CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16972/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ponzanelli- ricorrente principale e controricorrente incidentale -controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoVincenzo Mascolo- controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 8578/2024 depositato il24/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha chiesto accogliersiil ricorso principale e rigettarsi il ricorso incidentale.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/20261. Il [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo statopassivo del FALLIMENTO in estensione di [OSCURATO:PERSONA], avverso ilrigetto della domanda ultratardiva di ammissione allo stato passivo delcredito di € 444.103,68, in prededuzione, in privilegio e in subordine alchirografo. Il credito trovava fonte nella responsabilità per danni da malagestio ex art. 146 l.fall. di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della societàcreditrice dal 27 gennaio 2011 a 10 luglio 2014 e de cuius del fallito inestensione, deceduto in data 6 novembre 2016, del cui debito avrebbedovuto rispondere pro quota il figlio Riccardo, dichiarato fallito inestensione con sentenza n. 740/2017 e deceduto anch’esso nel 2019. Ilcredito è stato escluso per insussistenza di una pronuncia giudiziale diaccertamento della responsabilità del de cuius.2. Il fallimento creditore ha proposto opposizione allo stato passivo,assumendo – per quanto qui ancora rileva - che la responsabilità del decuius del fallito ex art. 146 l.fall. era stata accertata in via di fumus insede cautelare con ordinanza del Tribunale di Roma in data 1° novembre2023 nel giudizio a carico degli amministratori di fatto ([OSCURATO:PERSONA])e di diritto ([OSCURATO:PERSONA]), di cui la curatela del fallimento in estensionesarebbe tenuta a rispondere pro quota, avendo accettato l’eredità dei decuius puramente e semplicemente.3. Il Tribunale di Roma, con il decreto impugnato, ha parzialmenteaccolto l’opposizione. Per quanto qui rileva, il giudice dell’opposizione haritenuto provato il credito, sia in virtù del principio di non contestazione,essendosi la curatela del fallimento limitata a rilevare l’assenza di titologiudiziale, sia condividendo la ricostruzione della curatela, nella parte incui la stessa ha dimostrato le condotte pregiudizievoli dell’amministratoredi fatto [OSCURATO:PERSONA] e il concorso omissivo dell’amministratore didiritto (de cuius del fallito) nel non avere impedito le relative condotte din. 5214/2025 R.G.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/2026mala gestio («senza che [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto,impedisse ciò»).4. Il danno è, poi, stato quantificato in base agli effetti depauperatividelle operazioni distrattive, a vario titolo, conseguenti alla cessione di beniimmobili, per € 442.103,68 al chirografo, con esclusione dei presuppostiper la prededuzione e per l’ammissione in privilegio, in quanto chiesta inbase all’art. 42, secondo comma, l.fall., norma che «non enuncia oprevede titolo alcuno prelatizio».5. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA]., affidatoa due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento; quest’ultimopropone a sua volta ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, cuiresiste con controricorso incidentale il ricorrente principale. Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa. In atti risulta anche unamemoria estranea al presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.111 sesto comma, Cost. e 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ.,avendo il Tribunale escluso l’applicabilità della prededuzione e lacollocazione prededuttiva del credito con motivazione apparente.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.111 sesto comma, Cost. e 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ.,nonché dell’art. 42, secondo comma, l.fall., per avere il tribunale esclusol’assenza di titoli prelatizi in base all’art. 42, secondo comma, l.fall.Osserva il ricorrente principale che il privilegio è stato chiesto sulpresupposto che i beni sono sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento,in quanto oggetto di devoluzione ereditaria, e risultano gravati da debitisenza che il relativo creditore debba concorrere con i creditori anteriori.n. 5214/2025 R.G.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/20263. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 52 e 93 l. fall., nella parte in cui il decretoimpugnato ha ammesso il credito risarcitorio da responsabilità ex art. 146l. fall. vantata nei confronti di un terzo, laddove il procedimento diformazione dello stato passivo attiene unicamente ai crediti vantati neiconfronti del fallito. Si deduce, inoltre, che l’accertamento del creditoavrebbe dovuto riguardare unicamente i beni sopravvenuti, «con laconseguenza che il provvedimento di ammissione avrebbe dovuto limitareil soddisfacimento di tale ragione creditoria solo sui beni provenientidall’eredità del sig. [OSCURATO:PERSONA]».4. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui il decretoopposto ha ritenuto non contestato il credito dell’opponente.5. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 42 e 35 l. fall., per avere il Tribunale attribuitovalore giuridico all’asserita accettazione tacita dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] parte del curatore del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva partericorrente che, potendo il curatore accettare l’eredità con beneficio diinventario, l’accettazione di eredità deve ritenersi nulla o annullabile,nullità che può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio.6. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 93, terzo comma, n. 2 e quarto comma l. fall., nellaparte in cui il decreto impugnato ha ammesso il [OSCURATO:SOCIETA] alpassivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] «nonostante l’assolutaincertezza in ordine alla somma che si intendeva insinuare al passivo,n. 5214/2025 R.G.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/2026circostanza questa che avrebbe dovuto comportare la dichiarazione diinammissibilità della domanda di ammissione».7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato (conformementealle conclusioni del Pubblico Ministero), in quanto la motivazione deldecreto impugnato non si colloca al di sopra del cd. «minimocostituzionale» (Cass., n. 8053/2014); il provvedimento impugnato,infatti, si è limitato ad affermare che della prededuzione «non se neriscontrano i presupposti applicativi», senza spiegare le ragioni di unasimile constatazione, rendendo così incomprensibile il percorso logico cheha condotto alla decisione.8. Il secondo motivo del ricorso principale, per contro, è infondato,essendo la pronuncia, per quanto succinta, idonea a far comprendere ilpercorso logico della decisione, che è incentrato sulla impossibilità dichiedere l’ammissione di un privilegio fondato su una norma, come l’art.42, secondo comma, l.fall., che non contiene la previsione di una causa diprelazione («analogo ordine di considerazioni motive deve intervenirequanto alla richiesta di collocazione in ‘privilegio ai sensi dell’art. 42 co 2 l.fall’ dovendosi ritenere improprio l’operato riferimento ad un disposto che,peraltro, non enuncia o prevede titolo alcuno prelatizio»).9. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentaletardivo articolata dal ricorrente principale, laddove osserva che, a terminidell’art. 99 l. fall., sarebbe preclusa la proposizione di un ricorsoincidentale oltre il termine di 30 giorni (nel termine dimidiato), in quantoincompatibile con la finalità acceleratoria della norma. Il termine di cuiall’art. 99 l. fall. attiene alla proposizione del ricorso a pena diinammissibilità ed è disposizione eccezionale – atteso il tenore letterale –inestensibile ad altri termini, al pari del termine previsto per lacostituzione in giudizio del ricorrente (Cass., n. 7450/2026; Cass., n.21997/2025; Cass., n. 12481/2025), come del resto osserva lo stessoricorrente. Analogamente, la natura eccezionale di questo termine,n. 5214/2025 R.G.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/2026evidentemente acceleratorio ai fini della tempestiva proposizione dellarelativa impugnazione, non può estendersi al ricorso incidentale, in quanto- esaurita la sua funzione acceleratoria quanto alla proposizione del ricorsoprincipale - la proposizione del ricorso incidentale è retta dalle disposizionidel diritto processuale comune.10. Sul punto, non può che confermarsi la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui l'art. 334 cod. proc. civ., che consente allaparte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazioneincidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termineordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibilel'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, soloquando anche l'avversario tenga analogo comportamento e pertanto, indifetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasicapo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quelloinvestito dall'impugnazione principale (Cass., Sez. U., n. 4640/1989;Cass., Sez. U., n. 652/1998; Cass., Sez. U., n. 5619/1998). Questainterpretazione opera sempre per la parte «contro» cui è l’impugnazione èstata proposta (Cass., Sez. U., n. 23903/2020), oltre che per i litisconsortinecessari (Cass., Sez. U., n. 3840/2007), in qualunque caso si rimetta indiscussione l’assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata (Cass.,n. 25469/2025; Cass., n. 30102/2025; Cass., n. 15100/2024).11. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile sottoentrambi i profili dedotti. In ordine alla questione dell’accertamento delcredito vantato nei confronti di un terzo, oltre ad introdursi un tema nuovo(come rileva il controricorrente), il motivo non si confronta con l’avvenutaaccettazione dell’eredità da parte del fallimento, con assunzione pro quotadei debiti del de cuius. Quanto al secondo tema (secondo cui il fallimentosi dovrebbe soddisfare sui beni sopravvenuti), si tratta di censuran. 5214/2025 R.G.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/2026nei progetti di riparto e, quindi, non è devolvibile nella fase dellaformazione dello stato passivo.12. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile perchénon censura compiutamente la ratio decidendi del decreto impugnato, oveha ritenuto provato il credito non solo in base al principio di noncontestazione ma, soprattutto, in base agli accertamenti incidentalicompiuti dal giudice dell’opposizione, nonché valorizzando, come osservail controricorrente incidentale, un «corredo documentale dimostrativo»,che si nutre anche dell’accertamento effettuato dalla pronuncia in sedecautelare del giudice ordinario ottenuta dal fallimento creditore; un similerilievo rende non decisiva la censura di violazione del principio di noncontestazione.13. Il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile. Nel giudiziodi appello e in quello di cassazione il giudice, in caso di mancatarilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha semprefacoltà di procedere a un siffatto rilievo (Cass. Sez. U., n. 26242/2014),come rileva il ricorrente incidentale. Tuttavia, deve trattarsi di nullità enon di altra patologia genetica di un atto negoziale. L'accettazionedell'eredità devoluta al fallito da parte del curatore del fallimento puòessere anche tacita con il compimento di atti che presupponganonecessariamente la volontà di accettazione e che il curatore stesso nonavrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di essere autorizzato adaccettare l'eredita in luogo del fallito. L'eventuale difetto di autorizzazionerichiesto dall'art 35 l.fall., costituente difetto di un elemento integrativodella capacità del curatore, si traduce non in nullità, bensì in annullabilitàdell’accettazione a norma dell'art 1425 cod. civ. (Cass., n. 2314/1963;Cass., n. 5334/1981; Cass., n. 13242/2015). La deduzione secondo cuil’accettazione di eredità compiuta dal curatore puramente osemplicemente (in forma espressa o tacita) sarebbe viziata per l’assenzadell’autorizzazione giudiziale ex art. 35 l.fall. comporta, pertanto, il vizion. 5214/2025 R.G.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/2026genetico della mera annullabilità dell’accettazione, la cui deduzione non èrilevabile di ufficio e, pertanto, va dichiarata inammissibile ove formulata,come nella specie, per la prima volta nel giudizio di legittimità.14. Va aggiunto, sempre sotto il profilo dell’inammissibilità dellacensura, che il vizio dedotto da parte ricorrente incidentale, proprio inquanto attinente a un vizio di omessa autorizzazione ex art. 35 l.fall.dell’atto di accettazione di eredità, in quanto atto potenzialmente dannosoper la massa del fallimento dell’erede (per l’aggravio che ne riceve a causadel concorso con i creditori del de cuius), si sarebbe, in ogni caso, dovutofar valere all’interno del procedimento in cui l'atto inficiato di annullabilitàsi inserisce e nei termini concessi per la proposizione delle necessarieimpugnazioni (Cass., n. 8669/1995), non anche in sede di formazionedello stato passivo.15. Il quarto motivo è inammissibile in quanto volto a ripercorrere ilgiudizio di accertamento nel quantum del credito del fallimento creditore,incentrato sulla individuazione delle distrazioni (a vario titolo) di valoriimmobiliari compiute dall’amministratore di fatto e di cui è stato chiamatoa rispondere in concorso l’amministratore di diritto e il relativo asseereditario.16. Il ricorso principale va, pertanto, accolto in relazione al primomotivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame deipresupposti per il riconoscimento della prededuzione, rimettendosi algiudice del rinvio anche la decisione in ordine alle spese processuali delgiudizio di legittimità. Il ricorso incidentale va, invece, rigettato.Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a caricodel ricorrente incidentale. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondomotivo del medesimo ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa ilprovvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio aln. 5214/2025 R.G.Numero registro generale 5214/2025Numero sezionale 2167/2026Numero di raccolta generale 16972/2026Data pubblicazione 30/05/2026Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 5214/2025 R.G.