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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44448/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Roma di condanna, all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2019; considerato che il primo motivo di ricorso concerne, in parte, questione (violazione dell'art.350 cod. proc. pen.) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414) e, in parte, doglianza (prova della responsabilità) che reitera analogo argomento già adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi; considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano la prospettazione di una diversa lettura del compendio istruttorio e propongono, dunque, una rivisitazione delle prove non consentita in sede di legittimità, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Roma di condanna, all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2019; considerato che il primo motivo di ricorso concerne, in parte, questione (violazione dell'art.350 cod. proc. pen.) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414) e, in parte, doglianza (prova della responsabilità) che reitera analogo argomento già adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi; considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano la prospettazione di una diversa lettura del compendio istruttorio e propongono, dunque, una rivisitazione delle prove non consentita in sede di legittimità, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 44448/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris