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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 36665/2022

Testo disponibile della fonte

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19344/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] C. s. n . c . - intimata – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata – N. 19344/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. st. di Salerno, n.300/2021 depositata in data 1 4 . 1 .202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito di riconvocazione, a quella telematica del 30/11/2022; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania , sezione staccata di Salerno, accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 2/2019 della C.T.P. di Salerno, che aveva annullato le cartelle di pagamento riportatein un estratto di ruolo rilasciato alla società su sua richiesta, e ciò a causa dell’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado dall’agente della riscossione; nel confermare la sentenza della C.T.P., il giudice d’appello osservò che la documentazione comprovante la notifica delle cartelle suddette era stata prodotta dall’agente della riscossione, nel giudizio di primo grado, solo in data 12.11.2018, mentre l’udienza di discussione era fissata per il 29.11.2018; pertanto, detta produzione era da considerarsi tardiva, perché effettuata senza rispettare il termine di venti giorni liberi di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; né del resto- ha chiosato la C.T.R. - lo stesso agente aveva sanato la produzione in appello, come pure avrebbe potuto fare; avverso detta sentenza,AdER ha proposto r icorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; sia la società che l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese; consideratoche: N. 19344/21 R.G. 1.1 –con l’unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, comma 2, 32, comma 1, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 /199 2 , per aver la C.T.R. – confermando la prima decisione - ritenuto che AdER avrebbe dovuto sanare la produzione documentale, effettuata tardivamente in primo grado , omettendo però di considerare che non era affatto necessario produ rre nuovamente i documenti nel grado d’appello, giacché i fascicoli di parte sono inseriti definitivamente nel fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 25, comma 2, cit., fino al passaggio in giudicato della sentenza; pertanto, la documentazione in questione era destinata a transitare naturaliter dinanzi al giudice d’appello, che avrebbe potuto e dovuto senz’altro prenderla in considerazione , ai fini della decisione; 1.2 –il motivo è fondato; è consolidato il principio, nella giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedentil'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e ‘ ritualmente ’ nel giudizio di impugnazione” (Cass. n. 5429/2018; conf.

Cass. n. 26115/2020); N. 19344/21 R.G. ben avrebbe dunque potuto e dovuto la C.T.R. esaminare la documentazione offerta tardivamente da AdER in primo grado, giacché facente parte, a tutti gli effetti, del corredo processuale, sicché si impone la cassazione della sentenza impugnata; 1.3– deve inoltre rilevarsi che, dopo la decisione del ricorso, è intervenuta la nota sentenza n. 26283/2022, con cui le Sezioni Unite di questa Corte - decidendo su questione di massima di particolare importanza ed aisensi dell’art.363 c.p.c.- hanno affermato che “ In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio N. 19344/21 R.G. per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.l gs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; pertanto, il giudice del rinvio procederà anche alla verifica della ricorrenza, nella specie, dell’interesse a ricorrere in capo alla società, nei termini suddetti, traendo le conseguenti determinazioni in ordine all’ammissibilità, o meno, del ricorso introduttivo della società stessa; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassat a in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglieil ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19344/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] C. s. n . c . - intimata – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata – N. 19344/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. st. di Salerno, n.300/2021 depositata in data 1 4 . 1 .202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito di riconvocazione, a quella telematica del 30/11/2022; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania , sezione staccata di Salerno, accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 2/2019 della C.T.P. di Salerno, che aveva annullato le cartelle di pagamento riportatein un estratto di ruolo rilasciato alla società su sua richiesta, e ciò a causa dell’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado dall’agente della riscossione; nel confermare la sentenza della C.T.P., il giudice d’appello osservò che la documentazione comprovante la notifica delle cartelle suddette era stata prodotta dall’agente della riscossione, nel giudizio di primo grado, solo in data 12.11.2018, mentre l’udienza di discussione era fissata per il 29.11.2018; pertanto, detta produzione era da considerarsi tardiva, perché effettuata senza rispettare il termine di venti giorni liberi di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; né del resto- ha chiosato la C.T.R. - lo stesso agente aveva sanato la produzione in appello, come pure avrebbe potuto fare; avverso detta sentenza,AdER ha proposto r icorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; sia la società che l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese; consideratoche: N. 19344/21 R.G. 1.1 –con l’unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, comma 2, 32, comma 1, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 /199 2 , per aver la C.T.R. – confermando la prima decisione - ritenuto che AdER avrebbe dovuto sanare la produzione documentale, effettuata tardivamente in primo grado , omettendo però di considerare che non era affatto necessario produ rre nuovamente i documenti nel grado d’appello, giacché i fascicoli di parte sono inseriti definitivamente nel fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 25, comma 2, cit., fino al passaggio in giudicato della sentenza; pertanto, la documentazione in questione era destinata a transitare naturaliter dinanzi al giudice d’appello, che avrebbe potuto e dovuto senz’altro prenderla in considerazione , ai fini della decisione; 1.2 –il motivo è fondato; è consolidato il principio, nella giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedentil'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e ‘ ritualmente ’ nel giudizio di impugnazione” (Cass. n. 5429/2018; conf. Cass. n. 26115/2020); N. 19344/21 R.G. ben avrebbe dunque potuto e dovuto la C.T.R. esaminare la documentazione offerta tardivamente da AdER in primo grado, giacché facente parte, a tutti gli effetti, del corredo processuale, sicché si impone la cassazione della sentenza impugnata; 1.3– deve inoltre rilevarsi che, dopo la decisione del ricorso, è intervenuta la nota sentenza n. 26283/2022, con cui le Sezioni Unite di questa Corte - decidendo su questione di massima di particolare importanza ed aisensi dell’art.363 c.p.c.- hanno affermato che “ In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio N. 19344/21 R.G. per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.l gs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; pertanto, il giudice del rinvio procederà anche alla verifica della ricorrenza, nella specie, dell’interesse a ricorrere in capo alla società, nei termini suddetti, traendo le conseguenti determinazioni in ordine all’ammissibilità, o meno, del ricorso introduttivo della società stessa; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassat a in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglieil ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso
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