CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 17266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 818/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) , [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro I.N.P.G.I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- avverso la sentenza n.2262/2019 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il21/06/2019, R.G.N. 851/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 21/6/19 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 22/9/16 del tribunale della stessa sede,che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 97.404 per contributi dovuti per cinque giornalisti (inquadrati come autonomi, essendo in realtà subordinati). Per la lavoratrice Blasich in particolare, assunta quale redattore e poi collaboratore fisso, lacorte territoriale ha ritenuto -sulla scorta delle prove raccolte- che la stessa disponeva di postazione fissa, si occupava di cronaca cittadina e aveva compiti di redattore ordinario. Avverso tale sentenza ricorre la società per tre motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'istituto previdenziale. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Considerato che: Occorre rilevare con riferimento alle posizioni previdenziali relative a tutti i lavoratori, con esclusione della posizione relativa alla lavoratrice Blasich, che il ricorso è stato oggetto di rinuncia accettata dalla controparte. A tali posizioni si riferiscono i motivi secondo e terzo del ricorso, che divengono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione degli eventi ora richiamati. Il primo motivo (che riguarda solo la posizione della lavoratrice Blasich e non è invece oggetto di rinuncia) deduce violazione dell'articolo 2094, 1362 e 1363 c.c., 1 ccnlg, per avere trascurato di considerare, ai fini della qualificazione corretta del rapporto lavorativo, il potere della lavoratrice di rifiutare determinati argomenti e l'assenza di obbligo di partecipare alle riunioni. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha valutato correttamente la natura del rapporto di lavoro della Blasich, considerando le emergenze processuali e facendo un'applicazione coerente degli indici individuati dalla giurisprudenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004, Rv. 572011 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008, Rv. 601515 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 -01). La qualificazione del rapporto operato dalla sentenza impugnata merita dunque conferma, tanto più che la corte territoriale ha attribuito correttamente rilevanza –tra l’altro-all'impegno costante della lavoratrice nel seguire un determinato settore, ciò che prevale su un episodico rifiuto di esaminare un dato argomento. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi