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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20024/2026

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I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1314/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 1223/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 12/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GNeunmeerroa dli era ccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità origetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza quiimpugnata, ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e didel Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto l'esistenza di unrapporto di lavoro agricolo con la società Secondulfo F.llis.p.a. soltanto per l’anno 2007; per l’anno 2008, invece,aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la reiscrizionenell’elenco dei lavoratori agricoli.2.

Il nucleo decisionale centrale risiede nellaaffermazione secondo cui le lavoratrici non potevanoinvocare, a fondamento della pretesa di riconoscimento, perl’anno 2008, di un rapporto di lavoro in agricoltura conl’azienda Secondulfo, l’effetto di non retroattività dellariclassificazione aziendale.

La situazione previdenziale deilavoratori agricoli dipendeva dall’attività effettivamentesvolta, non rilevando in modo netto e dirimente la posizioneassicurativa dell’azienda.3.

Contro tale decisione la parte privata ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Inps haresistito con controricorso.4.

È stata emessa proposta di decisione anticipata, aisensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il consigliere delegato ha ritenutoconformi a diritto le statuizioni della Corte di appello.4.1.

In estrema sintesi, secondo la proposta, il temadella contribuzione dovuta dal datore di lavoro, correlata alprovvedimento dell’INPS di variazione dell’inquadramentoNumero registro generale 19263/2024aziendale, non ha attinenza con il diritto in questa sedeN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026controverso, che è quello del lavoratore ad ottenereData pubblicazione 15/06/2026l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli ed è collegatosolo all’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato agricolo.5.

Le ricorrenti hanno depositato istanza di decisionedella causa richiamando numerosi precedenti della Corte, conrichiesta, anche, di assegnazione del ricorso alle sezioniunite.

Il ricorso, fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre2025, è stato poi, a seguito di ordinanza interlocutoria,rinviato all’odierna udienza pubblica, in prossimità della qualele ricorrenti hanno depositato memoria.

Il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestodi respingere il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge n.335 del 1995, art. 3, comma 8.

La Corte di appello avrebbeSecondulfo [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, solo Secondulfo) nel settoreindustriale sulla scorta dell'accertamento ispettivo, incontrasto con il consolidato orientamento di legittimità per ilquale i provvedimenti di variazione della classificazione deidatori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corsoalla data di notifica del provvedimento o della richiestadell'interessato.6.1.

È dedotta, altresì, la violazione o falsaapplicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto superflua l’ammissione della prova testimoniale.7.

Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c. - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo perNumero registro generale 19263/2024il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiN. umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026L'omissione è riferita alla mancata valutazione dei numerosiData pubblicazione 15/06/2026precedenti della Corte di Cassazione, resi in analoghicontenziosi, che hanno escluso la retroattività dellaclassificazione aziendale anche in relazione ai dipendenti.8.

I due motivi possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto tendono, sotto profili tra loroconnessi, a contestare il disconoscimento del rapporto dilavoro agricolo per l’anno 2008, anche alla luce del principiodi irretroattività del mutamento della qualificazione deldatore di lavoro.8.1.

Le censure, in particolare, pongono la questionedella variazione della classificazione aziendale ai finiprevidenziali, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335del 1995, con specifico riferimento alle ricadute che dettavariazione ha sui rapporti di lavoro in corso.8.2.

La variazione che rileva in causa è quella che hariguardato la società Secondulfo, a seguito di controlliispettivi intervenuti nel corso del 2012: l’INPS ha procedutoalla riclassificazione della società da azienda agricola adazienda industriale.8.3.

Da tale vicenda è scaturito un notevolecontenzioso di cui, in più occasioni, si è occupata questaCorte.8.4.

In argomento, si è consolidato l'orientamento (inultimo richiamato da Cass. n. 4304 del 2026) secondo cui laregola generale delineata dall'art. 3, co. 8, della legge n. 335del 1995 «in coerenza con (un) principio di civiltà giuridica»(Cass. n. 19979 del 2017 e successive conformi) stabilisceche i provvedimenti dell'Inps di variazione dellaclassificazione, resi ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88 del1989, non hanno efficacia retroattiva e producono i loroeffetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica delNumero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026provvedimento di variazione, salvo i casi, normativaNummeeron dti era ccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errataclassificazione.9.

Il principio inerisce al tema della contribuzione dovutadal datore di lavoro; i contributi, infatti, sono legati allanatura giuridica dell'attività economica svolta el’irretroattività, a tutela di esigenze di certezza e di legittimoaffidamento, riguarda il rapporto contributivo tra datore dilavoro e Inps.10.

La peculiarità della fattispecie è data dal fatto che sicontroverte, invece, del rapporto intercorrente tra lavoratorie Istituto previdenziale, venendo in rilievo il diritto dei primiad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, aseguito di disconoscimento, da parte dell’Inps, dei rapporti dilavoro e delle relative prestazioni.11.

La Corte di appello di Napoli, confermando levalutazioni espresse dal Tribunale, ha ritenuto non provatal’esistenza dei rapporti agricoli, presupposto costitutivo deidiritti previdenziali fatti valere in giudizio.11.1.

Come già illustrato nello storico di lite -e riportatonella proposta ex art. 380 bis c.p.c.-, il fulcro della ratiodecidendi della pronuncia impugnata risiede nelle seguenticonsiderazioni (pagina 4, punto 6.5., sentenza impugnata):«[…] le lavoratrici non possono invocare a fondamento dellapropria pretesa al riconoscimento dell’esistenza, per l’anno2008, di un rapporto di lavoro in agricoltura con l’aziendaSecondulfo, l’effetto di non retroattività della classificazioneaziendale.

Va infatti rimarcato che la situazione previdenzialedei lavoratori agricoli dipende […] dall’attività concretamentesvolta dagli stessi, non rilevando in modo netto e dirimentela posizione assicurativa dell’azienda.

Nel caso di specie […]per l’anno 2008, la natura e la struttura organizzativa dellasocietà Secondulfo non risulta in alcun modo conciliabile conNumero registro generale 19263/2024le deduzioni attoree circa l’esistenza di un rapporto di lavoroN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026agricolo […].

Ed invero […] si afferma che l’attività svolta daiData pubblicazione 15/06/2026dipendenti della Secondulfo consisteva nella raccolta esistemazione di albicocche (da aprile a giugno di ogni anno),nella pulizia dei terreni a luglio, nella raccolta e sistemazionedelle fragole da aprile a luglio e nella raccolta dei Kiwi daottobre a dicembre con successiva potatura degli alberi dagennaio a marzo.

Tutto ciò risulta incompatibile con l’attivitàin concreto svolta dall’azienda, con l’assenza di terreni diproprietà o in gestione da parte della società ed è smentitodall’esame delle fatture che evidenziano per la stragrandemaggioranza l’avvenuto acquisto di prodotti finiti acquistatipresso terzi e successivamente lavorati nei capannoniindustriali (cfr. relazione ispettiva agli atti)».12.

Di contro, la tesi sviluppata in ricorso muove da unadiversa prospettiva e si fonda, in estrema sintesi, sulla naturaspeculare dei due rapporti (contributivo e previdenziale).

Sisostiene che, poiché fino al 2012, l’attività della società eradi natura agricola (recte: doveva ritenersi di natura agricola,ai fini contributivi, stante l’inefficacia della dispostariclassificazione aziendale) analoga natura continuavano adavere i rapporti di lavoro, con ogni conseguenza in termini didiritto delle due lavoratrici all’iscrizione negli elenchi deilavoratori agricoli e alle consequenziali prestazioniprevidenziali.12.1.

A fondamento della ricostruzione difensiva, partericorrente richiama, anche nella memoria illustrativa, inumerosi precedenti della Corte (in ultimo, anche Cass. n.4304 del 2026 cit.) che, occupandosi delle sorti dei rapportiprevidenziali (quelli cioè tra lavoratori e Inps), fannoapplicazione del principio di irretroattività della variazioneaziendale.Numero registro generale 19263/202413.

Osserva il Collegio che i precedenti riflettono laN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026specificità delle fattispecie ivi concretamente esaminate.

InData pubblicazione 15/06/2026ogni caso, non può darsi seguito a orientamenti chedella variazione della classificazione aziendale, ai sensidell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, anche perciò che concerne il piano del rapporto previdenziale,improntato invece al rispetto della regola «della effettivitàdell’attività connessa all’iscrizione assicurativa» (tra le altre,Cass. n. 27655 del 2022, punto 9 del «considerato che»).14.

In agricoltura, le prestazioni assicurativepresuppongono l’iscrizione dei lavoratori nei relativi elenchi,iscrizione che, a sua volta, presuppone la concreta esistenzadi un rapporto di lavoro agricolo.14.1.

Viene dunque in rilievo il diverso principiosecondo cui «qualora l’INPS, a seguito di un controllo,disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro […] il lavoratoreche agisce in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, ladurata e la natura onerosa del rapporto dedotto afondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro dirittoconsequenziale di carattere previdenziale che abbia fattovalere (così, tra le più recenti, Cass. n. 1295 del 2023, inmotivazione).15.

In conclusione, deve affermarsi che l’effetto nonretroattivo del provvedimento di riclassificazione aziendale,ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge n. 335del 1995, attiene esclusivamente al rapporto contributivo enon anche a quello previdenziale: in agricoltura, il diritto deilavoratori a mantenere l’iscrizione negli elenchi nominativiresta ancorato all’effettivo svolgimento di un’attivitàsubordinata di natura agricola; pertanto, in caso didisconoscimento del rapporto, ove il lavoratore agisca ingiudizio per rivendicare il diritto alla reinscrizione avrà l’onereNumero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026di provare l’esistenza, la durata e la natura oneroNusmae rod dei ral ccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e diogni altro diritto consequenziale di carattere previdenzialeche abbia fatto valere.15.1.

Nel caso concreto, la non retroattività dellariclassificazione operata dall’INPS, a seguito di accertamentoispettivo nei confronti della società Secondulfo, non haimplicato, di per sé, che i rapporti di lavoro denunciati dallasocietà come rapporti subordinati agricoli restassero tali finoal momento di efficacia della variazione, a prescindere dallaloro effettività.

Correttamente, dunque, la Corte di appello haproceduto all’accertamento di effettività dei rapporti di lavoroe, all’esito di una pronuncia cd. doppia conforme, ha esclusola sussistenza di rapporti agricoli di natura subordinata,respingendo, coerentemente, la domanda introduttiva dellalite.15.

Segue il rigetto del ricorso, senza che si ravvisino ipresupposti, ex art. 374 c.p.c., per investire le Sezioni Unite;non si riscontrano evidenti divergenze interpretative eneppure ricorrono questioni di massima di particolareimportanza.15.1.

Viceversa, in punto di spese, in ragione del fattoche alcuni profili sono qui, per la prima volta, chiaramenteespressi, sussistono le condizioni per una integralecompensazione e, conseguentemente, pur definendosi ilgiudizio in conformità alla proposta ex art. 380- bis c.p.c., ilCollegio non ritiene di fare applicazione del terzo e quartocomma dell'art. 96 c.p.c.15.2.

Come osservato dalla Corte, l’art. 380-bis c.p.c.non giustifica forme automatiche di applicazione dellesanzioni.

Queste ultime, infatti, restano sempre affidate allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto (Cass.Numero registro generale 19263/2024Sez.Un. n. 36609 del 2023), in coerenza con una letturaN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026costituzionalmente orientata dell’istituto.Data pubblicazione 15/06/202616.

Sussistono, invece, i presupposti processuali per ilversamento del doppio contributo, ove dovuto.La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ovedovuto.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026.La Consigliera est.

La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1314/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 1223/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 12/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GNeunmeerroa dli era ccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità origetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza quiimpugnata, ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e didel Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto l'esistenza di unrapporto di lavoro agricolo con la società Secondulfo F.llis.p.a. soltanto per l’anno 2007; per l’anno 2008, invece,aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la reiscrizionenell’elenco dei lavoratori agricoli.2. Il nucleo decisionale centrale risiede nellaaffermazione secondo cui le lavoratrici non potevanoinvocare, a fondamento della pretesa di riconoscimento, perl’anno 2008, di un rapporto di lavoro in agricoltura conl’azienda Secondulfo, l’effetto di non retroattività dellariclassificazione aziendale. La situazione previdenziale deilavoratori agricoli dipendeva dall’attività effettivamentesvolta, non rilevando in modo netto e dirimente la posizioneassicurativa dell’azienda.3. Contro tale decisione la parte privata ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Inps haresistito con controricorso.4. È stata emessa proposta di decisione anticipata, aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il consigliere delegato ha ritenutoconformi a diritto le statuizioni della Corte di appello.4.1. In estrema sintesi, secondo la proposta, il temadella contribuzione dovuta dal datore di lavoro, correlata alprovvedimento dell’INPS di variazione dell’inquadramentoNumero registro generale 19263/2024aziendale, non ha attinenza con il diritto in questa sedeN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026controverso, che è quello del lavoratore ad ottenereData pubblicazione 15/06/2026l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli ed è collegatosolo all’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato agricolo.5. Le ricorrenti hanno depositato istanza di decisionedella causa richiamando numerosi precedenti della Corte, conrichiesta, anche, di assegnazione del ricorso alle sezioniunite. Il ricorso, fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre2025, è stato poi, a seguito di ordinanza interlocutoria,rinviato all’odierna udienza pubblica, in prossimità della qualele ricorrenti hanno depositato memoria. Il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestodi respingere il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge n.335 del 1995, art. 3, comma 8. La Corte di appello avrebbeSecondulfo [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, solo Secondulfo) nel settoreindustriale sulla scorta dell'accertamento ispettivo, incontrasto con il consolidato orientamento di legittimità per ilquale i provvedimenti di variazione della classificazione deidatori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corsoalla data di notifica del provvedimento o della richiestadell'interessato.6.1. È dedotta, altresì, la violazione o falsaapplicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto superflua l’ammissione della prova testimoniale.7. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c. - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo perNumero registro generale 19263/2024il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiN. umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026L'omissione è riferita alla mancata valutazione dei numerosiData pubblicazione 15/06/2026precedenti della Corte di Cassazione, resi in analoghicontenziosi, che hanno escluso la retroattività dellaclassificazione aziendale anche in relazione ai dipendenti.8. I due motivi possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto tendono, sotto profili tra loroconnessi, a contestare il disconoscimento del rapporto dilavoro agricolo per l’anno 2008, anche alla luce del principiodi irretroattività del mutamento della qualificazione deldatore di lavoro.8.1. Le censure, in particolare, pongono la questionedella variazione della classificazione aziendale ai finiprevidenziali, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335del 1995, con specifico riferimento alle ricadute che dettavariazione ha sui rapporti di lavoro in corso.8.2. La variazione che rileva in causa è quella che hariguardato la società Secondulfo, a seguito di controlliispettivi intervenuti nel corso del 2012: l’INPS ha procedutoalla riclassificazione della società da azienda agricola adazienda industriale.8.3. Da tale vicenda è scaturito un notevolecontenzioso di cui, in più occasioni, si è occupata questaCorte.8.4. In argomento, si è consolidato l'orientamento (inultimo richiamato da Cass. n. 4304 del 2026) secondo cui laregola generale delineata dall'art. 3, co. 8, della legge n. 335del 1995 «in coerenza con (un) principio di civiltà giuridica»(Cass. n. 19979 del 2017 e successive conformi) stabilisceche i provvedimenti dell'Inps di variazione dellaclassificazione, resi ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88 del1989, non hanno efficacia retroattiva e producono i loroeffetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica delNumero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026provvedimento di variazione, salvo i casi, normativaNummeeron dti era ccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errataclassificazione.9. Il principio inerisce al tema della contribuzione dovutadal datore di lavoro; i contributi, infatti, sono legati allanatura giuridica dell'attività economica svolta el’irretroattività, a tutela di esigenze di certezza e di legittimoaffidamento, riguarda il rapporto contributivo tra datore dilavoro e Inps.10. La peculiarità della fattispecie è data dal fatto che sicontroverte, invece, del rapporto intercorrente tra lavoratorie Istituto previdenziale, venendo in rilievo il diritto dei primiad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, aseguito di disconoscimento, da parte dell’Inps, dei rapporti dilavoro e delle relative prestazioni.11. La Corte di appello di Napoli, confermando levalutazioni espresse dal Tribunale, ha ritenuto non provatal’esistenza dei rapporti agricoli, presupposto costitutivo deidiritti previdenziali fatti valere in giudizio.11.1. Come già illustrato nello storico di lite -e riportatonella proposta ex art. 380 bis c.p.c.-, il fulcro della ratiodecidendi della pronuncia impugnata risiede nelle seguenticonsiderazioni (pagina 4, punto 6.5., sentenza impugnata):«[…] le lavoratrici non possono invocare a fondamento dellapropria pretesa al riconoscimento dell’esistenza, per l’anno2008, di un rapporto di lavoro in agricoltura con l’aziendaSecondulfo, l’effetto di non retroattività della classificazioneaziendale. Va infatti rimarcato che la situazione previdenzialedei lavoratori agricoli dipende […] dall’attività concretamentesvolta dagli stessi, non rilevando in modo netto e dirimentela posizione assicurativa dell’azienda. Nel caso di specie […]per l’anno 2008, la natura e la struttura organizzativa dellasocietà Secondulfo non risulta in alcun modo conciliabile conNumero registro generale 19263/2024le deduzioni attoree circa l’esistenza di un rapporto di lavoroN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026agricolo […]. Ed invero […] si afferma che l’attività svolta daiData pubblicazione 15/06/2026dipendenti della Secondulfo consisteva nella raccolta esistemazione di albicocche (da aprile a giugno di ogni anno),nella pulizia dei terreni a luglio, nella raccolta e sistemazionedelle fragole da aprile a luglio e nella raccolta dei Kiwi daottobre a dicembre con successiva potatura degli alberi dagennaio a marzo. Tutto ciò risulta incompatibile con l’attivitàin concreto svolta dall’azienda, con l’assenza di terreni diproprietà o in gestione da parte della società ed è smentitodall’esame delle fatture che evidenziano per la stragrandemaggioranza l’avvenuto acquisto di prodotti finiti acquistatipresso terzi e successivamente lavorati nei capannoniindustriali (cfr. relazione ispettiva agli atti)».12. Di contro, la tesi sviluppata in ricorso muove da unadiversa prospettiva e si fonda, in estrema sintesi, sulla naturaspeculare dei due rapporti (contributivo e previdenziale). Sisostiene che, poiché fino al 2012, l’attività della società eradi natura agricola (recte: doveva ritenersi di natura agricola,ai fini contributivi, stante l’inefficacia della dispostariclassificazione aziendale) analoga natura continuavano adavere i rapporti di lavoro, con ogni conseguenza in termini didiritto delle due lavoratrici all’iscrizione negli elenchi deilavoratori agricoli e alle consequenziali prestazioniprevidenziali.12.1. A fondamento della ricostruzione difensiva, partericorrente richiama, anche nella memoria illustrativa, inumerosi precedenti della Corte (in ultimo, anche Cass. n.4304 del 2026 cit.) che, occupandosi delle sorti dei rapportiprevidenziali (quelli cioè tra lavoratori e Inps), fannoapplicazione del principio di irretroattività della variazioneaziendale.Numero registro generale 19263/202413. Osserva il Collegio che i precedenti riflettono laN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026specificità delle fattispecie ivi concretamente esaminate. InData pubblicazione 15/06/2026ogni caso, non può darsi seguito a orientamenti chedella variazione della classificazione aziendale, ai sensidell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, anche perciò che concerne il piano del rapporto previdenziale,improntato invece al rispetto della regola «della effettivitàdell’attività connessa all’iscrizione assicurativa» (tra le altre,Cass. n. 27655 del 2022, punto 9 del «considerato che»).14. In agricoltura, le prestazioni assicurativepresuppongono l’iscrizione dei lavoratori nei relativi elenchi,iscrizione che, a sua volta, presuppone la concreta esistenzadi un rapporto di lavoro agricolo.14.1. Viene dunque in rilievo il diverso principiosecondo cui «qualora l’INPS, a seguito di un controllo,disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro […] il lavoratoreche agisce in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, ladurata e la natura onerosa del rapporto dedotto afondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro dirittoconsequenziale di carattere previdenziale che abbia fattovalere (così, tra le più recenti, Cass. n. 1295 del 2023, inmotivazione).15. In conclusione, deve affermarsi che l’effetto nonretroattivo del provvedimento di riclassificazione aziendale,ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge n. 335del 1995, attiene esclusivamente al rapporto contributivo enon anche a quello previdenziale: in agricoltura, il diritto deilavoratori a mantenere l’iscrizione negli elenchi nominativiresta ancorato all’effettivo svolgimento di un’attivitàsubordinata di natura agricola; pertanto, in caso didisconoscimento del rapporto, ove il lavoratore agisca ingiudizio per rivendicare il diritto alla reinscrizione avrà l’onereNumero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026di provare l’esistenza, la durata e la natura oneroNusmae rod dei ral ccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e diogni altro diritto consequenziale di carattere previdenzialeche abbia fatto valere.15.1. Nel caso concreto, la non retroattività dellariclassificazione operata dall’INPS, a seguito di accertamentoispettivo nei confronti della società Secondulfo, non haimplicato, di per sé, che i rapporti di lavoro denunciati dallasocietà come rapporti subordinati agricoli restassero tali finoal momento di efficacia della variazione, a prescindere dallaloro effettività. Correttamente, dunque, la Corte di appello haproceduto all’accertamento di effettività dei rapporti di lavoroe, all’esito di una pronuncia cd. doppia conforme, ha esclusola sussistenza di rapporti agricoli di natura subordinata,respingendo, coerentemente, la domanda introduttiva dellalite.15. Segue il rigetto del ricorso, senza che si ravvisino ipresupposti, ex art. 374 c.p.c., per investire le Sezioni Unite;non si riscontrano evidenti divergenze interpretative eneppure ricorrono questioni di massima di particolareimportanza.15.1. Viceversa, in punto di spese, in ragione del fattoche alcuni profili sono qui, per la prima volta, chiaramenteespressi, sussistono le condizioni per una integralecompensazione e, conseguentemente, pur definendosi ilgiudizio in conformità alla proposta ex art. 380- bis c.p.c., ilCollegio non ritiene di fare applicazione del terzo e quartocomma dell'art. 96 c.p.c.15.2. Come osservato dalla Corte, l’art. 380-bis c.p.c.non giustifica forme automatiche di applicazione dellesanzioni. Queste ultime, infatti, restano sempre affidate allavalutazione delle caratteristiche del caso concreto (Cass.Numero registro generale 19263/2024Sez.Un. n. 36609 del 2023), in coerenza con una letturaN umero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026costituzionalmente orientata dell’istituto.Data pubblicazione 15/06/202616. Sussistono, invece, i presupposti processuali per ilversamento del doppio contributo, ove dovuto.La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ovedovuto.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026.La Consigliera est. La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 19263/2024Numero sezionale 2320/2026Numero di raccolta generale 20024/2026Data pubblicazione 15/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris