Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 38785/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza 13 luglio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi il 1° luglio e il 10 agosto 2015.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 7 gennaio 2022, istanza di restituzione nel termine per presentare impugnazione avverso l'indicata ordinanza, istanza trasmessa dal giudice di primo grado alla Corte di cassazione.

Il rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, scadente in data 29 dicembre 2021, non era stato rispettato per caso fortuito in quanto il deposito del ricorso a mezzo posta elettronica certificata era stato effettuato, in data 22 dicembre 2021, ad un indirizzo errato, in quanto, invece del corretto indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , l'atto era stato inviato a [OSCURATO:EMAIL] L'attestato dell'esito negativo del deposito veniva conosciuto dal difensore solo in data 5 gennaio 2022.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è infondata e va respinta.

La parte deduce che l'inosservanza del termine per impugnare, scaduto il 29 dicembre 2021, era stata determinata da mero caso fortuito, occorso al, difensore che aveva errato, il giorno 22 dicembre 2021, nel digitare l'indirizzo dove provvedere al deposito, mediante posta elettronica certificata, del ricorso per cassazione, errore di cui aveva preso contezza solo in data 5 gennaio 2022.

La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., per causa di forza maggiore si intende "quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile", mentre si definisce caso fortuito "ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo".Si tratta, in entrambi i casi di circostanze non evitabili, nel primo per la irresistibilità, nel secondo per la sua imprevedibilità (Sez.

U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419).

Nel caso in esame il difensore è incorso, dapprima, in un errore materiale nella digitazione dell'indirizzo pec di destinazione e, quindi, in un difetto di diligenza per aver omesso di controllare tempestivamente l'attestazione di avvenuto deposito.

Il mancato rispetto del termine risulta quindi determinato dalla condotta non diligente del difensore, e non da un evento non evitabile con l'ordinaria diligenza.

Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza 13 luglio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi il 1° luglio e il 10 agosto 2015. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 7 gennaio 2022, istanza di restituzione nel termine per presentare impugnazione avverso l'indicata ordinanza, istanza trasmessa dal giudice di primo grado alla Corte di cassazione. Il rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, scadente in data 29 dicembre 2021, non era stato rispettato per caso fortuito in quanto il deposito del ricorso a mezzo posta elettronica certificata era stato effettuato, in data 22 dicembre 2021, ad un indirizzo errato, in quanto, invece del corretto indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , l'atto era stato inviato a [OSCURATO:EMAIL] L'attestato dell'esito negativo del deposito veniva conosciuto dal difensore solo in data 5 gennaio 2022. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è infondata e va respinta. La parte deduce che l'inosservanza del termine per impugnare, scaduto il 29 dicembre 2021, era stata determinata da mero caso fortuito, occorso al, difensore che aveva errato, il giorno 22 dicembre 2021, nel digitare l'indirizzo dove provvedere al deposito, mediante posta elettronica certificata, del ricorso per cassazione, errore di cui aveva preso contezza solo in data 5 gennaio 2022. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., per causa di forza maggiore si intende "quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile", mentre si definisce caso fortuito "ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo".Si tratta, in entrambi i casi di circostanze non evitabili, nel primo per la irresistibilità, nel secondo per la sua imprevedibilità (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419). Nel caso in esame il difensore è incorso, dapprima, in un errore materiale nella digitazione dell'indirizzo pec di destinazione e, quindi, in un difetto di diligenza per aver omesso di controllare tempestivamente l'attestazione di avvenuto deposito. Il mancato rispetto del termine risulta quindi determinato dalla condotta non diligente del difensore, e non da un evento non evitabile con l'ordinaria diligenza. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C
Sentenza Cassazione n. 38785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris