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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46070/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BE5W9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è intervenuta remissione di querela da parte del persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con contestuale rituale accettazione da parte del querelato, pertanto, essendosi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, co. 1, lett. a) c.p.p.

Ai sensi dell'art. 340 c.p.p. le spese del procedimento sono poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BE5W9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è intervenuta remissione di querela da parte del persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con contestuale rituale accettazione da parte del querelato, pertanto, essendosi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 c.p., deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, co. 1, lett. a) c.p.p. Ai sensi dell'art. 340 c.p.p. le spese del procedimento sono poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46070/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris