Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2012
ECLI:EU:C:2012:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 settembre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C-624/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamenti (CE) n. 40/94 e (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Opposizione – Interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale in caso di impedimento relativo alla registrazione»
1.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione
dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo
comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 34-35)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori
– Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 43-45)
3.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Statuto
della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113, § 2) (v. punto 53)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI
e Felmar (T-403/10), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI,
del 30 giugno 2010, (procedimento R 408/2009-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], Inc.
e la Felmar — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario
(GU L 78, pag. 1) – Marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Opposizione fondata sui marchi nazionali denominativi e figurativi
anteriori – Difetto di motivazione alla luce dei diritti nazionali richiamati.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.