CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALA/ dato avvis-6-alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28651/22 Favara [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi due di reclusione, in aumento alla condanna di cui alla sentenza n. 1113/2021 del 19 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1