CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato nel senso che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché l’azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela; letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., di replica alla memoria del Pubblico Ministero, e con la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato in ordine alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla memoria depositata e ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio attesa la tardività della querela; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., il quale si è riportato alla memoria depositata, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e ha depositato conclusioni e nota spese; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del 12/02/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno per il reato di falsificazione continuata in concorso di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione (artt. 81, secondo comma, 110 e 642 cod. pen.), oltre che al risarcimento del danno in favore della compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., che si era costituita parte civile. Secondo il capo d’imputazione (capo “A”), tale reato era stato contestato alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] «perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire per sé o per altri un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione costituito dal pagamento del premio assicurativo in misura inferiore al dovuto falsificavano la documentazione richiesta per la stipula dei rinnovi del contratto di assicurazione per l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] madre di [OSCURATO:PERSONA] in quanto: [OSCURATO:PERSONA] apponeva, con cadenza annuale dal 2012 sino al 2017 una firma apocrifa invece della predetta congiunta sulla richiesta di rinnovo della polizza RCA Auto al fine di ottenere una classe di merito diversa da quella effettivamente spettante circostanza che le consentiva effettivamente di corrispondere alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) di Milano un premio assicurativo inferiore al dovuto; [OSCURATO:PERSONA], pur essendo a conoscenza del decesso della congiunta [OSCURATO:PERSONA], si prestava a ricevere da [OSCURATO:PERSONA] ed a consegnare all’agente assicurativo [OSCURATO:PERSONA], per il successivo inoltro alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) le richieste di rinnovo fraudolente affinché venissero emesse le relative polizze giustificando altresì la mancata presenza della titolare della polizza nel frattempo deceduta con presunte precarie condizioni di salute e difficoltà di deambulazione: Commesso in data 7.10.2012 e permanente sino al 29.11.2017 in Cava de’ Tirreni». 2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Salerno, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 e 642, secondo e terzo comma, cod. pen., e degli artt. 336 e 529 cod. proc. pen., nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al rigetto del motivo di appello con il quale essi avevano denunciato l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della proposizione della querela. Deducono che, posto che la società persona offesa aveva acquisito il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (recte: 29/11/2017), tale data doveva essere assunta quale dies a quo del termine di tre mesi che è previsto dall’art. 124 cod. pen. per la proposizione della querela, con la conseguenza che, poiché la stessa fu presentata solo il 12/03/2019 (recte: 12/03/2018), tale presentazione si doveva ritenere tardiva. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato un sinistro che avrebbe coinvolto l’assicurata autovettura [OSCURATO:PERSONA] e che, a seguito di tale denuncia, la compagnia assicuratrice aveva avviato degli accertamenti non consentirebbe «di inferire e desumere […] l’assenza di conoscenza del fatto illecito da parte della Compagnia, né tantomeno che la conoscibilità [dello stesso] fatto fosse condizionata o subordinata all’esito delle verifiche successive». Il fatto contestato sarebbe infatti consistito nella falsificazione della documentazione richiesta per i rinnovi del contratto di assicurazione, con la conseguenza che di tale fatto «la compagnia assicuratrice aveva perfetta e piena contezza sin dal momento dell’acquisizione del certificato di morte dell’assicurata», atteso che tale «documento [..] restituisce infatti un dato oggettivo, immediato e incontrovertibile», cioè «la conoscenza certa e indubitabile che i rinnovi non possono essere stati effettuati dalla defunta». Sarebbe, quindi, «evidente […] che ogni successiva attività di verifica interna non assumeva alcuna natura conoscitiva rispetto al dato della morte dell’assicurato, […] ma si configurava piuttosto come ricognitiva e confermativa di un elemento già acquisito in capo all’ente assicurativo». Gli accertamenti svolti dalla compagnia assicuratrice con riguardo al sinistro denunciato non potevano perciò possedere alcuna rilevanza rispetto alla conoscenza del fatto costituente il reato contestato di falsificazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Non si comprenderebbe dunque come «i giudici del merito abbiano potuto non considerare il certificato di morte acquisito dall’ufficio comunale un elemento indiscutibilmente sufficiente e decisivo per acquisire piena cognizione del fatto» e abbiano potuto «nega[re] il sillogismo tra la morte dell’assicurata e la falsificazione delle polizze». Infatti, poiché il reato contestato sarebbe consistito in tale falsificazione, «la semplice conoscenza del decesso della sig.ra [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA], inequivocabilmente attestato dal certificato di morte, avrebbe costituito […] un dato incontrovertibile, idoneo a fornire alla compagnia assicuratrice tutte le informazioni necessarie per l’accertamento del fatto di reato», cioè per «giungere alla conclusione che i rinnovi non erano stati effettuati dalla defunta bensì da un soggetto terzo, attesa la risalenza nel tempo della morte dell’intestatario del contratto». In ogni caso, secondo i ricorrenti, «l’avvio degli accertamenti» introdurrebbe «una presunzione di conoscenza della possibile fraudolenza in capo all’impresa assicuratrice che» farebbe «soccombere il criterio della conoscenza certa facendo arretrare il dies a quo per la proposizione della querela». [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ribadiscono che la conoscenza del fatto che costituiva il reato che era stato loro contestato non potrebbe essere «logicamente né giuridicamente collegata agli accertamenti relativi al sinistro» denunciato, atteso che lo stesso fatto non riguardava la falsità della denuncia del sinistro ma il «momento genetico del rapporto assicurativo», specificamente, «la falsità del rinnovo nonostante l’avvenuto decesso dell’assicurata». È pertanto a tale fatto che occorrerebbe riferire la conoscenza da parte della compagnia assicuratrice e, di esso, la stessa compagnia sarebbe stata incontrovertibilmente a conoscenza a seguito dell’acquisizione del certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti sottolineano come anche dalla querela della compagnia assicuratrice, là dove essa scrive che «nelle more dei predetti accertamenti veniva acquisito il certificato di morte» e che «alla luce di tale sconcertante scoperta la compagnia provvedeva a negare la richiesta di risarcimento», risulterebbe evidente come tale diniego «sia conseguente alla “scoperta” della morte dell’intestataria del contratto di assicurazione». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell’art. 642 cod. pen., nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’«omessa e illogica motivazione». Contestano l’interpretazione della Corte d’appello di Salerno secondo cui «il c.d. rinnovo della polizza assicurativa consente […] di integrare il delitto di cui all’art. 642 c.p.», in quanto, ai fini di tale integrazione, non assumerebbe rilievo «esclusivamente la conclusione del contratto, ma anche “qualsiasi manipolazione illecita del rapporto contrattuale”», la quale sarebbe «certamente ravvisabile negli effetti contrattuali seguiti all’artificio della apposizione di una firma sui rinnovi contrattuali di una polizza riferibile a soggetto deceduto» (terzo e quinto capoverso della quarta pagina della sentenza impugnata). Tale interpretazione travalicherebbe «i confini letterali e sistematici della disposizione normativa» dell’art. 642 cod. pen. e non troverebbe riscontro in Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, dep. 2019, Damato, Rv. 274901-01, alla quale la Corte d’appello di Salerno avrebbe fatto (implicitamente) riferimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, a norma dell’art. 642 cod. pen., «la condotta di alterazione o falsificazione attiene alla documentazione prodromica alla stipulazione del contratto, ossia quella fase originaria e costitutiva che il legislatore ha individuato come momento penalmente rilevante». Diversamente, il «rinnovo […] non ha natura di atto genetico», in quanto «si tratta di una fase conservativa del rapporto contrattuale che non dà vita a un nuovo negozio», con la conseguenza che «la mera irregolarità formale o fattuale di atti esecutivi ulteriori – quali i rinnovi –» non rientrerebbe «nel perimetro tipico delineato dall’art. 642» cod. pen. Né esisterebbe la nozione di «stipulazione del rinnovo» alla quale la Corte d’appello di Salerno avrebbe fatto riferimento. Nel richiamare la necessità del rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali, i ricorrenti affermano che «[e]stendere la fattispecie tipica alle formalità connesse a rinnovi postumi» equivarrebbe «a trasformare la norma penale, da norma di stretta legalità e tipicità, in un contenitore di ampia portata, suscettibile di assorbire ogni manipolazione successiva agli effetti contrattuali originari»; esito che confliggerebbe con i principi sanciti dall’art. 25, secondo comma, Cost.I ricorrenti rappresentano quindi che, nel caso di specie, «la stipulazione originaria del contratto» era «avvenuta regolarmente e, senza alcun elemento di falsità», e ribadiscono che «i rinnovi contrattuali, anche a rilevarsi una irregolare apposizione di sottoscrizione, non attengono alla fase genetica del rapporto e non si sostanziano in una falsificazione della documentazione di stipulazione, sì da rientrare nel perimetro della fattispecie incriminatrice». I rinnovi costituirebbero dei «meri aggiornamenti di un contratto già esistente» per i quali la firma sarebbe «irrilevante», come era stato confermato dal testimone agente assicurativo [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che «la firma della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sulla polizza iniziale è stata regolarmente apposta, e che i successivi rinnovi non richiedevano l’apposizione di alcuna firma per rimanere validi» (così il ricorso). Ciò avvalorerebbe l’irrilevanza, ai fini penali, della sottoscrizione (eventualmente falsa) apposta in calce ai rinnovi. Dopo avere sottolineato che «la validità del contratto originario rimane integra in virtù del principio di conservazione del contratto previsto dall’art 1424 del Codice civile, secondo cui il contratto si considera valido anche in caso di errori formali, se le parti hanno di fatto adempiuto gli obblighi previsti», i ricorrenti rappresentano che, nel caso di specie, il premio era stato sempre versato all’atto dei rinnovi e che, «a tutto voler concedere, il frammento di condotta circoscritto ai soli rinnovi […] sarebbe […] ininfluente rispetto alla prestazione contrattuale dovuta (versamento del prezzo) sempre ritualmente adempiuta». Pertanto, l’«eventuale apposizione […] di una firma apocrifa nei rinnovi» sarebbe «inoffensiva, in termini di validità, rispetto al contratto originale; non di meno e per costituire elemento per l’affermazione di responsabilità avrebbe dovuto essere provata con maggior rigore finalistico, in termini di validità, effettivo vantaggio e individuazione dell’autore e non presunta per astrazione logica». Sarebbe, altresì, assente il danno, «avendo gli imputati provveduto al pagamento rituale del premio, potendo al più beneficiare solo nel mantenimento della classe di merito». 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 62, n. 4), 131-bis e 133 cod. pen., nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’«omessa motivazione». 2.3.1. Contestano, anzitutto, la motivazione con la quale la Corte d’appello di Salerno ha escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (quarto capoverso della quinta pagina della sentenza impugnata). La Corte d’appello di Salerno avrebbe: a) «conf[uso] la continuazione con l’abitualità, postulando implicitamente che la mera reiterazione di atti nell’ambito del disegno criminoso integrerebbe automaticamente un ostativo [sic] all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.», così violando tale norma, nell’interpretazione che ne è stata data dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Ubaldi” (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064- 01); b) omesso «qualsiasi analisi concreta sulla gravità effettiva della condotta, sul vantaggio patrimoniale derivante dall’illecito e sull’elemento soggettivo», trascurando il fatto che gli imputati avevano regolarmente provveduto al pagamento dei premi assicurativi e che «ogni eventuale vantaggio economico» era stato «del tutto marginale e irrilevante»; c) omesso di indicare concreti elementi probatori che potessero suffragare l’affermazione secondo cui la condotta degli imputati si era «sostanziata in azioni sistematiche». A sostegno della particolare tenuità del fatto, i ricorrenti deducono che: a) la loro condotta sarebbe «di per sé marginale, atteso il regolare pagamento dei premi assicurativi»; b) la presunta sistematicità della stessa «non integra di per sé abitualità né significativa offensività sociale»; c) la continuazione non è di per sé di ostacolo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. 2.3.2. I ricorrenti contestano, in secondo luogo, la determinazione della misura della pena e il «rigetto delle circostanze attenuanti» generiche. La motivazione sulla determinazione della misura della pena sarebbe «carente sotto il profilo dell’effettiva applicazione dei criteri valutativi imposti dall’art. 133 c.p., con conseguente vizio di motivazione e violazione di legge», anche con riferimento ai principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Non sarebbe stata «debitamente tenuta in conto» l’assenza di precedenti penali e sarebbe mancato «l’approfondimento della personalità degli imputati, della loro propensione alla recidiva, nonché della natura e delle modalità della condotta illecita». Nel valorizzare la «particolare insidiosità della condotta» e il «grado di intensità del dolo», la Corte d’appello di Salerno avrebbe trascurato sia il fatto che «i rinnovi […] rappresentano semplici aggiornamenti di contratti già esistenti, per i quali l’elemento della firma non riveste rilevanza ai fini della validità del contratto», sia che non sarebbe stato provato il dolo specifico, «non essendosi provato che gli imputati abbiano tratto benefici economici dal rinnovo delle polizze» ed essendosi anche trascurato che il [OSCURATO:PERSONA], «in quanto non erede della signora [OSCURATO:PERSONA], non aveva alcun interesse nel rinnovo delle polizze», sia il fatto che i premi erano stati regolarmente pagati, con la conseguente «assenza di offensività dell’azione». 2.3.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano, in terzo luogo, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., come sarebbe stato invece giustificato dalla «modesta entità del danno patrimoniale subito» e dall’«esiguità del guadagno derivante dall’illecito». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081-01; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018-01; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395- 01; Sez. 5, n. 14660 del 01/10/1999, Carniato, Rv. 215188-01). La Corte di cassazione ha quindi esplicitato che il termine per la proposizione della querela non decorre dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D’Urso, Rv. 276732- 01; Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Martino, Rv. 212867-01). Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018- 01; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395-01; Sez. 5, n. 14660 del 01/10/1999, Carniato, Rv. 215188-01). Inoltre, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l’intempestività fornire la prova di tale circostanza, con la conseguenza che l’eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò, Rv. 284168- 01; Sez. 5, n. 15853 del 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. Rv. 234498-01; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01). Ne discende che: a) ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; b) in ogni caso, l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01). 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel caso in esame, sussista una siffatta prova. Come risulta dalla motivazione delle sentenze dei giudici del merito, la vicenda in esame è stata originata dalla presentazione, a opera di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10 della sentenza di primo grado), della denuncia di un sinistro che sarebbe avvenuto il 27/11/2017 e che avrebbe visto coinvolta l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] di cui all’imputazione, condotta dal [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto contestato ai due imputati non riguarda però tale denuncia, in quanto eventualmente relativa a un sinistro non accaduto (fattispecie che è prevista nel secondo comma dell’art. 642 cod. pen.), bensì, come risulta chiaramente dal capo d’imputazione, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione dei rinnovi del contratto di assicurazione della suddetta autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] (fattispecie che è prevista nel primo comma dell’art. 642 cod. pen.), mediante l’apposizione di una firma apocrifa sulle richieste di rinnovo (sulla strutturazione dell’art. 642 cod. pen. come una norma penale mista che prevede, nei suoi primo e secondo comma, cinque diverse fattispecie di reato: Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 258012- 01). Ciò posto, si deve rilevare che: a) come emerge dalla deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore sinistri di [OSCURATO:SOCIETA]. con delega per il reparto antifrode e sinistri anomali, resa nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la suddetta compagnia assicuratrice aveva «i frontespizi, i certificati, gli attestati di polizza firmati da [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 5 della sentenza di primo grado); b) il 29/11/2017 la stessa compagnia assicuratrice acquisì il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si deve pertanto convenire con i ricorrenti che, a tale data del 29/11/2017, la compagnia assicuratrice aveva la conoscenza certa, sulla base di tale certificato, che «i frontespizi, i certificati, gli attestati di polizza» successivi al 07/10/2011, data della morte di [OSCURATO:PERSONA], non potevano essere stati firmati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], in quanto già morta, e che le firme di [OSCURATO:PERSONA] che erano apposte sui suddetti documenti erano, quindi, necessariamente false. Poiché il fatto contestato agli imputati è appunto questo, cioè l’avere falsificato la documentazione richiesta per la stipulazione dei rinnovi del contratto di assicurazione mediante l’apposizione della firma apocrifa di [OSCURATO:PERSONA], ne discende che, alla suddetta data del 29/11/2017 di acquisizione del certificato di morte della stessa [OSCURATO:PERSONA], la compagnia assicuratrice si deve ritenere avesse conoscenza certa, sulla base del più che serio elemento costituito da tale certificato, del fatto-reato. Ciò esclude che, per conseguire la conoscenza di tale fatto-reato, diversamente da quanto è stato ritenuto dai giudici del merito, la compagnia assicuratrice dovesse compiere altri particolari accertamenti e che, quindi, la decorrenza del termine per la presentazione della querela potesse essere differita al momento dell’acquisizione dell’esito di tali ulteriori, non necessarie, indagini. Le quali, del resto, ebbero a oggetto non tanto la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione dei rinnovi del contratto di assicurazione, quanto il sinistro del 27/11/2017 che era stato denunciato dal [OSCURATO:PERSONA]. Si deve pertanto ritenere che, col negare che la persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. avesse avuto notizia del fatto che costituisce il reato già alla data del 29/11/2017 e con l’escludere, conseguentemente, che la querela presentata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. il 12/03/2018 fosse stata proposta oltre il termine di tre mesi dalla medesima notizia che è previsto dall’art. 124, primo comma, cod. pen., la Corte d’appello di Salerno è incorsa nei vizi denunciati. Da quanto si è argomentato consegue che l’azione penale non doveva essere iniziata perché la querela era stata proposta oltre il suddetto termine. 2. L’esame del secondo e del terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata sia della sentenza di primo grado, perché l’azione penale non doveva essere iniziata. La mancanza, ab initio, della necessaria condizione di procedibilità comporta infatti la necessità di demolire anche la condanna di primo grado. Tale annullamento trascina con sé le statuizioni civili, la cui sorte segue quella della condanna penale alla quale la condanna al ri