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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione.

Deduce tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. - 1.1Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, frutto di un percorso logico argomentativo errato. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi. 1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena ed alla mancata applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo si risolve in un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata ma, al di là della testuale riproduzione di un brano di una sentenza di questa Corte, non deduce alcun vizio di legittimità denunciabile a norma dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo è generico ed omette di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata che ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità in ragione della abitualità della condotta desunta dai precedenti penali del ricorrente, relativi anche a condotte commesse con modi violenti e con armi.

4. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere generico ed aspecifico, attinge un punto della decisione che, in quanto espressione di un potere valutativo riservato al giudice di merito, esercitato, nel caso di specie, in modo non arbitrario e sulla base di una motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in questa Sede (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02).

La Corte territoriale, infatti, da un lato, ha reputato irragionevole la concessione da parte del Giudice di primo grado delle circostanze attenuanti generiche (fondata sulla sola confessione resa dall'imputato, nonostante l'esito negativo del controllo a suo carico) e, dall'altro lato, ha dato atto della insussistenza di elementi, che anche il motivo di ricorso omette di indicare, che possano giustificare l'invocato giudizio di prevalenza sulla recidiva.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. Deduce tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. - 1.1Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, frutto di un percorso logico argomentativo errato. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi. 1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena ed alla mancata applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo si risolve in un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata ma, al di là della testuale riproduzione di un brano di una sentenza di questa Corte, non deduce alcun vizio di legittimità denunciabile a norma dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è generico ed omette di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata che ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità in ragione della abitualità della condotta desunta dai precedenti penali del ricorrente, relativi anche a condotte commesse con modi violenti e con armi. 4. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere generico ed aspecifico, attinge un punto della decisione che, in quanto espressione di un potere valutativo riservato al giudice di merito, esercitato, nel caso di specie, in modo non arbitrario e sulla base di una motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in questa Sede (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). La Corte territoriale, infatti, da un lato, ha reputato irragionevole la concessione da parte del Giudice di primo grado delle circostanze attenuanti generiche (fondata sulla sola confessione resa dall'imputato, nonostante l'esito negativo del controllo a suo carico) e, dall'altro lato, ha dato atto della insussistenza di elementi, che anche il motivo di ricorso omette di indicare, che possano giustificare l'invocato giudizio di prevalenza sulla recidiva. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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