CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 13977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;Letta la memoria del 20/03/2026, depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con laquale sono stati precisati e ribaditi i motivi del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il decreto oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello diBari ha confermato il decreto del Tribunale di Bari con il quale era stata rigettatal’istanza di revoca della misura di prevenzione personale e patrimoniale applicataa [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale pugliese con decreto del 14dicembre 1992.Dal contenuto del ricorso e del decreto impugnato emerge che l’odiernoricorrente, in data 25.3.2022, aveva avanzato alla Corte di appello di Lecce, aisensi dell’art. 28 del d. lgs. n. 159 del 2011, istanza di revocazione del decretoemesso dal Tribunale di Bari in data 14.12.1992, con il quale gli era stata applicatala misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza conobbligo di soggiorno nel comune di residenza ex art. 1, n. 2 della legge n. 1423del 1956 e disposta la confisca di una serie di beni, deducendo l’insussistenza deipresupposti applicativi delle misure alla luce della sentenza della Cortecostituzionale n. 24 del 2019, con la quale era stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, n. 1 della legge n. 1423 del 1956.La Corte di appello di Lecce, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatariodell’applicazione di una misura di prevenzione in epoca antecedente all’entrata invigore del d. lgs. n. 159 del 2011, declinava la propria competenza e trasmettevagli atti al Tribunale di Bari, ritenuto competente ad esaminare le istanze di revocaai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.Il Tribunale di Bari, ricevutigli atti, rigettava la richiesta di revoca delle misuredi prevenzione sull’assunto che il ricorrente, da un lato, non potesse riproporrequestioni relative alla fondatezza del giudizio di pericolosità (anche perché giàproposte con altra istanza di revoca già precedentemente respinta) e, dall’altro,che la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 1, n. 1,della legge n. 1423 del 1956 non spiegasse effetto nella vicenda che lo riguardava,essendo stato egli ritenuto pericoloso ai sensi dell’art. 1, n. 2 della medesimalegge.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello diBari, con il provvedimento oggetto del presente ricorso.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], diretto sia avverso il decretodella Corte di appello di Bari che avverso quello di incompetenza emesso dallaCorte di appello di Lecce, consta di tre motivi, di seguito riportati nei terministrettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen., si deduce violazione di legge in riferimento agli articoli 116, 117,28 del d. lgs. n. 159 del 2011, 7 legge n. 1423 del 1956, 111 Cost. e della“normativa Cedu”.La Corte di appello di Bari (nonché la Corte di appello di Lecce che si eradichiarata incompetente) avrebbe illegittimamente ritenuto inapplicabile, nel casoin esame, il rimedio della revocazione previsto dall’art. 28 del d. lgs. n 159 del2011, contrariamente a quanto avevano invece stabilito le Sezioni Unite dellaCassazione con la sentenza n. 3513 del 31/01/2022 e la Prima Sezione di questaCorte, con la sentenza n. 20827 del 26/05/2021, per le ipotesi di revoca dellamisura dell’obbligo di soggiorno e della confisca a seguito della dichiarazione diincostituzionalità dell’art. 1, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011 e delpronunciamento della Corte Edu nella sentenza “[OSCURATO:PERSONA]”. Si eccepisce altresìl’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 159 del 2011laddove dovesse essere ritenuto non invocabile rispetto alle misure di prevenzioneapplicate antecedentemente all’entrata in vigore di tale disposizione.2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c),cod. proc. pen., si deduce violazione di legge in riferimento agli articoli 1, 11, 28del d. lgs. n. 159 del 2011, 11, 42, 111 Cost., del “trattato Cedu”, in riferimentoalla sentenza della Corte Edu “[OSCURATO:PERSONA]”, 1, lett. a) e b) legge 1423 del 1956e vizio di ultrapetizione, giacché i giudici territoriali non avrebbero compreso ilpetitum del ricorso proposto, volto ad ottenere la revoca della misura diprevenzione dell’obbligo di soggiorno per insussistenza ex nunc dei presupposti e,come corollario, la revoca della confisca e ciò in applicazione di quanto stabilitodalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019 e dalla Corte Edu con lasentenza “[OSCURATO:PERSONA]”.2.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc. pen., si deduce violazione di legge in riferimento agli articoli 1, 11, 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, 11, 42, 111 Cost., del “trattato Cedu”, in riferimento allasentenza della Corte Edu “[OSCURATO:PERSONA]”, 1, lett. a) e b) legge 1423 del 1956, 2legge n. 575/1965, nel testo vigente alla data del gennaio 1993 (quella di adozionedel provvedimento), violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, non avendo la Corte di appello esaminato il terzo motivo di appello.3. La Procura Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Con una memoria del 20.3.2026, la difesa ha precisato i motivi del ricorso,chiedendo in particolare l’applicazione diretta della sentenza Cedu “[OSCURATO:PERSONA]”e, conseguentemente, l’accoglimento del ricorso. In subordine chiede di sollevareeccezione di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, n. 2 legge 1423 del 1956 perchéin contrasto con la normativa Cedu e con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e, in viaulteriormente gradata, disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dellaComunità europea in ordine alla compatibilità dell’art. 1, comma 1, n. 2 legge1423/1956 con la normativa Cedu, in virtù del trattato di Lisbona.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso, relativo all’applicabilità nel caso in esame delladisposizione di cui all’art. 28 d. lgs. n. 159 del 2011 è manifestamente infondatoperché in contrasto con il dato normativo e con la pacifica giurisprudenza di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di una misura di prevenzioneapplicatagli nel 1992 e, dunque, sulla base di una richiesta di applicazioneantecedente alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 159 del 2011.L’art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo prevede «Le disposizionicontenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entratain vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazionedella misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le normeprevigenti».Nessun dubbio di costituzionalità può essere sollevato rispetto alladisposizione in esame, dal momento che il legislatore, nella sua pienadiscrezionalità, ben poteva escludere l’applicazione della nuova disciplina sullemisure di prevenzione rispetto ai procedimenti già avviati (e, a maggior ragione,rispetto a quelli già definitivamente conclusisi).In linea con il dato normativo, questa Corte ha in più occasioni ribadito che,in tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisionedefinitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenzadella Corte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta diapplicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data dientrata in vigore del codice antimafia), continuando per essi ad applicarsi, in virtùdella norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimoorgano giudicante che aveva disposto la confisca (Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024,Rv. 286149-01; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Rv. 279283 - 01).La sentenza delle Sezioni Unite citata dal ricorrente (Sez. U, n. 3513 del16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 – 01) non contraddiceminimamente questo orientamento, dato che riguardava un caso di misura diprevenzione applicata sulla base di una proposta intervenuta dopo l’entrata invigore del d.lgs. n. 159 del 2011 ed anzi, in motivazione, ribadisce espressamentelo stesso principio sopra ricordato. Analoga considerazione vale anche per lasentenza Sez. 1, n. 20827 del 08/04/2021, Spinelli, Rv. 281544 – 01, ove l’art.28 del d. lgs. n. 159 del 2011 viene espressamente ritenuto «applicabile al casoin esame in ragione dell'epoca della proposta» (si veda pag. 4 della sentenza).Del tutto correttamente, dunque, prima la Corte di appello di Lecce esuccessivamente il Tribunale e la Corte di appello di Bari hanno ritenutoinapplicabile, al caso in esame, il rimedio di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 159 del2011, ritenendo invece che la richiesta avanzata dal ricorrente dovesse esserericondotta alla disciplina dell’art. 7 della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423.La sollevata questione di costituzionalità relativa all’art. 28 del d. lgs. n. 159del 2011 è manifestamente infondata non configurandosi alcuna irragionevolezzanella previsione, da parte del legislatore, di una ripartizione della normativaapplicabile in relazione alla data di formulazione della proposta di applicazionedella misura di prevenzione.3. Il secondo motivo di ricorso (il cui contenuto è stato precisato nellamemoria di replica del 20.3.2026) - con il quale si sostiene, in definitiva, che lemisure di prevenzione (personale e patrimoniale) applicate al ricorrentedovrebbero venir meno in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte Edu con lasentenza “[OSCURATO:PERSONA]”, dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) edalle stesse Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3513 del 2022 - èmanifestamente infondato perché basato su una lettura erronea delle pronuncecitate e in contrasto con l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza dilegittimità, senza che siano state addotte considerazioni in grado di porlo indiscussione.Deve premettersi che la tesi difensiva circa la possibilità di applicazione“diretta” nel diritto interno del contenuto della sentenza della Corte Edu “DeTommaso” in relazione a qualsiasi procedimento di prevenzione, compresi quellidefinitivamente conclusisi, è del tutto infondata perché smentita, anzitutto, dallostesso contenuto dell’art. 46 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, chevincola “le parti contraenti” a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sullecontroversie nelle quali sono parti, escludendo pertanto un’efficacia diretta.A seguito della sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 23 febbraio2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, del resto, è intervenuta la Corte costituzionale, consentenza n. 24 del 2019, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledelle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c) e 16 d.lgs. n. 159 del2011 (nonché di quelle ad esse corrispondenti, previste dai precedenti testinormativi, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e legge 22 maggio 1975, n. 152),nella parte in cui consentivano l’applicazione delle misure di prevenzione personalie reali anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a) del medesimo decreto, senzaviceversa intervenire sulla diversa fattispecie di pericolosità prevista dalla letterab) dello stesso articolo, pur sottoposta al proprio scrutinio, ma limitandosi asuggerire un’interpretazione “adeguatrice” di tale seconda disposizione.Questa Corte di legittimità, più volte chiamata a pronunciarsi sulle possibiliripercussioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale in relazione aiprovvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali o reali nei confrontidi soggetti portatori di una pericolosità riconducibile all’art. 1 lett. b) d. lgs. n.159/2011, per condotte realizzate antecedentemente alla pronuncia del Giudicedelle leggi o a quella della Corte EDU, “[OSCURATO:PERSONA]”, ha ripetutamente esclusola sussistenza di una violazione del principio di tassatività e determinatezza delmodello legale, tale da far ritenere “non prevedibile” e dunque non giustificatal’applicazione delle misure di prevenzione.Si è così osservato che «In tema di misure di prevenzione, la lettura"tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1,lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Cortecost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera,nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, trova applicazione anchecon riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, laquale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha datodel contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sonostate ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché laprevedibilità delle conseguenze della violazione» (Sez. 6, n. 20557 del10/06/2020, Dezi, Rv. 279556 – 01; in senso conforme Sez. 2, n. 25042 del28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 – 01).E ancora: «Le misure di prevenzione sono applicabili nei confronti dei soggetticd. pericolosi generici, che rientrano nella categoria di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, anche nel caso di condotte poste in essere prima dellasentenza interpretativa di rigetto n. 24 del 2019, poiché con essa la Cortecostituzionale, aderendo all'interpretazione giurisprudenziale della disposizionemaggiormente restrittiva, si è limitata a ricondurre nelle maglie delladeterminatezza solo condotte palesemente sintomatiche di pericolosità generica»(Sez. 5, n. 19227 del 24/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283397 – 01).Nelle pronunce citate viene in particolare posto in risalto che la Cortecostituzionale, nel decidere di non dichiarare incostituzionale le previsioni dipericolosità generica di cui all'art. 1, n. 2), L. n. 1453/1956 e all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, ha preso esplicitamente atto dello sforzo di tipizzazione di talecategoria da parte della giurisprudenza di legittimità «già in epoca precedente allasentenza [OSCURATO:PERSONA]», tale da conferire determinatezza a tali previsioni edunque soddisfatto il requisito della “prevedibilità” della misura di prevenzione, almomento della commissione delle condotte da cui la pericolosità viene desunta.In epoca ancora più recente, questa Corte si è anche specificamente occupatadell’incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 (e, diriflesso, dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017,[OSCURATO:PERSONA] c. Italia) in relazione ai procedimenti di prevenzione giàdefinitivamente conclusisi, escludendo pacificamente qualsiasi effetto rispetto allacategoria della pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs.n. 159 del 2011 (riproduttivo dell'art. 1, n. 2), della legge n. 1453/1956).Le Sezioni Unite di questa Corte, in particolare (Sez. U, n. 3513 del16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, in motivazione), hanno posto in evidenza ilvalore puramente “persuasivo” dell'interpretazione adeguatrice avallata dallasentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), eper questo priva di qualsiasi attitudine ad incidere sul giudicato. Si è osservato, alriguardo, che «proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delleinterpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficaciaerga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere indiscussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione»Il principio è stato poi ribadito anche dalle pronunce successive delle Sezionisemplici: «In tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionalen. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezza della questione sollevatain relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, fornendoindicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, non consentela revoca del provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma.(Fattispecie in cui è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta aseguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colpito dalla declaratoria di illegittimitàcostituzionale, sia in quella di cui alla lett. b)» (Sez. 1, n. 24709 del 11/01/2023,Rv. 284772 – 01);«La confisca definitiva che sia basata sul c.d. doppio titolo di pericolosità dicui all'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere revocataper difetto originario dei relativi presupposti quando si accerti che il provvedimentoablatorio, svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla pericolosità sociale dicui alla citata lettera a), dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 24 del 2019,è autosufficiente, ossia è idoneo di per sé ad offrire integrale fondamento allamisura avendo riguardo alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera b). (Inmotivazione la Corte ha precisato che il giudice del procedimento revocatorio nonpuò rivalutare i presupposti dell'ascrivibilità del soggetto alla categoria di cui allacitata lettera b), ancora vigente, poiché ciò significherebbe attribuire alla sentenzadi rigetto della questione di legittimità costituzionale riferita a detta categoriasoggettiva di pericolosità quell'attitudine ad incidere "erga omnes" sulprovvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è, invece, priva)» (Sez.1, n. 1334 del 07/11/2025, dep. 2026, Rv. 289238 – 01).Il ricorrente, dunque, dichiarato pericoloso ai sensi dell’art. 1, n. 2), L. n.1453/1956 (o comunque anche ai sensi di tale disposizione) non può nuovamenteporre in discussione il giudizio di pericolosità definitivamente formulato nei suoiconfronti, invocando l’applicazione dei principi indicati nella pronuncia della Cortecostituzionale n. 24 del 2019, poiché la stessa non ha alcuna incidenza sulla suaposizione, alla luce di un orientamento ormai pluriennale della giurisprudenza dilegittimità, pienamente condiviso anche da questo Collegio, costituendo direttaapplicazione dei principi generali sull’inidoneità della pronunce interpretative dirigetto della Corte costituzionale di travolgere il giudicato.Inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, è la subordinatarichiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. ai sensi dell’art. 267T.F.U.E., in relazione all’asserita incompatibilità dell’art. 1, comma 1, n. 2 legge1423/56 rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (entrata a far partedel diritto dell’Unione europea con la ratifica del Trattato di Lisbona), trattandosidi questione che non attiene al diritto europeo, interamente disciplinata dal dirittointerno e già vagliata dalla Corte costituzionale.4. Il terzo motivo è inammissibile perché generico.Il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della Corte di appello di Bari,del suo terzo motivo di appello (del quale non specifica il contenuto nel ricorso).Dalla lettura dell’atto di appello, si ricava che la doglianza era relativa ad unospecifico passaggio del decreto di primo grado (con il quale era stata rigettata larichiesta di revoca delle misure di prevenzione) in cui il Tribunale di Bari avevaerroneamente fatto riferimento anche ad una pericolosità “qualificata” del Gravinaai sensi dell’art. 1 della legge n. 575 del 1965.Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, tuttavia, la Corte di appellodi Bari (alle pagine 4 e 5 del decreto impugnato) ha puntualmente esaminato talerilievo, correggendo l’erroneo riferimento contenuto nel passaggio evidenziato deldecreto del Tribunale, ritenuto comunque del tutto irrilevante ai fini delladecisione, posto che la pericolosità del ricorrente era stata chiaramente ricondottaall’art. 1 della legge 1423, come quella di “soggetto che vive abitualmente deiproventi del contrabbando, riciclaggio ed usura”. Il motivo di ricorso non siconfronta con il contenuto del provvedimento impugnato ed è pertanto generico.4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e, di conseguenza,il ricorrente va condannato al pagamento di una somma, che si ritiene equodeterminare in euro tremila, da versare alla Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]