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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 30394/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso 18726-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2490 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1046/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 3337/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scrítte. )T1872612016 Rina/di Patria c/INPS udiena del 22 gingno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1046 del 2016, ha rigettato il gravame, svolto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ex art. 1, commi 18 e 18-bis L. 243/2004, con condanna dell'Inps al pagamento del relativo trattamento con decorrenza di legge, in quanto la stessa era stata posta in mobilità in data antecedente al 15.07.2007 e deduceva di avere maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contributi) entro il periodo di fruizione della mobilità.

2. La Corte territoriale, premesso il difetto di specificità del gravame, ha ribadito che, ai fini della prestazione ex art. 1 comma 18-bis L. 243/04, sì fosse resa necessaria la predisposizione di una graduatoria, alla stregua dei criteri di redazione dettati nel messaggio Inps 21586/2008, con individuazione del 31 maggio 2008 quale discrimine temporale in riferimento al quale i periodi lavorativi in esecuzione di contratti a tempo determinato avrebbero potuto concorrere al prolungamento del periodo temporale di godimento dell'indennità di mobilità (entro cui raggiungere ì requisiti di età e contribuzione); nella specie, per avere la lavoratrice lavorato a tempo determinato, dal 18 maggio 2009 al 31 luglio 2009, tali periodi non erano idonei a concorrere al prolungamento della mobilità e all'applicazione della clausola di salvaguardia per il diritto al pensionamento di anzianità e, pertanto, la cessazione effettiva del periodo di mobilità risaliva al 18 giugno 2009, prima che la lavoratrice compisse il 57° anno di età.

3. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ulteriormente Illustrato con memoria, cui resiste l'INPS, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo la parte ricorrente si duole di violazione dell'art. 1, commi 18 e 18-bis legge n. 243 del 2004, introdotto con legge n. 247 del 2007: assume di possedere tutti i requisiti, previsti dalla norma, per accedere alla prestazione pensionistica di anzianìtà in applicazione della clausola di salvaguardia e deduce che le contestazioni dell'INPS avevano attinenza non ai requisiti, non avendone mai contestato l'insussistenza, ma unicamente all'insussistenza dell'età anagrafica e alla non computabilità dei periodi in cui la Rinaldi aveva intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato durante la mobilità che, ad avviso dell'Istituto, avevano comportato lo slittamento ex L. 223/91 ad un periodo successivo al 31 maggio 2008; censura, inoltre, la sentenza per avere introdotto nel thema decidendum considerazioni e riflessioni mai oggetto di discussione o introdotte in giudizio nemmeno dall'INPS, con esito difforme dal dettato legislativo e incorrendo nel vizio di ultrapetizione; infine, rimarca l' erronea attribuzione, ad un messaggio dell'INPS, del valore di fonte legale.

5. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà del decisum e l'omesso esame di una circostanza di fatto decisiva per il giudizio, per non avere la Corte considerato, a seguito dell'accordo sindacale del 22 giugno 2005, il godimento dell'indennità di mobilità fino al 10 settembre 2009, e cioè successivamente al compimento del 57° anno di età, circostanza mai contestata dall'Inps ed emergente dall'estratto conto contributivo prodotto in giudizio.

6. Il primo motivo del ricorso, inerente all'interpretazione della clausola di salvaguardia per fruire della pensione di anzianità alle condizioni previgenti alla legge n. 243 del 2004, è da accogliere, assorbita ogni altra censura svolta con i mezzi d'impugnazione.

7. L'art. 1, commi 18 e 18-bis, della legge n. 243 del 2004 prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi, tra gli altri, ai lavoratori collocati in mobilità in forza di accordi stipulati prima del 15 luglio 2007 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223.

8. L' art. 8 della legge n. 223 cit. dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista e che per le giornate di lavoro svolte l'indennità non spetta: riconosciuta, dal legislatore, la possibilità di lavorare nel periodo di fruizione della mobilità, permanendo l'iscrizione nella lista (ed escluso, nel medesimo periodo, il diritto all'indennità di mobilità), la formale iscrizione alle liste di mobilità non muta lo status del lavoratore in mobilità che si sia avvalso della facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato.9.

Ad avviso dell'INPS le disposizioni degli artt.1, comma 18 e 18-bis, vanno interpretate, alla luce del comma 19, nel senso che avrebbero diritto di godere del beneficio in questione coloro che maturano i requisiti entro il termine dì scadenza della mobilità come determinabile alla data dì entrata in vigore della legge n. 243 cit.; senza tener conto, dunque, delle proroghe del termine di scadenza predetto dipendenti dalla successiva stipula di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'arte 8 della legge n. 223 cit.

10. Tale opzione ermeneutica è dall'INPS corroborata dalla pregnante esigenza di monitoraggio per la verifica del numero massimo di domande di pensione accoglibili previsto dall'art. 19, come interpretato dall'art. 7-quaterdecies del d.l.n. 7 del 2005, trattandosi di disposìzione condizionata ad un numero limitato di benefìciari, cinquemila lavoratori.

11. Il dato testuale delle disposizioni, dal quale attingere per indagare sui requisiti costitutivi della prestazione, conduce a diversa soluzione. 12 Invero, l'art. 7-quaterdecies del d.l. n.7 cit., che prescrive l'attività di monitoraggio preordinata alla verifica del raggiungimento del numero massimo di domande accoglibili, è riferito «al momento di cessazione del rapporto di lavoro», e individua, dunque, il criterio al quale conformare la graduatoria per la verifica del rispetto dei limiti di accoglibilità delle domande, fissati dai commi 18 e 18-bis, senza alcuna portata innovativa della previsione che ha posto, ai fini del beneficio, oltre alla data di stipula dell'accordo, la maturazione del requisito anagrafico nella condizione o status del lavoratore di trovarsi in mobilità. 13.La sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi fin qui esposti va cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata al giudice designato in dispositivo perché provveda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 18726-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2490 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1046/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 3337/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scrítte. )T1872612016 Rina/di Patria c/INPS udiena del 22 gingno 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1046 del 2016, ha rigettato il gravame, svolto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ex art. 1, commi 18 e 18-bis L. 243/2004, con condanna dell'Inps al pagamento del relativo trattamento con decorrenza di legge, in quanto la stessa era stata posta in mobilità in data antecedente al 15.07.2007 e deduceva di avere maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità (57 anni di età e 35 anni di contributi) entro il periodo di fruizione della mobilità. 2. La Corte territoriale, premesso il difetto di specificità del gravame, ha ribadito che, ai fini della prestazione ex art. 1 comma 18-bis L. 243/04, sì fosse resa necessaria la predisposizione di una graduatoria, alla stregua dei criteri di redazione dettati nel messaggio Inps 21586/2008, con individuazione del 31 maggio 2008 quale discrimine temporale in riferimento al quale i periodi lavorativi in esecuzione di contratti a tempo determinato avrebbero potuto concorrere al prolungamento del periodo temporale di godimento dell'indennità di mobilità (entro cui raggiungere ì requisiti di età e contribuzione); nella specie, per avere la lavoratrice lavorato a tempo determinato, dal 18 maggio 2009 al 31 luglio 2009, tali periodi non erano idonei a concorrere al prolungamento della mobilità e all'applicazione della clausola di salvaguardia per il diritto al pensionamento di anzianità e, pertanto, la cessazione effettiva del periodo di mobilità risaliva al 18 giugno 2009, prima che la lavoratrice compisse il 57° anno di età. 3. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ulteriormente Illustrato con memoria, cui resiste l'INPS, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo la parte ricorrente si duole di violazione dell'art. 1, commi 18 e 18-bis legge n. 243 del 2004, introdotto con legge n. 247 del 2007: assume di possedere tutti i requisiti, previsti dalla norma, per accedere alla prestazione pensionistica di anzianìtà in applicazione della clausola di salvaguardia e deduce che le contestazioni dell'INPS avevano attinenza non ai requisiti, non avendone mai contestato l'insussistenza, ma unicamente all'insussistenza dell'età anagrafica e alla non computabilità dei periodi in cui la Rinaldi aveva intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato durante la mobilità che, ad avviso dell'Istituto, avevano comportato lo slittamento ex L. 223/91 ad un periodo successivo al 31 maggio 2008; censura, inoltre, la sentenza per avere introdotto nel thema decidendum considerazioni e riflessioni mai oggetto di discussione o introdotte in giudizio nemmeno dall'INPS, con esito difforme dal dettato legislativo e incorrendo nel vizio di ultrapetizione; infine, rimarca l' erronea attribuzione, ad un messaggio dell'INPS, del valore di fonte legale. 5. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà del decisum e l'omesso esame di una circostanza di fatto decisiva per il giudizio, per non avere la Corte considerato, a seguito dell'accordo sindacale del 22 giugno 2005, il godimento dell'indennità di mobilità fino al 10 settembre 2009, e cioè successivamente al compimento del 57° anno di età, circostanza mai contestata dall'Inps ed emergente dall'estratto conto contributivo prodotto in giudizio. 6. Il primo motivo del ricorso, inerente all'interpretazione della clausola di salvaguardia per fruire della pensione di anzianità alle condizioni previgenti alla legge n. 243 del 2004, è da accogliere, assorbita ogni altra censura svolta con i mezzi d'impugnazione. 7. L'art. 1, commi 18 e 18-bis, della legge n. 243 del 2004 prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi, tra gli altri, ai lavoratori collocati in mobilità in forza di accordi stipulati prima del 15 luglio 2007 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223. 8. L' art. 8 della legge n. 223 cit. dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista e che per le giornate di lavoro svolte l'indennità non spetta: riconosciuta, dal legislatore, la possibilità di lavorare nel periodo di fruizione della mobilità, permanendo l'iscrizione nella lista (ed escluso, nel medesimo periodo, il diritto all'indennità di mobilità), la formale iscrizione alle liste di mobilità non muta lo status del lavoratore in mobilità che si sia avvalso della facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato.9. Ad avviso dell'INPS le disposizioni degli artt.1, comma 18 e 18-bis, vanno interpretate, alla luce del comma 19, nel senso che avrebbero diritto di godere del beneficio in questione coloro che maturano i requisiti entro il termine dì scadenza della mobilità come determinabile alla data dì entrata in vigore della legge n. 243 cit.; senza tener conto, dunque, delle proroghe del termine di scadenza predetto dipendenti dalla successiva stipula di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'arte 8 della legge n. 223 cit. 10. Tale opzione ermeneutica è dall'INPS corroborata dalla pregnante esigenza di monitoraggio per la verifica del numero massimo di domande di pensione accoglibili previsto dall'art. 19, come interpretato dall'art. 7-quaterdecies del d.l.n. 7 del 2005, trattandosi di disposìzione condizionata ad un numero limitato di benefìciari, cinquemila lavoratori. 11. Il dato testuale delle disposizioni, dal quale attingere per indagare sui requisiti costitutivi della prestazione, conduce a diversa soluzione. 12 Invero, l'art. 7-quaterdecies del d.l. n.7 cit., che prescrive l'attività di monitoraggio preordinata alla verifica del raggiungimento del numero massimo di domande accoglibili, è riferito «al momento di cessazione del rapporto di lavoro», e individua, dunque, il criterio al quale conformare la graduatoria per la verifica del rispetto dei limiti di accoglibilità delle domande, fissati dai commi 18 e 18-bis, senza alcuna portata innovativa della previsione che ha posto, ai fini del beneficio, oltre alla data di stipula dell'accordo, la maturazione del requisito anagrafico nella condizione o status del lavoratore di trovarsi in mobilità. 13.La sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi fin qui esposti va cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata al giudice designato in dispositivo perché provveda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.Così decis
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