CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02370/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 1/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data10/6/2022, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitti di rapina aggravata e furto (come da rubrica), condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno. 2. I ricorsi, proposto con unico atto e comuni motivi, sono inammissibili. Il primo motivo che lamenta in relazione alla posizione del Paglia l'identità degli aumenti a titolo di continuazione in relazione a fattispecie di differente offensività è manifestamente infondato. La Corte di merito (pag. 2) ha chiarito che gli aumenti per i reati satellite sono estremamente contenuti e che non sussistono margini per un ulteriore affievolimento in ragione della serialità delle azioni predatorie, valutazione che sottende un adeguato apprezzamento dei parametri dosimetrici ex art. 133 cod.pen. e priva di qualsivoglia profilo di illogicità alla luce della sostanziale omogeneità delle fattispecie in continuazione. 4. Il secondo motivo è assertivo giacché la difesa non adduce alcun elemento a sostegno della tesi che il primo giudice non abbia tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche nella dosimetria dei singoli aumenti operati a titolo di continuazione, così incorrendo in genericità della censura. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]