CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 23791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Palermoletti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 17/02/2026, inaccoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Palermo avverso l’ordinanza del G.i.p. di Palermo del05/01/2026, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arrestidomiciliari in relazione ai di cui ai capi a) e c) della imputazione provvisoria(artt. 110, 628, comma terzo, n.1, prima e terza parte, art. 110, 648 cod.pen.).2. Avverso la predetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorsoche qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchémanifestamente illogica e contraddittoria quanto alla ricorrenza di graviindizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, con particolareriferimento all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nella rapina dicui al capo a) della rubrica, quanto al suo ruolo di asserito conducentedella Fiat 500 nei momenti immediatamente antecedenti e successivi allacommissione della rapina; tenuto conto delle argomentazioni che eranostate spese sul punto dal Gip, il Tribunale del riesame aveva offerto unamotivazione palesemente incoerente, traendo il proprio convincimento dallecaptazioni e dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quale elemento risolutivo perricostruire la scansione degli eventi. Tuttavia, nella prospettazione delladifesa, tale dato era stato all’evidenza erroneamente interpretato, attesal’estrapolazione della conversazione dal contesto complessivo del dialogo,immediatamente successivo ai colloqui investigativi eseguiti poco primadagli operatori di Polizia giudiziaria; né appariva in alcun modo risolutiva laricostruzione temporale dei passaggi della vettura asseritamente riferibileal ricorrente, le video riprese non consentivano alcuna certezza in talsenso; nello stesso senso non appariva risolutiva la argomentazionerelativa alle celle telefoniche agganciate dai diversi soggetti indagati.2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perchémanifestamente illogica in ordine alla scelta della misura cautelare ed allasussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale aveva sostanzialmentemotivato in modo apparente, avendo ritenuto la sussistenza delle esigenzecautelari sulla base della mera gravità della condotta posta in essere.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tuttogenerici, oltre che manifestamente infondati per le ragioni che seguono.2. In via preliminare giova ribadire il costante principio che chiariscecome in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice dimerito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei datiprobatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008,Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv.252178-01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc .pen.) è, quindi,rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifichenorme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità dellamotivazione. Deve, quindi essere ribadito che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito ( Sez. 2,n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3. Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita,chiara, persuasiva sia quanto alla ricorrenza della provvista indiziaria,caratterizzata da evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifichedella condotta imputata con conseguente valutazione delle esigenzecautelari. Risulta omesso, difatti, il confronto con i plurimi elementievidenziati dalla motivazione e si propone una lettura alternativa dellacospicua mole di elementi di indagine acquisiti, mediante alternativeconsiderazioni, caratterizzate nella sostanza da una visione parcellizzata elimitata della amplia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dalTribunale del riesame, seppure in senso difforme rispetto al G.i.p., senzareale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l’attualità econcretezza delle esigenze cautelari, tanto da risolversi in un merorichiamo alle conclusioni del primo giudice di merito, congruamentedisattese e certamente non apodittiche o apparenti, senza alcun richiamo alcospicuo materiale oggetto di indagine.Il Tribunale nella propria motivazione ha ampiamente ricostruito lacondotta imputata e gli elementi a supporto del riconoscimento delCardullo, quale autore della rapina, sulla base di una serie di elementicospicui che, in correlazione logica tra loro, hanno reso evidente ilcontributo concorsuale dello stesso. In tal senso, sono state richiamate lesembianze del soggetto video ripreso alla guida dell’auto, le caratteristichedella azione (ampiamente organizzata e correlata allo svolgimento didiversi frammenti della condotta da parte di soggetti in pieno accordo traloro), il portato inequivoco delle dichiarazioni captate e rese dal [OSCURATO:PERSONA] l’attesa presso gli uffici della Squadra mobile, la tempistica deglispostamenti delle auto a bordo delle quali si trovavano sia Morello eCardullo da una parte, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, la sequenza dellevideo riprese delle auto in viale della Regione siciliana, le caratteristichedella azione predatoria posta in essere a volto scoperto e con l’uso di arma,la fotografia scattata dal telefono cellulare sequestrato all’indagato, cheritraeva l’interno dell’abitacolo della vettura esattamente in viale dellaRegione siciliana alle 18.21, ovvero nello stesso momento in cui venivaimmortalato dalle telecamere di video sorveglianza, la predisposizione diadeguate cautele al fine di ostacolare il rinvenimento della maglia indossataal momento della rapina, la pluralità di contatti telefonici intercorsi con ilDe [OSCURATO:PERSONA] nei momenti immediatamente antecedenti e successivi lacommissione della rapina, oltre alla localizzazione nei pressi del luogo dellarapina delle celle telefoniche agganciate dal dispositivo di riferimento. Contale ampia ricostruzione in fatto, logica ed argomentata, il ricorrente non siconfronta effettivamente, limitandosi a riproporre la diversa conclusioneraggiunta dal Gip, in modo tra l’altro parcellizzato rispetto alle conclusionidel Tribunale.4. Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive dispecificità e del tutto generiche nel loro argomentare, in assenza diqualsiasi allegazione al fine di contrastare le conclusioni raggiunte dalTribunale e senza effettivo confronto con le esplicite e puntualiconsiderazioni spese sul tema (pag. 8, dove è stato esplicitamente preso inconsiderazione: - lo stato di incensuratezza del ricorrente; - lecaratteristiche della condotta; - il ruolo di palo, ritenuto meno incisivo diquello di altri concorrenti; - la natura organizzata della stessa, oltre che laspregiudicatezza dei comportamenti tenuti, ritenuti chiaro indice dellaparticolare intensità del dolo). Il ricorso fornisce un'interpretazione delrequisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrastacon la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio,secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242-01), intema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede,invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale;analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, come compiutamente avvenuto nel caso dispecie.Il Tribunale ha adempiuto, in modo logico ed articolato, all’oneremotivazionale sul punto ed ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attualee concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati nonrivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da unaspiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori. A fronte di unaricostruzione così chiara ed approfondita appare non centrata l’evocazionedel vizio della motivazione, che sarebbe tale da integrare la violazione dilegge nel senso di una sostanziale omissione della stessa, certamente nonricorrente nel caso di specie.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dovràprovvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]