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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33564/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UVEIG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WIJWD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Aziz e MESSAOUD Rabab colpevoli del reato di detenzione in concorso di sostanza stupefacente, occultata nel portafoglio dell'Aziz e sotto gli indumenti della MESSAOUD nonché [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione e li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, denunciano violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti assumendo un deficit motivazionale in relazione alla prova della destinazione dello stupefacente allo spaccio, nonché in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta altresì violazione di legge anche in relazione al riconoscimento del reato di evasione in presenza di autorizzazione a lasciare l'abitazione per ragioni di lavoro.

3. I motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata la quale ha ravvisato, con argomenti non manifestamente illogici o contraddìttorì che le modalità dì presentazione dello stupefacente (suddiviso in dosi) e l'occultamento dello stesso rendeva palese la destinazione alla cessione.

La misura della riduzione in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata poi modulata in ragione della personalità dei ricorrenti gravati da plurimi precedenti penali, con motivazione del tutto lineare che si sottrae al sindacato di legittimità.

Quanto al reato dì evasione logica è la motivazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], sebbene autorizzato a svolgere attività lavorativa, era stato sorpreso a commettere il reato in oggetto dopo essere tornato presso la propria abitazione per attendere a non dimostrate commissioni, sottraendosi dì fatto a qualsiasi possibilità di controllo da parte dell'autorità di PG.

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UVEIG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WIJWD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Aziz e MESSAOUD Rabab colpevoli del reato di detenzione in concorso di sostanza stupefacente, occultata nel portafoglio dell'Aziz e sotto gli indumenti della MESSAOUD nonché [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, denunciano violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti assumendo un deficit motivazionale in relazione alla prova della destinazione dello stupefacente allo spaccio, nonché in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta altresì violazione di legge anche in relazione al riconoscimento del reato di evasione in presenza di autorizzazione a lasciare l'abitazione per ragioni di lavoro. 3. I motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata la quale ha ravvisato, con argomenti non manifestamente illogici o contraddìttorì che le modalità dì presentazione dello stupefacente (suddiviso in dosi) e l'occultamento dello stesso rendeva palese la destinazione alla cessione. La misura della riduzione in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata poi modulata in ragione della personalità dei ricorrenti gravati da plurimi precedenti penali, con motivazione del tutto lineare che si sottrae al sindacato di legittimità. Quanto al reato dì evasione logica è la motivazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], sebbene autorizzato a svolgere attività lavorativa, era stato sorpreso a commettere il reato in oggetto dopo essere tornato presso la propria abitazione per attendere a non dimostrate commissioni, sottraendosi dì fatto a qualsiasi possibilità di controllo da parte dell'autorità di PG. 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 14
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