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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31968/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, secondo cui non si sarebbe realizzato l'allontanamento dall'abitazione, risulta declinato in fatto nella parte in cui si vorrebbe accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie dalle quali comunque emergeva (anche dallo stralcio enunciato nel ricorso) la differente posizione del ricorrente lontano dalla porta di casa sita al primo piano essendo stato visto al piano terra nell'atrio del portone della palazzina; che il secondo motivo, attraverso iii quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è reiterativo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, ai fini dell'apprezzata non scarsa tenuità, non solo il profilo personologico del ricorrente, ma soprattutto il fatto che lo stesso fosse stato visto colloquiare, in violazione delle specifiche prescrizioni imposte, con altre due persone; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, secondo cui non si sarebbe realizzato l'allontanamento dall'abitazione, risulta declinato in fatto nella parte in cui si vorrebbe accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie dalle quali comunque emergeva (anche dallo stralcio enunciato nel ricorso) la differente posizione del ricorrente lontano dalla porta di casa sita al primo piano essendo stato visto al piano terra nell'atrio del portone della palazzina; che il secondo motivo, attraverso iii quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è reiterativo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, ai fini dell'apprezzata non scarsa tenuità, non solo il profilo personologico del ricorrente, ma soprattutto il fatto che lo stesso fosse stato visto colloquiare, in violazione delle specifiche prescrizioni imposte, con altre due persone; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris