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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 36383/2022

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 13573-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 9333/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/04/2021; Ric. 2021 n. 13573 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 13573/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità promosso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca nei confronti del Pantano, conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 9333/2021, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui ha provveduto a condannare “il ricorrente” al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti “del ricorrente”; la parte intimata, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non ha resistito; [OSCURATO:PERSONA] l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché il ricorso per cassazione proposto dal Ministero è stato dichiarato improcedibile ed è stato applicato il criterio della soccombenza, come espressamente specificato nella parte motiva dell’ordinanza n. 9333/2021; per mero errore materiale, agevolmente rinvenibile dalla lettura del provvedimento, il dispositivo dell’ordinanza reca la condanna del soccombente “ricorrente” al rimborso delle spese di lite a favore del “ricorrente”; l'ordinanza in esame ha, dunque, applicato il criterio dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. replicando, in modo irragionevole, la stessa parte (il ricorrente) quale debitore nonché creditore delle spese di lite e, a tale statuizione può porsi rimedio attraverso il procedimento dicorrezione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod.proc.civ.; Ric. 2021 n. 13573 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3- nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dispone la correzione dell'ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l'inserimento, nel dispositivo, in sostituzione della frase «Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del ricorrente», della frase «Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale dell’ordinanza nel senso sopra descritto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 13573-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 9333/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/04/2021; Ric. 2021 n. 13573 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 13573/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità promosso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca nei confronti del Pantano, conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 9333/2021, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui ha provveduto a condannare “il ricorrente” al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti “del ricorrente”; la parte intimata, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non ha resistito; [OSCURATO:PERSONA] l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché il ricorso per cassazione proposto dal Ministero è stato dichiarato improcedibile ed è stato applicato il criterio della soccombenza, come espressamente specificato nella parte motiva dell’ordinanza n. 9333/2021; per mero errore materiale, agevolmente rinvenibile dalla lettura del provvedimento, il dispositivo dell’ordinanza reca la condanna del soccombente “ricorrente” al rimborso delle spese di lite a favore del “ricorrente”; l'ordinanza in esame ha, dunque, applicato il criterio dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. replicando, in modo irragionevole, la stessa parte (il ricorrente) quale debitore nonché creditore delle spese di lite e, a tale statuizione può porsi rimedio attraverso il procedimento dicorrezione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod.proc.civ.; Ric. 2021 n. 13573 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14). P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza e dispone la correzione dell'ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l'inserimento, nel dispositivo, in sostituzione della frase «Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del ricorrente», della frase «Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale dell’ordinanza nel senso sopra descritto. Così deciso in Ro
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