Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 100/1965
ECLI:IT:COST:1965:100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale dinanzi al Pretore di Roma a
carico di [OSCURATO:PERSONA] imputato della contravvenzione prevista
dagli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione
all'art. 34 del contratto collettivo nazionale per gli addetti
all'industria edilizia, reso valido erga omnes con D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032, per avere omesso di versare alla Cassa edile per la
provincia di Roma, costituita ai sensi dell'art. 11 del contratto
integrativo provinciale del 30 settembre 1959, le indennità dovute a
n. 38 operai per ferie, gratifica natalizia e festività, la difesa
dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in
cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 11 del contratto richiamato in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
[OSCURATO:PERSONA], constatata la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione, con ordinanza 26 febbraio 1965, ha sospeso il giudizio
in corso ed ha rimesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 122 del 15
maggio 1965.
Nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e,
pertanto, il giudizio si è svolto in camera di consiglio ai sensi
dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.
:
La questione di legittimità costituzionale riguardante la
obbligatorietà erga omnes delle norme istitutive delle Casse edili, ha
già formato oggetto di diverse pronunce da parte della Corte.
Con la sentenza 4 luglio 1963, n. 129, la Corte ha statuito che gli
artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al
Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso
conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei
contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non
hanno inteso includere anche quelle clausole che impongono ai non
appartenenti alle associazioni l'obbligo della iscrizione alle Casse
edili. In conseguenza di ciò con successive sentenze (n. 31, 78 e 79
del 1964) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie
norme concernenti l'istituzione e il funzionamento di tali Casse
nonché l'obbligatorietà di iscrizione alle medesime.
Sostanzialmente identico ai casi già decisi è quello di specie e
la necessità di una nuova apposita pronuncia di illegittimità deriva
solo dal fatto che la norma ora in esame è contenuta in altro
contratto collettivo.
Trattasi dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1961, n. 867, che ha reso obbligatorie per la
Provincia di Roma tutte le clausole contenute nell'accordo collettivo
stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di imprenditori e di
lavoratori edili, in esse compresa, quindi, anche la clausola 11
concernente la istituzione di una Cassa edile.
Alla stregua delle considerazioni svolte nelle richiamate sentenze
quest'ultima clausola è da ritenersi invalida e conseguentemente il
D.P.R. n. 867 del 1961 va dichiarato costituzionalmente illegittimo
limitatamente alla parte in cui rende obbligatoria erga omnes la
clausola medesima.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria
erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per
la provincia di Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio
1959, n. 741, per la violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
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