CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 10706/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12/04/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa B. Calaselice; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze ha applicato, ex art.444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti, di mesi cinque di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, a [OSCURATO:PERSONA]Accampo, in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, in rif. all'art. 339 cod. pen. (capo a) e 635, comma 2, n. 3 cod. pen. (capo b), condannando l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro mille e alla rifusione delle spese di lite. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto impugnazione l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 540 cod. proc. pen., quanto alla provvisionale, trattandosi di rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen. e, comunque, chiedendo la riduzione della stessa nella misura minima, nonché invocando la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen., considerate le condizioni economiche, nonché l'età dell'imputata. 2.1.La Corte d'appello di Firenze ha qualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti, nonché dichiarando l'inammissibilità della richiesta ex art. 600, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio, trattandosi di pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., cui non segue quella risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. E' del tutto pacifico, come più volte stabilito da questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 7021 del 25/11/2009, dep. 2010, Puorro, Rv. 246150; Sez. 6, n. 2 del 4/01/2000, D'Ubaldi, Rv. 215854) con indirizzo dal quale non vi è ragione di discostarsi, che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda di parte civile, sicché egli non può procedere alla quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. 1.1.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio, tenuto conto, tra l'altro, che la pronuncia contiene anche statuizioni sulle spese di costituzione di parte civile, in relazione alle quali, la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso, il 17/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteTT/Palla-77,--- ,_ 1904_44— Z