CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 1975
Cassazione n. 13182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 4 febbraio 2026 e con memoria del 5 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta documentale semplice, in questi termini già riqualificata in primo grado l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza di norma processuale, con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), alla luce dell'identità del fatto storico (la circostanza, peraltro pacifica, che i libri contabili non siano stati messi a disposizione del curatore e non è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della fallita), della concreta possibilità di difesa offerta, nel corso del procedimento, rispetto alla prospettata qualificazione (peraltro in bonam partem) in termini di bancarotta semplice documentale descritta dall'art. 217 I. fall. (alla quale il 224 rinvia per la descrizione dei fatti); - che il secondo e il terzo motivo di censura - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, alla qualificazione dei fatti contestati e al determinazione del trattamento sanzionatorio - sono ugualmente indeducibili, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), tenuto presente: i pacifici obblighi di tenuta della contabilità gravanti sull'amministratore e la discrezionalità connessa alla determinazione del trattamento sanzionatorio - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - esercitata concretamente dalla Corte in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., dovendosi la specifica indicazione dei singoli fattori - la gravità della colpa, il passivo e il pregiudizio al corretto svolgimento della procedura - essere letti alla luce della precedente analitica descrizione dei fatti; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. h 2 P.Q.MIl Consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] T resa Belmonte otpc 9 !Tt.,, 026 ti Fun io _ft 3