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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23987/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3195 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 2078/2026avverso la sentenza n. 738/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 23987/2026MESSINA, depositata il 01/12/2025 R.G.N. 272/2024;Data pubblicazione 23/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Messina rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della medesima sede che pureaveva rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti dellaDE.[OSCURATO:SOCIETA]. con il quale chiedeva la condanna diquest’ultima al pagamento di differenze retributive a titolo diemolumenti, TFR, indennità, contribuzioni previdenziali edassicurative, nonché di quant’altro dovuto in forza del CCNL peri periodi indicati.2.

La Corte territoriale premetteva: a) che, con il ricorsointroduttivo del giudizio, l’attore aveva dedotto di aver prestatodi manovale, livello 1 CCNL edilizia-industria, nei seguentiperiodi: 1) dal 19.10.2012 al 31.12.2012; 2) dal 12.1.2015 al13.8.2015; 3) dal 14.9.2015 al 23.12.2015; 4) dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 12.8.2016, giusta buste paga allegate; b) che nello stessoricorso egli aveva lamentato che la società non avessericonosciuto le giuste differenze retributive, stantel’incongruenza, a proprio danno, tra le ore effettivamentelavorate e quelle indicate nelle buste paga; c) che aveva,pertanto, chiesto il pagamento delle differenze retributivematurate e non corrisposte per i titoli innanzi indicati; d) che,costituitasi la convenuta contestando il ricorso, e nellacontumacia invece dell’INPS (nei confronti del quale era stataNumero registro generale 2078/2026Numero sezionale 3195/2026disposta l’integrazione del contraddittorio), il TriNbuumnerao ldei r,a ccolta generale 23987/2026Data pubblicazione 23/07/2026espletata prova testimoniale, aveva ritenuto non raggiunta laprova dell’espletamento da parte del Bastiani di attivitàlavorativa oltre il normale orario di lavoro contrattualmenteprevisto; e) che il lavoratore aveva proposto appello,contestando la valutazione della prova testimoniale, di cuievidenziava le incongruenze; f) che in secondo grado, oltre allasocietà appellata, si era costituito anche l’INPS.4.

Tutto ciò premesso, la Corte d’appello riesaminava lerisultanze processuali nelle parti oggetto delle doglianze dellavoratore appellante e concludeva essere evidente chel’incertezza della prova sull’ an non consentiva alcuna verificaistruttoria sul quantum.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.6.

Resistono la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INPS con distinticontroricorsi.7.

Il ricorrente e la suddetta società hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.)”.

Deduce che: “La sentenza impugnata è erronea edillegittima, e pertanto va riformata, nella parte in cui si èritenuto che il lavoratore non abbia assunto l’onere didimostrazione dell’effettivo svolgimento delle prestazionieccedenti l’orario normale di lavoro”.Numero registro generale 2078/2026Numero sezionale 3195/20262.

Il motivo è inammissibile.

Numero di raccolta generale 23987/2026Data pubblicazione 23/07/20263.

Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte dilegittimità, in tema di ricorso per cassazione, l’onere dispecificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censuradi indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni – la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (così, per tutte,Cass., sez. un., 28.10.2020, n. 23745).4.

Rileva allora il Collegio che la censura sopra riassunta èformulata in chiaro contrasto con i testé esposti principi didiritto, perché, facendo capo esclusivamente al mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., anzitutto - non solonella rubrica, ma anche nello svolgimento del motivo -,nemmeno indica, sia pure indirettamente, le norme di diritto dicui si assume la violazione e, nel contempo, la falsaapplicazione.4.1.

Invero, dallo sviluppo della censura neanche si desumeche il ricorrente deduca la violazione dell’art. 2697 c.c., in chiavedi illegittima inversione dell’onere della prova.Piuttosto, il ricorrente pare dolersi del fatto che (anche) igiudici di secondo grado abbiano reputato da lui non assoltoNumero registro generale 2078/2026Numero sezionale 3195/2026l’onere di dimostrare l’effettivo svolgimento delle presNtumaezrioo dni rai ccolta generale 23987/2026Data pubblicazione 23/07/2026eccedenti l’orario normale di lavoro.E, peraltro, su questo piano, come emerge chiaramentedalla trattazione della censura (v. pagg. 6-7 del ricorso), ilricorrente critica l’apprezzamento probatorio operato dalla Cortedistrettuale; il che non è consentito in questa sede di legittimità.5.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Omessoesame di fatti decisivi per il giudizio (Art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.)”.6.

Anche questo motivo è inammissibile.7.

Come si è riferito in narrativa, si è in presenza di c.d.doppia conforme, sicché opera a riguardo la preclusionenovellato (applicabile ratione temporis al ricorso in esame);preclusione che osta alla proposizione di mezzi di ricorso ex art.360, comma primo, n. 5), c.p.c.8.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida, per la [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensiNumero registro generale 2078/2026professionali e, per l’INPS, in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00N umero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 23987/2026per compensi professionali, per entrambi i controricorrenti oltreData pubblicazione 23/07/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3195 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 2078/2026avverso la sentenza n. 738/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 23987/2026MESSINA, depositata il 01/12/2025 R.G.N. 272/2024;Data pubblicazione 23/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Messina rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della medesima sede che pureaveva rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti dellaDE.[OSCURATO:SOCIETA]. con il quale chiedeva la condanna diquest’ultima al pagamento di differenze retributive a titolo diemolumenti, TFR, indennità, contribuzioni previdenziali edassicurative, nonché di quant’altro dovuto in forza del CCNL peri periodi indicati.2. La Corte territoriale premetteva: a) che, con il ricorsointroduttivo del giudizio, l’attore aveva dedotto di aver prestatodi manovale, livello 1 CCNL edilizia-industria, nei seguentiperiodi: 1) dal 19.10.2012 al 31.12.2012; 2) dal 12.1.2015 al13.8.2015; 3) dal 14.9.2015 al 23.12.2015; 4) dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 12.8.2016, giusta buste paga allegate; b) che nello stessoricorso egli aveva lamentato che la società non avessericonosciuto le giuste differenze retributive, stantel’incongruenza, a proprio danno, tra le ore effettivamentelavorate e quelle indicate nelle buste paga; c) che aveva,pertanto, chiesto il pagamento delle differenze retributivematurate e non corrisposte per i titoli innanzi indicati; d) che,costituitasi la convenuta contestando il ricorso, e nellacontumacia invece dell’INPS (nei confronti del quale era stataNumero registro generale 2078/2026Numero sezionale 3195/2026disposta l’integrazione del contraddittorio), il TriNbuumnerao ldei r,a ccolta generale 23987/2026Data pubblicazione 23/07/2026espletata prova testimoniale, aveva ritenuto non raggiunta laprova dell’espletamento da parte del Bastiani di attivitàlavorativa oltre il normale orario di lavoro contrattualmenteprevisto; e) che il lavoratore aveva proposto appello,contestando la valutazione della prova testimoniale, di cuievidenziava le incongruenze; f) che in secondo grado, oltre allasocietà appellata, si era costituito anche l’INPS.4. Tutto ciò premesso, la Corte d’appello riesaminava lerisultanze processuali nelle parti oggetto delle doglianze dellavoratore appellante e concludeva essere evidente chel’incertezza della prova sull’ an non consentiva alcuna verificaistruttoria sul quantum.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.6. Resistono la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INPS con distinticontroricorsi.7. Il ricorrente e la suddetta società hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.)”. Deduce che: “La sentenza impugnata è erronea edillegittima, e pertanto va riformata, nella parte in cui si èritenuto che il lavoratore non abbia assunto l’onere didimostrazione dell’effettivo svolgimento delle prestazionieccedenti l’orario normale di lavoro”.Numero registro generale 2078/2026Numero sezionale 3195/20262. Il motivo è inammissibile. Numero di raccolta generale 23987/2026Data pubblicazione 23/07/20263. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte dilegittimità, in tema di ricorso per cassazione, l’onere dispecificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censuradi indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni – la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (così, per tutte,Cass., sez. un., 28.10.2020, n. 23745).4. Rileva allora il Collegio che la censura sopra riassunta èformulata in chiaro contrasto con i testé esposti principi didiritto, perché, facendo capo esclusivamente al mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., anzitutto - non solonella rubrica, ma anche nello svolgimento del motivo -,nemmeno indica, sia pure indirettamente, le norme di diritto dicui si assume la violazione e, nel contempo, la falsaapplicazione.4.1. Invero, dallo sviluppo della censura neanche si desumeche il ricorrente deduca la violazione dell’art. 2697 c.c., in chiavedi illegittima inversione dell’onere della prova.Piuttosto, il ricorrente pare dolersi del fatto che (anche) igiudici di secondo grado abbiano reputato da lui non assoltoNumero registro generale 2078/2026Numero sezionale 3195/2026l’onere di dimostrare l’effettivo svolgimento delle presNtumaezrioo dni rai ccolta generale 23987/2026Data pubblicazione 23/07/2026eccedenti l’orario normale di lavoro.E, peraltro, su questo piano, come emerge chiaramentedalla trattazione della censura (v. pagg. 6-7 del ricorso), ilricorrente critica l’apprezzamento probatorio operato dalla Cortedistrettuale; il che non è consentito in questa sede di legittimità.5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Omessoesame di fatti decisivi per il giudizio (Art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.)”.6. Anche questo motivo è inammissibile.7. Come si è riferito in narrativa, si è in presenza di c.d.doppia conforme, sicché opera a riguardo la preclusionenovellato (applicabile ratione temporis al ricorso in esame);preclusione che osta alla proposizione di mezzi di ricorso ex art.360, comma primo, n. 5), c.p.c.8. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida, per la [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensiNumero registro generale 2078/2026professionali e, per l’INPS, in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00N umero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 23987/2026per compensi professionali, per entrambi i controricorrenti oltreData pubblicazione 23/07/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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