 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 – 01; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Lamberti, Rv. 205733– 01; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300). Nel medesimosenso si è pronunciata anche la decisione richiamata dal ricorrente, la quale siinserisce a pieno nel solco della suddetta interpretazione, in quanto espressamenteafferma che la richiesta avanzata (e non già letta) in udienza non equivale allanotifica alle altre parti e non è a tal fine sufficiente, essendo comunque necessarioche essa sia consegnata in copia a ciascuna delle parti e dovendo taleadempimento risultare dal verbale di udienza (Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996,state rispettate.Tutti tali elementi confermano la correttezza della conclusione cui sonopervenuti i giudici del merito, e cioè che scopo della (irrituale) lettura in udienzanon era affatto quello di proporre l’istanza di rimessione, né quello di notificarlaalle altre parti, non avendo l’imputato svolto gli adempimenti necessari e almedesimo ben noti, perché la stessa potesse essere esaminata nel merito daquesta Corte, la quale, infatti, l’ha dichiarata inammissibile proprio in ragione dellamancata notifica.Altro era evidentemente lo scopo perseguito, individuato correttamente dallasentenza impugnata nella volontà di rivolgere un attacco intimidatorio allaCapacchione ed al [OSCURATO:PERSONA], chiamati in causa in un processo nel quale non eranoparti, proprio in ragione del lavoro dai medesimi svolto per denunciare l’attivitàdel clan camorristico.Inconferente è il rilievo difensivo – di cui il ricorrente lamenta la mancataconsiderazione da parte della Corte d’appello – secondo cui difetterebbe nellaspecie la prospettazione di un male futuro, nonché la percezione dell’intimidazioneda parte delle vittime, mancando un rapporto personale tra costoro, che non eranopresenti nel processo, e l’agente.Come si è già detto, il chiaro avvertimento rivolto alle persone offese,chiamate per nome e individuate con preciso riferimento al loro lavoro, ed allapresenza dei membri dell’associazione criminosa, rendeva evidente che esso erasenz’altro finalizzato, sia pure in modo allusivo, ma non per questo meno efficace,a prospettare un male futuro nei loro confronti, per intimidirli e coartarne la libertà.Nel solco dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata, si deve ribadire che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 612cod. pen. è indispensabile che la minaccia giunga al destinatario, il quale ben puònon essere presente al momento della condotta, ed anzi potendo la minacciaessere rivolta a persona diversa, quando comunque sia certo che l’intimidazionepervenga a sua conoscenza.Nel caso di specie, la certezza che le persone offese sarebbero venute a saperedella minaccia derivava dalla circostanza che essa era pronunciata durante unaudienza pubblica, nell’ambito di un processo di indubbia risonanza mediatica,avente ad oggetto l’associazione camorristica che costituiva l’oggetto del lavorodalle medesime svolto.Non può inoltre sostenersi, come fa il ricorrente, che lo stato dipreoccupazione nelle persone offese fu indotto da terzi e non dalle stessedirettamente percepito. Invero, proprio nella prospettiva di una lettura“oggettivizzante” della intimidazione, sostenuta dalla difesa, risulta manifesto ilcarattere minatorio delle frasi pronunciate e la loro gravità, tant’è che essa fupercepita come tale non solo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], ai quali fu riferita,ma anche dai vari apparati statali di sicurezza, che subito si mobilitarono perapprestare i necessari dispositivi per garantire l’incolumità dei due giornalisti.Infine, privo di pregio è il rilievo difensivo secondo cui la lettura in udienzadell’atto di rimessione «era un’azione legittima, ammessa dal Presidente dellaCorte d’assise». Anche volendosi accedere a tale prospettazione, risultaassorbente la considerazione secondo cui, ai fini della sussistenza del reato diminaccia, occorre tenere distinto il mezzo utilizzato per comunicare il messaggiorispetto al contenuto dello stesso, sicché il carattere legittimo dello strumentoimpiegato per veicolare l’intimidazione non determina la liceità del contenuto dellastessa.10. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ai limitidell’inammissibilità.10.1. Deve innanzitutto ricordarsi che con il ricorso per cassazione non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibilitutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza dirigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non sia manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori dadifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).Costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di giudizio dicassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,decisione, invero, costituisce attività riservata esclusivamente al giudice di merito,mentre il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iterargomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato contoadeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (explurimis, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658).10.2. Alla luce di tali criteri, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbiapuntualmente analizzato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e confermatocon motivazione accurata e persuasiva la sussistenza a carico di FrancescoBidognetti di un quadro probatorio del tutto univoco e convergente, tenuto contodel fatto che l’imputato, nelle spontanee dichiarazioni, aveva affermato che il librodi [OSCURATO:PERSONA], “Gomorra”, aveva costituito oggetto di discussione con il propriodifensore, il quale gli aveva proposto di querelare lo scrittore, proposta che erastata rifiutata. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di aver parlato con ilproprio assistito dell’istanza, sia pure senza precisarne i dettagli tecnici. Da talicircostanze la sentenza impugnata ha desunto in modo logico e coerente che ilBidognetti fosse a conoscenza dell’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di presentare larichiesta di rimessione, pur non conoscendone i particolari tecnici.Inoltre, ai fini della diretta riferibilità al ricorrente delle affermazioni minatoriecontenute in detta istanza, la Corte territoriale ha correttamente rilevato non soloche tale atto – il quale, come affermato dalla difesa, è atto proprio dell’imputato– era redatto in prima persona da [OSCURATO:PERSONA] (oltre che da AntonioIovine), ma soprattutto che egli aveva conferito al [OSCURATO:PERSONA] procura specialeper depositare l’istanza di rimessione dopo che ne era stata data lettura in udienza,alla presenza (in videoconferenza) del ricorrente stesso, il quale, pertanto, avevaavuto piena conoscenza del suo contenuto e aveva condiviso l’operato del propriodifensore.11. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.Gli imputati devono essere altresì condannati alla rifusione delle spesesostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell’impegnodefensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, RosariaCapacchione e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna di esse, in complessivieuro 5.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili,della Campania, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.800,00,oltre accessori di legge.Così deciso il 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris