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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 03087/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Forlì, in data 24 maggio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., per la falsificazione di una carta di identità che utilizzava presso un istituto bancario, per l'apertura di un conto corrente, alla pena di mesi due giorni venti di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49, 477, 482 cod. pen.

La contraffazione era talmente evidente e grossolana che avrebbe potuto trarre in inganno chiunque.

Di qui l'inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico protetto.

Si tratta, infatti, di documento plastificato e, quindi, notoriamente non in uso.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono reiterative di identico motivo di appello.

I convergenti provvedimenti di merito rendono conto che era stato svolto dall'istituto di credito, uno specifico accertamento, perché si trattava di cliente già protestato ed era stato necessario consultare l'archivio informatico dal quale era emerso che era stato presentato lo stesso documento, con altra fotografia, scansionato presso altro istituto di credito.

Il motivo proposto si presenta, dunque, reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con adeguata e logica motivazione, peraltro immune in diritto da censure di ogni tipo.

Invero, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre quello d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica è, di fatto, del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Non ricorre, peraltro, nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 49 cod. pen., tenuto conto che, secondo la motivazione del provvedimento censurato, l'istituto di credito, onde verificare l'autenticità del documento, aveva dovuto svolgere accertamenti; né la qualità della carta d'identità esibita (nella specie plastificata) poteva essere tale da evidenziare, ictu ocu/i, l'inidoneità ex ante della possibilità che alla condotta potesse seguire lo scopo che l'agente si era proposto, dovendosi, per contro, rilevare l'efficienza strutturale della condotta in • addebito (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Zaninetta, Rv. 262768; Sez. 1, n. 36726 del 2/07/2015, L., Rv. 264567).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Forlì, in data 24 maggio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., per la falsificazione di una carta di identità che utilizzava presso un istituto bancario, per l'apertura di un conto corrente, alla pena di mesi due giorni venti di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49, 477, 482 cod. pen. La contraffazione era talmente evidente e grossolana che avrebbe potuto trarre in inganno chiunque. Di qui l'inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico protetto. Si tratta, infatti, di documento plastificato e, quindi, notoriamente non in uso. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono reiterative di identico motivo di appello. I convergenti provvedimenti di merito rendono conto che era stato svolto dall'istituto di credito, uno specifico accertamento, perché si trattava di cliente già protestato ed era stato necessario consultare l'archivio informatico dal quale era emerso che era stato presentato lo stesso documento, con altra fotografia, scansionato presso altro istituto di credito. Il motivo proposto si presenta, dunque, reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con adeguata e logica motivazione, peraltro immune in diritto da censure di ogni tipo. Invero, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre quello d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica è, di fatto, del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, Rv. 231708). Non ricorre, peraltro, nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 49 cod. pen., tenuto conto che, secondo la motivazione del provvedimento censurato, l'istituto di credito, onde verificare l'autenticità del documento, aveva dovuto svolgere accertamenti; né la qualità della carta d'identità esibita (nella specie plastificata) poteva essere tale da evidenziare, ictu ocu/i, l'inidoneità ex ante della possibilità che alla condotta potesse seguire lo scopo che l'agente si era proposto, dovendosi, per contro, rilevare l'efficienza strutturale della condotta in • addebito (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Zaninetta, Rv. 262768; Sez. 1, n. 36726 del 2/07/2015, L., Rv. 264567). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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