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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31423/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25803-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2270/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di procedura DOCFA, recuperava delle somme conseguenti ad una rettifica della rendita catastale relativa ad un immobile sito a Messina. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso proposto dalla parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello proposto dall'Ufficio affermando che l'avviso di accertamento impugnato richiama la metodologia comparativa ed elenca le disposizioni di riferimento ma è priva di effettive indicazioni nel dettaglio, né risulta che vi sia l'allegazione degli immobili presi a comparazione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, l'Agenzia delle entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, dell'art. 7 della legge n.

Ric. 2021 n. 25803 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in quanto l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato, a seguito di procedura c.d.

DOCFA, anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del territorio.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018; Cass. nn. 18949 e 19094 del 2022; Cass. n. 3104 del 2021).

La sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio laddove, trattandosi di procedura c.d.

Docfa, non ha verificato se gli elementi di fatto indicati dal contribuente fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio e non si è conseguentemente interrogata circa l'adeguatezza o meno della motivazione in relazione a tale circostanza.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va Ric. 2021 n. 25803 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25803-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2270/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di procedura DOCFA, recuperava delle somme conseguenti ad una rettifica della rendita catastale relativa ad un immobile sito a Messina. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso proposto dalla parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello proposto dall'Ufficio affermando che l'avviso di accertamento impugnato richiama la metodologia comparativa ed elenca le disposizioni di riferimento ma è priva di effettive indicazioni nel dettaglio, né risulta che vi sia l'allegazione degli immobili presi a comparazione. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, l'Agenzia delle entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, dell'art. 7 della legge n. Ric. 2021 n. 25803 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in quanto l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato, a seguito di procedura c.d. DOCFA, anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del territorio. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018; Cass. nn. 18949 e 19094 del 2022; Cass. n. 3104 del 2021). La sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio laddove, trattandosi di procedura c.d. Docfa, non ha verificato se gli elementi di fatto indicati dal contribuente fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio e non si è conseguentemente interrogata circa l'adeguatezza o meno della motivazione in relazione a tale circostanza. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va Ric. 2021 n. 25803 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 31423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris