CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n 1.VENEZIANO Gianluca ricorre avverso la sentenza in epigrafe che rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla ipotesi di concorso nel reato di furto tentato di guard-raill esistenti in cantiere edile, alla pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 80 di ammenda. 2. Lamenta il ricorrente la violazione di legge ed il difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispet- to al provvedimento impugnato che in termini assolutamente corretti e privi di contraddizioni ha evidenziato le ragioni sottese al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen., tenuto conto della gravità della condotta e del pericolo di offesa al bene giuridico protetto, evidenziando la organizzazione di mezzi e di persone per la sottrazione dei guadraill e la spregiudicatezza dell'azione, che denotava altresì la non occasionalità della stessa, nonché la rile- vanza del danno arrecato ed il grado dell'antidoverosità della condotta (sez.U, N.13691 del 6 Aprile 2016, Tushaj ; sez.6, n.55107 del 10.12.2018, [OSCURATO:PERSONA]- vanni). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]