CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5501/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in liquidazione, in persona dei suoi liquidatori,con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA]. 13, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4490/VI/15, depositata il 5 agosto 2015, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sulla base di sette motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4490/VI/15, depositata il 5 agosto 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha integralmente riformato la pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di accertamento emesso, relativamente al periodo di imposta 2007, per il recupero a tassazione, a fini Irap, di costi indeducibili; -resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016; - in allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta la documentazione relativa, rispettivamente, alla richiesta di definizione agevolata, alla comunicazione dell’agente della riscossione (recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione) ed al pagamento eseguito in unica soluzione; - acquisite informazioni scritte, con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 16 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha aderito all’istanza di parte ricorrente, dando atto della intervenuta definizione agevolata; 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritt i a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); 3. -le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), mentre non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le sp