CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 07520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 98/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4458/09/18, depositata il 22 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accise sull’energia elettrica -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4458/09/18 del 22/10/2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente, con riferimento alla statuizione sulle spese, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 6875/25/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi s.p.a., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso un avviso di pagamento relativo ad addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica relative all’anno d’imposta 2013 ed al conseguente atto di contestazione sanzioni. 2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia. 2. Preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa vasospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo