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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16942/2026

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il 20/07/1978avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato dicui all’art. 633 cod. pen. anche con riferimento all’art. 27 Cost., è generico perché fondato suargomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell ' impugnazione;rilevato che con l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione dicui all’art. 175 cod. pen. è manifestamente infondato;che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnatanella quale la Corte d’appello di Palermo evidenzia la sussistenza di elementi oggettivi,come la reiterazione nel tempo della condotta illecita) ha posto a base del rigetto dellarichiesta predetta argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosisfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di meritoche non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice nonsi esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sullacapacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalitàdell’imputato che ne hanno orientato la decisione;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condannadelle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 20/07/1978avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato dicui all’art. 633 cod. pen. anche con riferimento all’art. 27 Cost., è generico perché fondato suargomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell ' impugnazione;rilevato che con l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione dicui all’art. 175 cod. pen. è manifestamente infondato;che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnatanella quale la Corte d’appello di Palermo evidenzia la sussistenza di elementi oggettivi,come la reiterazione nel tempo della condotta illecita) ha posto a base del rigetto dellarichiesta predetta argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosisfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di meritoche non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice nonsi esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sullacapacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalitàdell’imputato che ne hanno orientato la decisione;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condannadelle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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