CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1982
Cassazione n. 16843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1982 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP Tribunale di Palermo in data 1 ottobre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato di cui al capo 1 (art. 75, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) limitatamente alla condotta integrante la violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora senza preavviso all'autorità locale di pubblica sicurezza e senza l'autorizzazione del Tribunale, confermando l'affermazione di responsabilità penale in ordine alla residua contestazione di cui al medesimo capo, relativa all'inosservanza dell'obbligo di rientro nell'abitazione entro le ore 22, e, previa esclusione della recidiva limitatamente al reato di cui al capo 2 (art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), rideterminava la pena in mesi undici di reclusione. Ritenuto che le doglianze difensive in ordine alla asserita carenza di motivazione circa la mancata applicazione del minimo edittale di pena sono manifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, essendo stata applicata al ricorrente una pena base pari al minimo previsto per il reato di cui all'art. 75, comma secondo, d.lgs. 6 settembre 2011, che il ricorso, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 no