CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 35694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:SOCIETA]. G&[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta, Sez. Misure di prevenzione, ha respinto l'opposizione, presentata ai sensi dell'art 667/4 cpp, avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza di revoca parziale del decreto di confisca 130/2008, limitatamente alle partecipazioni sociali in proporzione alla quota del 35% del capitale sociale di cui è titolare [OSCURATO:PERSONA], appartenenti alla [OSCURATO:SOCIETA] sud spa per la quota pari al 67% del capitale sociale nella [OSCURATO:SOCIETA] il provvedimento ha proposto ricorso il procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] sud, nonché dei soci della [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di terzi interessati, articolando tre motivi comuni a tutti, condensati in un unico atto di impugnazione. 1.Col primo si lamenta, ai sensi dell'art 666/1 lett b) cpp la violazione delle norme processuali ex art 666 e 667/4 cpp per avere il Giudice dell'esecuzione pronunziato in sede di opposizione nella medesima composizione di quello che aveva giudicato l'istanza di revoca. Sostiene il difensore che l'art 667/4 cpp nell'individuare quale Giudice dell'esecuzione lo stesso giudice che si è pronunziato sull'istanza fa riferimento allo stesso ufficio e non al medesimo giudice persona fisica; quest'ultimo sarebbe incompatibile per il richiamo operato dall'art 666/6 cpp all'osservanza in quanto applicabili delle disposizioni sulle impugnazioni ed a quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti la Corte di Cassazione. 2.Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 c.p.p. e 2 ter l n. 575/1965, per avere in sede di opposizione il Giudice dell'esecuzione ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] spa fosse perfettamente e formalmente a conoscenza, mediante la notifica del provvedimento di sequestro che innanzi al Tribunale di Caltanissetta si sarebbe celebrato il procedimento di prevenzione finalizzato alla confisca anche della quota di cui si discorre ed in seno al quale gli interessati coinvolti ... ben sarebbero potuti intervenire motu proprio" ,come si legge nel provvedimento impugnato. 2.1Nel provvedimento del 30.6.2021 reso sull'istanza di revoca, si era affermato che il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] sud era stato reso edotto dell'intervenuto sequestro con le notifiche del 28.11.06 e del 10.7.2007 ed, inoltre, era stato notiziato con provvedimento del 26.6.2007 del Tribunale di Caltanissetta, che ha citato lo stesso per rendere dichiarazioni di cui all'art. 547 c.p.c.. Sostiene la difesa che tali provvedimenti non avevano la funzione di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di partecipare al contraddittorio, né di segnalarne la ipotetica possibilità, in un caso essendo chiamata a comparire per rendere dichiarazioni del terzo debitore ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; nell'altro era stata chiamata ad intervenire relativamente alla quantificazione della misura dei propri debiti nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero stati oggetto di confisca. 2.2 Peraltro la notificazione era stata fatta al legale rappresentante di Finace sud e non anche ai soci titolari dei beni patrimoniali (quote di partecipazione nella suddetta società) incisi dal provvedimento ablatorio emesso nei confronti del proposto, anch'essi titolari del diritto a proporre incidente di esecuzione. Infine, l'annotazione del sequestro era stata eseguita sul libro soci della [OSCURATO:PERSONA] e non sul libro soci della [OSCURATO:SOCIETA], sicché questi ultimi solo dopo la confisca delle quote di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA] avevano avuto contezza della duplicazione del sequestro. 3.Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento al merito della istanza avanzata con incidente di esecuzione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], G. e G. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], Virfin di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]., e per il rigetto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente giudicati inammissibili. Il primo motivo è inammissibile. 1.In proposito si osserva che l'impostazione stessa dell'atto di impugnazione destina la doglianza all'inammissibilità, poiché il ricorrente con la deduzione ai sensi dell'art 606 lett b) cpp ha dedotto in sostanza(la violazione di norme processuali che, peraltro nel'ipotesi non sono previste a pena di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In ogni caso è incontroverso che il ( giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed )(À, autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, sicché ad esso non sono applicabili le norme sulle incompatibilità (ex multis Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017 Cc., dep. 19/06/2017, Rv. 270959, secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diversi del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. Così in motivazione Sez. 6, Ord. n. 21741/2018.. 1.1. E' vero anche che il disposto dell'art. 667 cod. proc. pen. - secondo cui contro le ordinanze emanate de plano dal giudice dell'esecuzione, il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice - deve essere inteso nel senso che tale opposizione va proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario e non già davanti allo stesso giudice inteso come persona fisica." (Sez. 3, Sentenza n. 28337 del 30/04/2003 Cc., dep. 02/07/2003, Rv. 225590 - 01). Tuttavia tanto il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" (Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008 Cc., dep. 09/04/2008, Rv. 240165; conf. Sez. 1, n. 18872 del 17/03/2016 Cc., dep. 05/05/2016, Rv. 267021 - 01), quanto il giudice che abbia deciso a seguito di udienza camerale, (Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009 Cc., dep. 10/08/2009, Rv. 245198 - 01) sull'istanza di restituzione dei beni confiscati non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento. Come più volte chiarito da questa Corte regolatrice nella fase dell'esecuzione opera il principio dell'identificazione tra giudice dell'esecuzione e giudice della cognizione, perché nell'ambito della competenza del giudice dell'esecuzione non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis (Sez. 1^, sent. 6621 del 23.1 - 12.2.2008 in proc. Monini; Sez. 1^, sent. 12330 del 2 - 15.3.2004 in proc. Rabih). 2.11 secondo motivo è infondato. Va chiarito, come opportunamente specificato nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi opposta, che oggetto della confisca a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state: "le azioni nominative della [OSCURATO:PERSONA] spa intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari al 35% del capitale sociale e, pro quota, tutti i beni, anche aziendali, a tali azioni riferibili, nonché partecipazioni sociali (in proporzione di detta quota) appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] spa in varie società, fra cui la quota pari al 67,35% del capitale sociale nella società [OSCURATO:SOCIETA]". 2.1 Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata dal legale rappresentante, la doglianza è meramente reiterativa e, quindi, inammissibile. Infatti, come correttamente affermato dai due collegi della prevenzione in sede esecutiva, la società, pur non essendo stata citata nel procedimento di prevenzione, era al corrente della sua esistenza e ben avrebbe potuto costituirsi per far valere le proprie pretese, perché destinataria delle notifiche dell'ufficiale giudiziario del 28.11.2006 e del 10.7.2007, oltre che citata dal Tribunale di Caltanissetta con decreto del 26.6.2007 per rendere dichiarazioni del terzo ex art. 547 c.p.c.; pertanto il mancato intervento volontario non può che essere considerato come rinuncia a far valere le proprie pretese, non recuperabile in sede esecutiva. 2.2. Quanto alla dedotta mancanza di notifica ai soci titolari dei beni patrimoniali occorre chiarire che essi non possono essere considerati terzi interessati rispetto alla società, perché dotata di personalità giuridica (in tal senso sez. 1, sentenza n. 3996 del 07/10/1987 cc., dep. 13/11/1987, rv. 177037)e che nella loro veste di soci sono rappresentati dall'amministratore della società, che ha anche il potere di costituirsi in giudizio, secondo le regole generali dettate dal codice civile (art 2380 cc). Arg. anche ex Sez. 1 Civile, Sentenza n. 4787 del 04/03/2005 (Rv. 580826). 3.11 terzo motivo è generico e reiterativo non confrontandosi con il provvedimento impugnato ed è, pertanto, inammissibile. I ricorrenti muovono le osservazioni critiche partendo da una prospettiva non corretta, cioè, ponendo in dubbio la necessità della confisca della quota di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], in quanto riconducibile alla [OSCURATO:SOCIETA] ed in proporzione della partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] spa; la ritengono, infatti, una anomala duplicazione della misura con indebito pregiudizio nei confronti del loro stesso patrimonio ed affermano che anche la sola confisca della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe raggiunto lo scopo di sostituire lo Stato al [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle quote della partecipata, non potendo egli compiere alcun atto di disposizione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] sud in Covicontrol, perché non di sua proprietà ma [OSCURATO:PERSONA] spa. 3.1.La tesi dei ricorrenti non ha tenuto in conto la giustificazione fornita nel provvedimento impugnato, che ha correttamente chiarito come la confisca delle sole azioni nominali della [OSCURATO:SOCIETA] riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe deprivato il [OSCURATO:PERSONA] delle illecite utilità derivate e derivanti da tali quote, obbiettivo raggiungibile esclusivamente attraverso la confisca, altresì, dei valori patrimoniali riferibili a tali azioni pro quota; tra questi "le partecipazioni sociali in varie società" e, quindi il 35% del 67,35% del capitale sociale nella società [OSCURATO:SOCIETA]. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa