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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22802/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24712-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] distinte afferenti ad un unico rapporto - Proposizione in processi separati.

R.G.N. 24712/2016 Cron.

Rep.

Ud. 16/06/2022 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4449/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2016 R.G.N. 8464/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte di Appello Napoli, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] , dipendente della [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud con la qualifica di dirigente medico, volta ad ottenere la condanna al pagamento dello stipendio di posizione parte variabile per gli anni 2008 e 2009, nella misura indicata nei ricorsi ex art. 414 c.p.c., essendo stati soddisfatti i crediti per cui è causa in corso di giudizio.

Regolava quindi le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale e condannava il dirigente al pagamento delle stesse, come quantificate in sentenza.

Al riguardo, condividendo la pronunzia del Tribunale, la Corte di Appello osservava che ricorreva nella specie una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, posto che: le due domande proposte separatamente non solo inerivano ad un unico rapporto obbligatorio, ma erano identiche, avendo entrambe ad oggetto la parte variabile della retribuzione di posizione, con la sola distinzione dell’anno di riferimento; identica era la causa petendi quanto a fondamento contrattuale e a vicenda storica, consistente nel mancato pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione.

Aggiungeva che la diversa posizione difensiva inizialmente assunta dall’Azienda nel costituirsi in giudizio - [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud aveva eccepito, per l’anno 2008 che l’80% dell’importo spettante era stato liquidato nel settembre del 2010 e la quota restante era in attesa di eventuali conguagli, per il 2009, invece, deduceva essere in corso i conteggi che impedivano allo stato la liquidazione - non mutava l’identità delle domande.Nello specifico, la Corte territoriale, rilevata l’identità delle pretese, originanti dallo stesso rapporto, differenziate solo quanto all’anno di riferimento, sottolineato che - all’atto della proposizione del ricorso - il relativo diritto era già maturato per entrambe, riteneva la parcellizzazione delle istanze di tutela e l’improponibilità delle stesse, inidonee alla rimozione dell’abuso, sia la disposta riunione dei processi che la regolamentazione delle spese di lite.

Di qui, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna al pagamento delle spese di lite del dirigente.

Propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il lavoratore. [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso per cassazione si deduce la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si lamenta la violazione dei principi in tema di improponibilità della domanda e il difetto di motivazione.

Si evidenzia come, nel caso di specie, non sia ravvisabile un credito unico del lavoratore, venendo in rilievo invece un rapporto obbligatorio, da cui discendono diritti, anche di natura economica, in virtù della sinallagmaticità del rapporto stesso, che non possono essere considerati un unicum, anche se l’ammontare della pretesa azionata è identico.

Viene nel dettaglio evidenziato che le due domande presentano un’unica causa (medesimo rapporto di lavoro), ma che il credito rappresentato dalla parte variabile dello stipendio di posizione per il 2008 presenta peculiarità non rintracciabili in quello relativo all’anno 2009, con conseguente esclusione dell’assimilabilità delle ragioni di fatto e diritto sottostanti le due azioni giudiziali e ciò in quanto: - il credito relativo all’anno 2008 era stato in parte già corrisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud - nella misura dell’80% - incontestata la debenza dell’ulteriore 20% non pagato;- il credito relativo all’anno 2009, invece, n on era stato nemmeno in parte corrisposto e nella memoria difensiva l’Asl rappresentava che la corresponsione sarebbe stata operata non appena i tavoli tecnici avessero messo a punto i lavori per la quantificazione del fondo disponibile, con la conseguenza che il credito relativo a tale arco temporale non riveste le medesime caratteristiche di determinatezza di quello del 2008.

Tanto premesso, viene osservato che, nel caso di specie non si è in presenza di un credito unico rispetto al quale la parte è tenuta a proporre un’unica azione, quanto piuttosto di due domande inerenti la stessa pretesa ed affondanti nel medesimo rapporto obbligatorio, ma relative a due annualità diverse.

Trattasi di domande, quindi, che conservano la loro autonomia ontologica, fondate su differenti presupposti, fattuali e giuridici, di modo che diverso è l’accertamento positivo o negativo da compiersi in relazione ad esse, accertamento che proprio perché presuppone la disamina di differenti questioni di fatto e di diritto, può, in ipotesi, condurre, all’accoglimento di una pretesa ed al rigetto dell’altra, senza che venga in rilievo un contrasto di giudicati.

2. Con il secondo mezzo si censura la violazione degli artt. 88, 273 e 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.

Si deduce l’erronea applicazione dei principi in tema di improponibilità della domanda.

Con detta doglianza si rappresenta che in caso di frazionamento delle domande e di proposizione di più giudizi in luogo di un unico, l’abuso non è sanzionabile con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, in quanto illegittimo non è lo strumento adottato, ma la sua modalità di utilizzazione.

Ne discende che la riunione è strumento idoneo alla rimozione dell’abuso.

3. Entrambi i motivi hanno lo scopo di contestare la statuizione sulle spese di lite fondata sulla ritenuta soccombenza virtuale.

Il secondo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del primo, nei termini di cui in motivazione.

4. Va preliminarmente osservato che aderisce il Collegio all’insegnamento di S.U. n 4090/2017 (e alle successive conformi, ex aliis, Cass. n.337/2020; Cass. n. 6591/2019; Cass. n. 14143/2021; Cass. n. 20714/2018; Cass. n. 17893/2018) cui intende dare continuità.

Nella citata pronunzia la Corte nella sua massima composizione ha ben evidenziato che occorre distinguere le ipotesi in cui il credito azionato in due distinti giudizi è unico, dunque, infrazionabile (cfr. Sez.

U. n. 23726/2007, Sez.

U, n. 26961/2009 e più di recente Sez. 6-2 n. 19898/2018) da quella in cui, invece, si è in presenza di una pluralità di crediti, tutti afferenti ad un medesimo rapporto complesso.

Detta ultima ipotesi è rinvenibile nella fattispecie in esame in cui vengono in rilievo crediti relativi alla medesima pretesa - posizione stipendiale variabile - ma in relazione ad annualità diverse (nello specifico, 2008 e 2009).

Si tratta quindi di crediti distinti, ma aventi la scaturigine dal medesimo rapporto obbligatorio, quello di lavoro.

Ebbene, con riferimento a detta ipotesi, il giudice di legittimità, nella pronunzia già innanzi ricordata (Sez.

U, n. 4090/2017), precisa che la tesi per la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata dovrebbero necessariamente essere azionati nello stesso processo non trova conferma nella disciplina processuale, risultando questa costruita attorno ad una prospettiva diversa.

A riprova di quanto innanzi, vengono ricordate le ipotesi di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c., nonché l’ammissibilità di sentenze di condanna generica ed ancora, si richiama tutta la ricostruzione giurisprudenziale in tema di estensione oggettiva del giudicato che sarebbe del tutto irrilevante, qualora si ritenesse - in via assoluta - l’impossibilità di proposizione in diversi processi di una pluralità di domande afferenti ad un medesimo rapporto.

Il principio generale di cui innanzi, viene però meglio delimitato dalla Corte e viene precisato che in caso di crediti distinti, ma aventi la loro scaturigine nel medesimo rapporto obbligatorio di durata, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo, occorre verificare, caso per caso, al fine di ritenere l’azionabilità delle domande in diversi giudizi, se il creditore è assistito da un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle azioni.

Dunque al creditore che agisce deve essere consentito provare e argomentare, in caso di contestazione da parte del debitore, la sussistenza di detto interesse, del pari, in caso di rilievo officioso della questione, da effettuarsi nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., il debitore potrà discuterla, se del caso previo deposito (per entrambe le parti) di memorie.

Conclusivamente non ogni proposizione in separati processi di domande distinte afferenti ad un unico rapporto costituisce abuso.

In applicazione della nota regola secondo la quale “il fatto vince l’ipotesi”, occorrerà quindi verificare nel corso del giudizio di merito, caso per caso, con onere incombente sull’attore, se costui abbia effettivamente un interesse oggettivo alla proposizione separata delle domanda (nel rispetto del bilanciamento degli interessi tra attore e convenuto).

Del resto va ribadito, nel solco dell’insegnamento tracciato dal giudice di legittimità, che solo la pluralità di giudizi che comporta una inutile “duplicazione” delle attività istruttorie e decisorie, con rischio di giudicati confliggenti, con dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza della medesima vicenda sostanziale, con conseguente allungamento dei tempi processuali concreta abuso (e nel caso di specie nella stessa pronunzia di appello, si osserva breviter, è cristallizzata la presenza di un interesse obiettivo e concreto del creditore alla proposizione delle domande in separati giudizi, in ragione della ragionevole pretesa che il primo processo -in cui non vi è alcuna contestazione del credito né del suo ammontare -si concluda in tempi più celeri rispetto al secondo, in cui invece occorrerà attendere l’accertamento, almeno relativo al quantum della pretesa, da operarsi in sede istruttoria).

5. Tanto premesso, rimettendo in ordine logico le questioni, va ricordato che Sez.

U, n. 4090 del 2017, osserva (cfr. punto 2 della parte motiva) in ordine al quesito - “ se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto - quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata - e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l’improponibilità di quelle successive alla prima” - che la risposta è negativa con riguardo ad entrambi i profili considerati.

A tanto si aggiunga che questa S.C. ( cfr.

Cassazione civile, sez.

II, 30/06/2021, nr.18567), peraltro, ha già chiarito, in armonia con la ricordata pronunzia a Sezioni Unite del 2017, che la natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, vale a dire la dichiarazione di improponibilità della domanda, non comporta un'efficacia preclusiva in un giudizio diverso rispetto a quello in cui detta dichiarazione è stata pronunciata, sicché essa non impedisce di riproporre in giudizio la medesima domanda, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’articolo 104 cod.proc.civ. con tutte le altre domande relative ad analoghi crediti sorti nell’ambito della medesima relazione unitaria tra le parti.6.

Dalla natura meramente processuale del vizio consegue che, nella sua rilevazione e dichiarazione, deve essere applicato il principio di strumentalità delle forme - sotteso alla regola del giusto processo, ex articolo 111 Cost. ed articolo 6 della CEDU -a tenore del quale le regole di rito vanno intese ed applicate non come valore assoluto, ma in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli (vengono qui ed anche ai successive punti 8 e 9 richiamati gli argomenti già utilizzati nell’esame di fattispecie sovrapponibile nella recentissima RGN. n. 21987/2016 rel.

Spena).

7. La Corte EDU ha, infatti, a più riprese evidenziato che l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali deve rispondere ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia.

Deve trattarsi, peraltro, di regole prevedibili, la cui violazione può essere impedita con l'ordinaria diligenza.

Dette formalità processuali, insomma, devono essere sorrette da uno scopo legittimo e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito, così coordinando il diritto di accesso ad un Tribunale, riconosciuto dall'art. 6 § 1 della Convenzione, la sicurezza giuridica e la buona, efficiente e celere amministrazione della giustizia.

Ne consegue che il diritto di accesso ad un giudice viene, invece, leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (per tutte, si veda, Corte EDU, sez.

I, 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia, in causa n. 32610/07).

8. L’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, secondo la quale l’improponibilità delle domande separatamente proposte, relative a diritti di credito distinti maturati nell’ambito di un medesimo rapporto di durata, deve essere dichiarata anche all’esito della riunione dei plurimi giudizi inizialmente instaurati dal creditore, come mera sanzione dell’iniziale abuso, non è quindi conforme al principio del giusto processo.9.

Detta decisione, infatti, frappone una barriera alla decisione del merito che non è funzionale allo scopo di buona amministrazione, celerità ed efficienza della giustizia posto a base della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 4090 del 2017, consistente nella esigenza di evitare una duplicazione di attività istruttoria e la dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, cui innanzi si faceva riferimento, oltre che il contrasto dei giudicati.

10. E’ evidente, infatti, che tali esigenze restano tutelate dalla successiva riunione dei giudizi.

11. Alla luce di quanto innanzi, non può pertanto essere condivisa la valutazione di soccombenza virtuale effettuata dal giudice di merito; la sentenza va quindi cassata in relazione alla pronunzia relativa alle spese di lite e la causa va decisa nel merito, non essendo necessari, in ragione della prospettazione delle parti, ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi statuire solo sulle spese.

12. Le spese dei tre gradi di giudizio - alla luce dell’intervenuta pronunzia di cessazione della materia del contendere per le ragioni innanzi illustrate, della complessità della questione esaminata e della richiesta di compensazione formulata dalla parte nel corso del giudizio come rappresentato a pag. 21 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24712-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] distinte afferenti ad un unico rapporto - Proposizione in processi separati. R.G.N. 24712/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4449/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2016 R.G.N. 8464/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello Napoli, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] , dipendente della [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud con la qualifica di dirigente medico, volta ad ottenere la condanna al pagamento dello stipendio di posizione parte variabile per gli anni 2008 e 2009, nella misura indicata nei ricorsi ex art. 414 c.p.c., essendo stati soddisfatti i crediti per cui è causa in corso di giudizio. Regolava quindi le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale e condannava il dirigente al pagamento delle stesse, come quantificate in sentenza. Al riguardo, condividendo la pronunzia del Tribunale, la Corte di Appello osservava che ricorreva nella specie una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, posto che: le due domande proposte separatamente non solo inerivano ad un unico rapporto obbligatorio, ma erano identiche, avendo entrambe ad oggetto la parte variabile della retribuzione di posizione, con la sola distinzione dell’anno di riferimento; identica era la causa petendi quanto a fondamento contrattuale e a vicenda storica, consistente nel mancato pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione. Aggiungeva che la diversa posizione difensiva inizialmente assunta dall’Azienda nel costituirsi in giudizio - [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud aveva eccepito, per l’anno 2008 che l’80% dell’importo spettante era stato liquidato nel settembre del 2010 e la quota restante era in attesa di eventuali conguagli, per il 2009, invece, deduceva essere in corso i conteggi che impedivano allo stato la liquidazione - non mutava l’identità delle domande.Nello specifico, la Corte territoriale, rilevata l’identità delle pretese, originanti dallo stesso rapporto, differenziate solo quanto all’anno di riferimento, sottolineato che - all’atto della proposizione del ricorso - il relativo diritto era già maturato per entrambe, riteneva la parcellizzazione delle istanze di tutela e l’improponibilità delle stesse, inidonee alla rimozione dell’abuso, sia la disposta riunione dei processi che la regolamentazione delle spese di lite. Di qui, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna al pagamento delle spese di lite del dirigente. Propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il lavoratore. [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso per cassazione si deduce la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si lamenta la violazione dei principi in tema di improponibilità della domanda e il difetto di motivazione. Si evidenzia come, nel caso di specie, non sia ravvisabile un credito unico del lavoratore, venendo in rilievo invece un rapporto obbligatorio, da cui discendono diritti, anche di natura economica, in virtù della sinallagmaticità del rapporto stesso, che non possono essere considerati un unicum, anche se l’ammontare della pretesa azionata è identico. Viene nel dettaglio evidenziato che le due domande presentano un’unica causa (medesimo rapporto di lavoro), ma che il credito rappresentato dalla parte variabile dello stipendio di posizione per il 2008 presenta peculiarità non rintracciabili in quello relativo all’anno 2009, con conseguente esclusione dell’assimilabilità delle ragioni di fatto e diritto sottostanti le due azioni giudiziali e ciò in quanto: - il credito relativo all’anno 2008 era stato in parte già corrisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud - nella misura dell’80% - incontestata la debenza dell’ulteriore 20% non pagato;- il credito relativo all’anno 2009, invece, n on era stato nemmeno in parte corrisposto e nella memoria difensiva l’Asl rappresentava che la corresponsione sarebbe stata operata non appena i tavoli tecnici avessero messo a punto i lavori per la quantificazione del fondo disponibile, con la conseguenza che il credito relativo a tale arco temporale non riveste le medesime caratteristiche di determinatezza di quello del 2008. Tanto premesso, viene osservato che, nel caso di specie non si è in presenza di un credito unico rispetto al quale la parte è tenuta a proporre un’unica azione, quanto piuttosto di due domande inerenti la stessa pretesa ed affondanti nel medesimo rapporto obbligatorio, ma relative a due annualità diverse. Trattasi di domande, quindi, che conservano la loro autonomia ontologica, fondate su differenti presupposti, fattuali e giuridici, di modo che diverso è l’accertamento positivo o negativo da compiersi in relazione ad esse, accertamento che proprio perché presuppone la disamina di differenti questioni di fatto e di diritto, può, in ipotesi, condurre, all’accoglimento di una pretesa ed al rigetto dell’altra, senza che venga in rilievo un contrasto di giudicati. 2. Con il secondo mezzo si censura la violazione degli artt. 88, 273 e 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. Si deduce l’erronea applicazione dei principi in tema di improponibilità della domanda. Con detta doglianza si rappresenta che in caso di frazionamento delle domande e di proposizione di più giudizi in luogo di un unico, l’abuso non è sanzionabile con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, in quanto illegittimo non è lo strumento adottato, ma la sua modalità di utilizzazione. Ne discende che la riunione è strumento idoneo alla rimozione dell’abuso. 3. Entrambi i motivi hanno lo scopo di contestare la statuizione sulle spese di lite fondata sulla ritenuta soccombenza virtuale. Il secondo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del primo, nei termini di cui in motivazione. 4. Va preliminarmente osservato che aderisce il Collegio all’insegnamento di S.U. n 4090/2017 (e alle successive conformi, ex aliis, Cass. n.337/2020; Cass. n. 6591/2019; Cass. n. 14143/2021; Cass. n. 20714/2018; Cass. n. 17893/2018) cui intende dare continuità. Nella citata pronunzia la Corte nella sua massima composizione ha ben evidenziato che occorre distinguere le ipotesi in cui il credito azionato in due distinti giudizi è unico, dunque, infrazionabile (cfr. Sez. U. n. 23726/2007, Sez. U, n. 26961/2009 e più di recente Sez. 6-2 n. 19898/2018) da quella in cui, invece, si è in presenza di una pluralità di crediti, tutti afferenti ad un medesimo rapporto complesso. Detta ultima ipotesi è rinvenibile nella fattispecie in esame in cui vengono in rilievo crediti relativi alla medesima pretesa - posizione stipendiale variabile - ma in relazione ad annualità diverse (nello specifico, 2008 e 2009). Si tratta quindi di crediti distinti, ma aventi la scaturigine dal medesimo rapporto obbligatorio, quello di lavoro. Ebbene, con riferimento a detta ipotesi, il giudice di legittimità, nella pronunzia già innanzi ricordata (Sez. U, n. 4090/2017), precisa che la tesi per la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata dovrebbero necessariamente essere azionati nello stesso processo non trova conferma nella disciplina processuale, risultando questa costruita attorno ad una prospettiva diversa. A riprova di quanto innanzi, vengono ricordate le ipotesi di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c., nonché l’ammissibilità di sentenze di condanna generica ed ancora, si richiama tutta la ricostruzione giurisprudenziale in tema di estensione oggettiva del giudicato che sarebbe del tutto irrilevante, qualora si ritenesse - in via assoluta - l’impossibilità di proposizione in diversi processi di una pluralità di domande afferenti ad un medesimo rapporto. Il principio generale di cui innanzi, viene però meglio delimitato dalla Corte e viene precisato che in caso di crediti distinti, ma aventi la loro scaturigine nel medesimo rapporto obbligatorio di durata, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo, occorre verificare, caso per caso, al fine di ritenere l’azionabilità delle domande in diversi giudizi, se il creditore è assistito da un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle azioni. Dunque al creditore che agisce deve essere consentito provare e argomentare, in caso di contestazione da parte del debitore, la sussistenza di detto interesse, del pari, in caso di rilievo officioso della questione, da effettuarsi nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., il debitore potrà discuterla, se del caso previo deposito (per entrambe le parti) di memorie. Conclusivamente non ogni proposizione in separati processi di domande distinte afferenti ad un unico rapporto costituisce abuso. In applicazione della nota regola secondo la quale “il fatto vince l’ipotesi”, occorrerà quindi verificare nel corso del giudizio di merito, caso per caso, con onere incombente sull’attore, se costui abbia effettivamente un interesse oggettivo alla proposizione separata delle domanda (nel rispetto del bilanciamento degli interessi tra attore e convenuto). Del resto va ribadito, nel solco dell’insegnamento tracciato dal giudice di legittimità, che solo la pluralità di giudizi che comporta una inutile “duplicazione” delle attività istruttorie e decisorie, con rischio di giudicati confliggenti, con dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza della medesima vicenda sostanziale, con conseguente allungamento dei tempi processuali concreta abuso (e nel caso di specie nella stessa pronunzia di appello, si osserva breviter, è cristallizzata la presenza di un interesse obiettivo e concreto del creditore alla proposizione delle domande in separati giudizi, in ragione della ragionevole pretesa che il primo processo -in cui non vi è alcuna contestazione del credito né del suo ammontare -si concluda in tempi più celeri rispetto al secondo, in cui invece occorrerà attendere l’accertamento, almeno relativo al quantum della pretesa, da operarsi in sede istruttoria). 5. Tanto premesso, rimettendo in ordine logico le questioni, va ricordato che Sez. U, n. 4090 del 2017, osserva (cfr. punto 2 della parte motiva) in ordine al quesito - “ se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto - quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata - e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l’improponibilità di quelle successive alla prima” - che la risposta è negativa con riguardo ad entrambi i profili considerati. A tanto si aggiunga che questa S.C. ( cfr. Cassazione civile, sez. II, 30/06/2021, nr.18567), peraltro, ha già chiarito, in armonia con la ricordata pronunzia a Sezioni Unite del 2017, che la natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, vale a dire la dichiarazione di improponibilità della domanda, non comporta un'efficacia preclusiva in un giudizio diverso rispetto a quello in cui detta dichiarazione è stata pronunciata, sicché essa non impedisce di riproporre in giudizio la medesima domanda, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’articolo 104 cod.proc.civ. con tutte le altre domande relative ad analoghi crediti sorti nell’ambito della medesima relazione unitaria tra le parti.6. Dalla natura meramente processuale del vizio consegue che, nella sua rilevazione e dichiarazione, deve essere applicato il principio di strumentalità delle forme - sotteso alla regola del giusto processo, ex articolo 111 Cost. ed articolo 6 della CEDU -a tenore del quale le regole di rito vanno intese ed applicate non come valore assoluto, ma in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli (vengono qui ed anche ai successive punti 8 e 9 richiamati gli argomenti già utilizzati nell’esame di fattispecie sovrapponibile nella recentissima RGN. n. 21987/2016 rel. Spena). 7. La Corte EDU ha, infatti, a più riprese evidenziato che l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali deve rispondere ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia. Deve trattarsi, peraltro, di regole prevedibili, la cui violazione può essere impedita con l'ordinaria diligenza. Dette formalità processuali, insomma, devono essere sorrette da uno scopo legittimo e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito, così coordinando il diritto di accesso ad un Tribunale, riconosciuto dall'art. 6 § 1 della Convenzione, la sicurezza giuridica e la buona, efficiente e celere amministrazione della giustizia. Ne consegue che il diritto di accesso ad un giudice viene, invece, leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (per tutte, si veda, Corte EDU, sez. I, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07). 8. L’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, secondo la quale l’improponibilità delle domande separatamente proposte, relative a diritti di credito distinti maturati nell’ambito di un medesimo rapporto di durata, deve essere dichiarata anche all’esito della riunione dei plurimi giudizi inizialmente instaurati dal creditore, come mera sanzione dell’iniziale abuso, non è quindi conforme al principio del giusto processo.9. Detta decisione, infatti, frappone una barriera alla decisione del merito che non è funzionale allo scopo di buona amministrazione, celerità ed efficienza della giustizia posto a base della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 4090 del 2017, consistente nella esigenza di evitare una duplicazione di attività istruttoria e la dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, cui innanzi si faceva riferimento, oltre che il contrasto dei giudicati. 10. E’ evidente, infatti, che tali esigenze restano tutelate dalla successiva riunione dei giudizi. 11. Alla luce di quanto innanzi, non può pertanto essere condivisa la valutazione di soccombenza virtuale effettuata dal giudice di merito; la sentenza va quindi cassata in relazione alla pronunzia relativa alle spese di lite e la causa va decisa nel merito, non essendo necessari, in ragione della prospettazione delle parti, ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi statuire solo sulle spese. 12. Le spese dei tre gradi di giudizio - alla luce dell’intervenuta pronunzia di cessazione della materia del contendere per le ragioni innanzi illustrate, della complessità della questione esaminata e della richiesta di compensazione formulata dalla parte nel corso del giudizio come rappresentato a pag. 21 del
Sentenza Cassazione n. 22802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris