CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-36290/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo le ricorrenti omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando il fatto di rapina impropria contestato (punto sul quale impingono i motivi di ricorso sovrapponibili per entrambe le ricorrenti), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza in fatto della consumata sottrazione della merce indicata in imputazione dagli scaffali del supermercato) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dalle ricorrenti, avendo la persona offesa dichiarato di aver subito la reazione violenta delle imputate (tentativo di investire la p.o. con lo sportello aperto dell'auto in retromarcia) alla contestazione della sottrazione della merce per la quale non era stata corrisposto il prezzo all'atto del transito alle casse. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, giacché la violenza o la minaccia è stata usata proprio per mantenere il possesso della cosa sottratta e conseguire l'impunità per il fatto commesso, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo, Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617). 1.3. Del pari è a dirsi per il trattamento circostanziale e sanzionatorio, differenziato nei confronti della Coffa (unica ricorrente sul punto) in ragione del profluvio di precedenti penali che affollano il certificato del casellario. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte M