CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia rivalutata la delibazione preliminare di inammissibilità del ricorso argomentando nuovamente sui motivi dello stesso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con l'articolato percorso logico attraverso cui la ordinanza impugnata è pervenuta al giudizio di estemporaneità delle due condotte, che è elemento idoneo a neutralizzare (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) la vicinanza temporale e la medesimezza dell'indole delle due violazioni su cui, invece, è costruito il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2