CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2020
Cassazione n. 11649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] 'L 1'0; - controriCon-ente - avverso la sentenza n. 105/2020 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 105/2020 del Tribunale di Messina, pubblicata il 5 febbraio 2020 e notificata il 6 maggio 2020. Resiste con controricorso l'Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente prospetta in fatto di aver citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano, il Pronto soccorso di Castelvetrano, perché fosse condannato, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 cod.civ., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per aver sbattuto l'alluce nel fermo battente della porta d'ingresso del pronto soccorso, le cui ante erano state rimosse. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con la sentenza n. 23/2018, rigettava la richiesta risarcitoria, ritenendo che il battente a pavimento della porta non avesse le caratteristiche dell'insidia. [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 2697 cod.civ., in relazione agli artt. 2051 e 2043 cod.civ., e la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per arbitraria, erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, impugnava la suddetta decisione dinanzi al Tribunale di Marsala. [OSCURATO:PERSONA] d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, riteneva indimostrata la prospettazione circa Ric. 2020 n. 20660 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- l'esistenza del nesso di causalità tra le condizioni del fermo battente, potenzialmente pericoloso, e l'evento lesivo, indipendentemente dalla sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 ovvero in quello dell'art. 2043 cod.civ. Di conseguenza, rigettava l'appello e confermava la decisione impugnata. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., per omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, rappresentato dall'assenza delle ante della porta di ingresso al Pronto soccorso al momento del sinistro. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare dell'incidente, da cui sarebbe emersa la prova dell'assenza della porta d'ingresso al pronto soccorso e la presenza del solo fermo battente fuoriuscente pochi centimetri dal pavimento. 2. Con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputa la violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2051, 2043 e 2697, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che spettasse alla danneggiata l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra le condizioni potenzialmente pericolose del fermo battente e l'evento lesivo, perché l'art. 2051 cod.civ. Ric. 2020 n. 20660 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- presuppone solo che il danno sia avvenuto per il c.d. dinamismo della cosa, soggetta al controllo del proprietario, mentre spettava a quest'ultimo dimostrare che la danneggiata avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, poiché la res si presentava come un'insidia visibile ed evitabile. Anche con riferimento all'art 2043 cod.civ. la sentenza sarebbe erronea, nella parte in cui richiede alla danneggiata l'onere di provare il dolo o la colpa del danneggiante, omettendo di considerare la colpevolezza di chi rimuove le ante del pronto soccorso lasciando il fermo battente incustodito e solo dopo il verificarsi del sinistro porre un carrello sul fermo per evitare l'inciampo di altri utenti. 3. E' pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il riscontro da parte di questa Corte della violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod.proc.civ., provocata dal mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata, in copia anch'essa autentica, della notificazione. 3.1. Della relata di notifica non si fa menzione nel ricorso né se ne indica l'avvenuta allegazione; una sua copia non è stata rinvenuta aliunde nel fascicolo di parte; neppure la parte controricorrente risulta avere allegato tale documento. 3.2. Ne consegue la improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio di diritto di cui a Cass. 22/07/2019, n. 19695 (che riprende quanto statuito da Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648, sebbene a proposito di notifica secondo le regole tradizionali), secondo cui «Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369 cod.proc.civ., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della Ric. 2020 n. 20660 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente». 3.2. Non è possibile sanare l'improcedibilità attraverso la prova di resistenza, cioè applicando il principio, secondo cui il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.) (cfr. Cass. 10/07/2013, n. 17066; Cass. 30/04/2019, n. 11386; Cass. 12/02/2020, n. 3466). Il ricorso è stato notificato, infatti, il 7 agosto 2020 e la sentenza impugnata è stata depositata il 5 febbraio 2020. 3.3. Il rispetto del vincolo della cosa giudicata formale è legato ad una esigenza pubblicistica e, quindi, non è disponibile dalle parti; pertanto, non rileva che la controricorrente non abbia eccepito l'intempestività del ricorso (Cass. 12/02/2020, n. 3466) 4. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Ric. 2020 n. 20660 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione