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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21977/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11579/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Colonna 355; -controricorrente - Oggetto: rinuncia avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 2/202 0 pubblicata il 28 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché la Suprema Corte dichiari estintoil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era dipendent e a tempo indeterminato della Regione Friuli - [OSCURATO:PERSONA] dal 1982, dirigente dal 1990; era stato dirigente di staff dal 2015 al 2018 ed era iscritto all’albo speciale presso l’Ordine degli Avvocati; era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere chiesto la compensazione delle spese di lite e non la condanna di controparte in caso di soccombenza; ne erano conseguiti la revoca dei mandati difensivi, la cancellazione dall’albo e l’assegnazione ad altro incarico dirigenziale; leiniziative menzionate erano illegittime.

Ha chiesto che gli atti in questione fossero dichiarati nulli, con condanna della P.A. per inadempimento e riassegnazione del posto in precedenza occupato con risarcimento del danno.

Il Tribunale di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119/2019, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2 del 2020, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La P.A. si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto sottoscritto dal ricorrente, dal suo difensore e da quello della Regione e depositato il 26 maggio 2025 è stata comunicata a questa Suprema Corte la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.

Pertanto, il processo è dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese e in ordine al c.d. raddoppio del contributounificato, in ragione dell’esito del giudizio e dell’adesione della P.A.

P.Q.M La Corte, -dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11579/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Colonna 355; -controricorrente - Oggetto: rinuncia avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 2/202 0 pubblicata il 28 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché la Suprema Corte dichiari estintoil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era dipendent e a tempo indeterminato della Regione Friuli - [OSCURATO:PERSONA] dal 1982, dirigente dal 1990; era stato dirigente di staff dal 2015 al 2018 ed era iscritto all’albo speciale presso l’Ordine degli Avvocati; era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere chiesto la compensazione delle spese di lite e non la condanna di controparte in caso di soccombenza; ne erano conseguiti la revoca dei mandati difensivi, la cancellazione dall’albo e l’assegnazione ad altro incarico dirigenziale; leiniziative menzionate erano illegittime. Ha chiesto che gli atti in questione fossero dichiarati nulli, con condanna della P.A. per inadempimento e riassegnazione del posto in precedenza occupato con risarcimento del danno. Il Tribunale di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119/2019, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2 del 2020, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La P.A. si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto sottoscritto dal ricorrente, dal suo difensore e da quello della Regione e depositato il 26 maggio 2025 è stata comunicata a questa Suprema Corte la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c. Pertanto, il processo è dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese e in ordine al c.d. raddoppio del contributounificato, in ragione dell’esito del giudizio e dell’adesione della P.A. P.Q.M La Corte, -dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione
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