CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3880-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA V. BELLINI 10, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ACCATITATIS, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COI 0M130 436, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CARUSO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] DROGHEO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 7631/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];me GT TI7ZI. Ritenuto in fatto _ (-1-10 [OSCURATO:PERSONA] e„_,A7esa ,annucci ricorrono, snw1 , basi- (1' ‘lue motivi, per la cassazione della sentenza n. 7631/21, dell'i l novembre 2021, della Corte di Appello di Roma, che — accogliendo parzialmente il o-raNrlfru, t-gnoritfì fl g [OSCURATO:PERSONA]+ ,I rver,zo l t-Iter-17a 7z1. /17 <-1(-1 20 marzo 2017, del Tribunale di Velletri — ha dichiarato "sine titulo” l'occupazione, da parte dei predetti Falco e Iannucci, del terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al rilascio dello stesso e al risarcimento del danno nella misura di C 130.000,00; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale — sul presupposto di aver concluso con gli stessi un preliminare di vendita immobiliare — ne chiedeva la condanna al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da occupazione "sine titulo", in ragione del fatto che costoro, promissari acquirenti, si erano immessi clandestinamente nel possesso della "res mota", dal momento che il contratto preliminare non solo non prevedeva tale immissione anticipata, ma stabiliva, anzi, che essa avvenisse esclusivamente con la conclusione del definitivo; - che il giudice di prime cure rigettava la domanda, sia escludendo che la detenzione fosse iniziata in modo clandestino, giacché assumeva essere stata autorizzata dal G-iorgi in occasione della conclusione del preliminare, sia rilevando che parte attrice non aveva mai dedotto la sopravvenuta inefficacia del preliminare, deducendo, invece, trattarsi di mni ,-7+1 flfl O " -,/, n • 00 14V Lgt/LC. il\-11L/[OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 03880 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- - che il gravame proposto dall'attore soccombente veniva accolto dal giudice di appello, che provvedeva nei termini sopra meglio - che a tale esito esso perveniva sul rilievo che — anche a voler ritenere provata la concessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del godimento antc1pato (-1,;11,1 "res" erCrPtto (1‘.! preliminare — ef‘p lii richiesta d; restituzione della stessa il prominente alienante aveva manifestato la volontà di far cessare il comodato, costituitosi in forza della conclusione del preliminare ([OSCURATO:PERSONA]. Un., gent 97 marzo 2008, 7930), rendendo, così, illegittimo il rifiuto a rilasciare l'immobile; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorrono per cassazione il Falco e la Ian_nucci, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 31 e 41_ cod. OTOC. C1V. — violazione e falsa app11. licazione dell'art.2909 cod. civ. e degli arti. 112, 324, 329, comma 2, e 242 cod. proc. civ., lamentando la violazione di un giudicato interno sulla qualificazione della domanda, finalizzata a far valere un'occupazione "sine titu/o ab ori<gine"; - che il secondo motivo denuncia — cx art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità della sentenza e del procedimento in relazione an ali. 11z.- coi.. proc. civ., per violazione uci principio -11Y- -4_ 1 i ,1„1 -1 - llUll4 corrispondenza tra chiesto e pronunciato; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che steSSa Sia dichiarata. inammissibile e, cornurki,,,, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di Ric 2022 n 03880 sez M3 - tid 23-11-2022 -3- fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022; - 1-.“..,,,1“..11ea “.•1n 1i, depositato „11-,„ria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo CAlegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del amsigliere relatore non siano state superate d‘,n rilievi ,...,r011-; Ani ricorrenti nella ~mori, pyart. 380-!'ii ic comma 2, cod. proc. civ.; - che i due motivi — da esaminare congiuntamente, data la loro connessione. ipotizzando (-hp la Corto territoriale abbia violato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda, nonché pronunciato "ultra petitd' — sono infondati; - che la sentenza imparata, invece, si è mantenuta entro i limiti di una consentita riqualificazione della domanda, se è vero che "l'applicazione del principio «lui-a novit cuna», di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", regola che, ovviamente, deve essere "coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art.112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo bene non richiesto o '-lverso da quello dom—ida.to; Ric. 2022 n. 03880 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -4- resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inver,no il fatte costitutivo della pretesa" (Cass. Sez. Lay., sent. 24 luglio 2012, n. 12943, Rv. 624003-01; [OSCURATO:PERSONA]. Lay., sent. 3 marzo 2021, n. 5832, Rv. 660681-01); _che t-%ror.rio il pIntivo el; grvrnA.0 del Ginrgi, cern, r;,,rednt-tn ricorso (nell'evidenziare "che la domanda principale ha come petitum immediato il rilascio di una proprietà" dell'allora appellante, nonché come "rauc.7 ilptyndi f 1 l'assenza di lin titolo i finnen • I da parte degli appellati"), dimostra che la sentenza della Corte territoriale non ha operato alcuna immutazione né del bene domandato, né degli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, rappresentato dall'assenza di un titolo idoneo al possesso (o meglio, alla detenzione) dell'immobile da parte dei già promissari acquirenti; - che sempre tale fatto ha, dunque, formato oggetto dell'accertamento &mandato ai giudici di merito, dovendo ribadirsi che la "modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima — per violazione del giudicato interno 101111all);51 in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata — solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 1 ° giugno 2018, n. 14077, Rv. 649336-01), ciò che deve escludersi nel caso in esame, per le ragioni appena indicate; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato arto — ai sensi nell'art. 13, comma 1-quater, del ,l,P.R. 30 maggio 2009, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. [Zie, 2022 n, 03880 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -5- 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante ,111',-t e-re e-rt e e-t e. '$r'1 11 evrt 4-1-1. 11,1; nn (7,7 - 7n11.,....4.%-.“4 ni4-1 s • "n., sent. fel-Id 1,n,n() 9090, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma dello stesso art. 13. PQM Corte rigett-, ;1 ricf,rso, corrimi-1-mA° Fil;ppo F-leo e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in C 7.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma I-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201 - - n 77R 11 Corto <fi tto (lellg qty.z!zigtenyq dei 1 nregimtmwti ner il II i - versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-hic dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunan