CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39695/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Tivoli in data 17/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni , calunnia porto di coltello e danneggiamento. Ritenuto che le doglianze difensive contenute nei motivi di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come rapina, piuttosto che come violenza privata, e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono inammissibili. La prima reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio alla base della ritenuta responsabilità del prevenuto, suffragato dalle dichiarazioni puntuali, pertinenti e disinteressate della p.o.; la seconda censura non è stata dedotta con i motivi di appello come emerge dalla sentenza impugnata e in particolare dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]