CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05722/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi congiuntamente presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con il gravame e risolte dalla corte di appello richiamando principi di diritto correttamente applicati con riguardo alla mancanza di tempestività della comunicazione del contestuale impegno professionale del difensore (Sez. U. n. 4909 del 2015) e all’onere di comunicare lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa, non nota al giudice procedente (Sez. U. n. 7635 del 2022); ha puntualmente affrontato il tema della responsabilità (alle pagine 8 e seguenti) con motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazione delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). per quanto attiene alla dosimetria della pena, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,