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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26011/2022

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è solo un elemento indiziario, nemmeno il principale, a fronte del fatto che il costo è risultato pari al quadruplo degli utili della contri- buente nel periodo di imposta oggetto di ripresa (cfr. p.2 della parte motiva della sentenz9.

Il raffronto con l'anno precedente è stato utiliz- zato principalmente per la determinazione del quantum, non a sup- porto dell'an della ripresa a tassazione.

6. Il secondo motivo della ricorrente - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - denuncia la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi degli artt.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, 111 comma 6 Cost, con riferimento al fatto posto a base della precedente censura.

7. Il motivo è inammissibile.

Si reitera che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053), con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativa processuale (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19881 del 2014).

8. Con la terza censura la società - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt.112, 342 e 346 cod. proc. civ., avendo la CTR pronunciato oltre i limiti del devolutum non essendo stata impugnata che una parte delle rationes decidendi espresse dalla CTP.

9. Il motivo è affetto da evidenti profili di inammissibilità per mancata riproduzione integrale del contenuto della sentenza di primo grado e soprattutto dei motivi di appello, al fine di permettere alla Corte di apprezzare se il giudice di prime cure abbia effettivamente espresso un'unitaria ratio decidendi o più di una, in quali termini e con quali limiti la decisione di primo grado sia stata di preciso appellata dall'Agenzia.

10. Il quarto motivo della ricorrente - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione del principio di im- mutabilità della contestazione formulata nell'avviso di accertamento, e così degli artt.7 comma 1 della

I. n.212 del 2000, 57 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992.

11. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza.

Non è stata infatti violata la disciplina in tema di motivazione degli atti impositivi, dal momento che la porzione della motivazione dell'avviso impugnato riprodotta in controricorso è largamente sovrapponibile ai punti logici che compongono la motivazione della CTR, quanto all'in- congruità del costo, all'antieconomicità e alla irragionevolezza dello stesso, oltre che allo scarso collegamento con il mercato di riferimento e, dunque, la censura si rivela in ultima analisi anche meritale.

12. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- date come da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese pre- notate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello

è solo un elemento indiziario, nemmeno il principale, a fronte del fatto che il costo è risultato pari al quadruplo degli utili della contri- buente nel periodo di imposta oggetto di ripresa (cfr. p.2 della parte motiva della sentenz9. Il raffronto con l'anno precedente è stato utiliz- zato principalmente per la determinazione del quantum, non a sup- porto dell'an della ripresa a tassazione. 6. Il secondo motivo della ricorrente - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - denuncia la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi degli artt.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, 111 comma 6 Cost, con riferimento al fatto posto a base della precedente censura. 7. Il motivo è inammissibile. Si reitera che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053), con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativa processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 8. Con la terza censura la società - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt.112, 342 e 346 cod. proc. civ., avendo la CTR pronunciato oltre i limiti del devolutum non essendo stata impugnata che una parte delle rationes decidendi espresse dalla CTP. 9. Il motivo è affetto da evidenti profili di inammissibilità per mancata riproduzione integrale del contenuto della sentenza di primo grado e soprattutto dei motivi di appello, al fine di permettere alla Corte di apprezzare se il giudice di prime cure abbia effettivamente espresso un'unitaria ratio decidendi o più di una, in quali termini e con quali limiti la decisione di primo grado sia stata di preciso appellata dall'Agenzia. 10. Il quarto motivo della ricorrente - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione del principio di im- mutabilità della contestazione formulata nell'avviso di accertamento, e così degli artt.7 comma 1 della I. n.212 del 2000, 57 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992. 11. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. Non è stata infatti violata la disciplina in tema di motivazione degli atti impositivi, dal momento che la porzione della motivazione dell'avviso impugnato riprodotta in controricorso è largamente sovrapponibile ai punti logici che compongono la motivazione della CTR, quanto all'in- congruità del costo, all'antieconomicità e alla irragionevolezza dello stesso, oltre che allo scarso collegamento con il mercato di riferimento e, dunque, la censura si rivela in ultima analisi anche meritale. 12. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- date come da dispositivo, secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese pre- notate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello
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