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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:C:2026:210
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0008_RES

[OSCURATO:PERSONA]8/24

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu e D. d.o.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Visoki kazneni sud [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustiz ia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Regolamento (UE) 2018/1805 – Articolo 1, paragrafi 1 e 4 – Provvedimento di confisca adottato nell’ambito di un procedimento penale – Articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d) – Confisca connessa a un reato, ma in assenza di una condanna definitiva – Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione la quale constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e al quale hanno partecipato persone diverse dagli imputati assolti – Assenza di un atto di imputazione nei confronti di tali persone – Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca – Situazioni eccezionali nelle quali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo e diritti della difesa – Mancato esperimento dei mezzi di ricorso effettivi nello Stato membro di emissione» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Ambito di applicazione – Confisca di beni costituenti il provento di un reato – Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione, in relazione ad un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e implicante una persona diversa dagli imputati assolti – Inclusione – Assenza di un atto di imputazione contro tale persona – Irrilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando 13 e art. 1, § 1 e 4, art. 2, punti 2 e 3, a) e d)] (v. punti 47-52, disp. 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Principio di mutuo riconoscimento – Portata – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando da 1 a 4, 11, 12 e 31 e artt. 1, § 1, 14, 18, § 1, e 19) (v. punti 59, 60, 70) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Rischio di palese violazione di un diritto fondamentale in caso di esecuzione di una decisione di confisca – Valutazione da parte dell’autorità di esecuzione – Esame individualizzato dell’esistenza di un rischio di una siffatta violazione – Portata (Art. 6 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 7, 24 e 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando 34 e artt. 1, § 2, 14, 18, § 1, e 19; decisioni quadro del Consiglio 2002/584, art. 1, § 3, e 2008/909, art. 3, § 4) (v. punti 61-69) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Rischio di palese violazione di un diritto fondamentale in caso di esecuzione di una decisione di confisca – Diritto a un ricorso effettivo – Notifica alla persona interessata, in una lingua comprensibile per quest’ultima, di parti della sentenza che ha emesso detta decisione sufficienti per l’esercizio di un ricorso effettivo nello Stato membro di emissione – Mancato esperimento dei mezzi di ricorso – Rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di detta decisione – Inammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando 18 e artt. 1, § 2, 2, punto 10, 14, § 1 e 2, e 19, § 1, h), e 2] (v. punti 76-88, 96, disp. 2) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Carattere incompleto o manifestamente inesatto del certificato di confisca – Carattere illeggibile della sentenza che emette un provvedimento di confisca originale o della copia certificata conforme di quest’ultimo – Facoltà dell’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento – Presupposto – Obbligo di consultare preventivamente l’autorità di emissione ai fini della trasmissione di una versione leggibile del provvedimento summenzionato [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, artt. 14, § 1 e 2, 17, 18, § 1, 19, § 1, c), e 2, e 25 e allegato II] (v. punti 89-95) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale proposto dal Visoki kazneni sud (Corte penale d’appello, Croazia), la Corte, riunita in Grande Sezione, interpreta, per la prima volta, le disposizioni del regolamento 2018/1805 ( 1 ).

In tale occasione, essa apporta delle precisazioni in merito all’ambito di applicazione di tale regolamento e si pronuncia sulla portata del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca fondato su una palese violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Nell’ambito di un procedimento penale contro quattro imputati sospettati di aver commesso un abuso di funzioni o di potere per aver procurato alla società I.J.S. un illecito vantaggio patrimoniale in occasione dell’acquisto delle azioni della società L.Z., l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor, Slovenia) ha accertato che gli elementi costitutivi di altri due reati, ossia quello consistente nel ledere i creditori della società I.J.S. e quello di riciclaggio di denaro, risultavano soddisfatti in riferimento a persone diverse dagli imputati, in ragione segnatamente della vendita indiretta, da parte di quest’ultima società, delle azioni della società L.Z. alla società D., con sede in Croazia.

Con sentenza del 27 maggio 2020, il Tribunale regionale di Maribor ha assolto i quattro imputati, adottando però un provvedimento di confisca relativo alle azioni della società L.Z. detenute dalla società D. (in prosieguo: il «provvedimento di confisca controverso»).

La società D. non ha proposto alcun ricorso contro la sentenza che ha pronunciato il provvedimento di confisca controverso, il quale è divenuto definitivo il 22 dicembre 2021.

Il 17 febbraio 2022 il medesimo giudice ha emesso un certificato di confisca delle azioni della società L.Z., che ha trasmesso allo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (Ufficio della Procura del distretto di Zagabria, Croazia), ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca controverso.

Tale certificato era accompagnato da una traduzione in lingua croata di alcuni estratti della sentenza del 27 maggio 2020.

Con sentenza del 25 novembre 2022, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria, Croazia), su richiesta del pubblico ministero, ha riconosciuto il provvedimento di confisca controverso.

La società D. ha allora interposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

Nutrendo dei dubbi, da un lato, riguardo alla questione se il provvedimento di confisca controverso rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805 e, dall’altro, in merito al rispetto, nell’ambito del procedimento penale che ha portato all’adozione di detto provvedimento, dei diritti fondamentali che la società D. si vede riconosciuti dalla Carta, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del regolamento 2018/1805.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte dichiara che un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e che constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest’ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805.

A questo proposito, la Corte ricorda che tale regolamento stabilisce, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, le modalità di riconoscimento e di esecuzione da parte di uno Stato membro, nel suo territorio, dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nell’ambito di procedimenti in materia penale.

Risulta dunque dai termini dell’articolo 2, punto 2, del regolamento 2018/1805, che definisce la nozione di «provvedimento di confisca», e dell’articolo 2, punto 3, lettere a) e d), di tale regolamento, relativo alla nozione di «beni», che l’ambito di applicazione di detto regolamento include tutti i tipi di provvedimenti di confisca emessi a seguito di un procedimento connesso a un reato, compresi i provvedimenti di confisca emessi in assenza di una condanna definitiva.

In secondo luogo, la Corte dichiara che l’autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare, sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 ( 2 ), di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca a titolo della presunta violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali della persona interessata da tale decisione, nel caso in cui quest’ultima, avendo ricevuto effettivamente la notifica, in una lingua che essa comprende, di parti della sentenza che ha emesso il suddetto provvedimento sufficienti per permetterle di proporre un ricorso contro il medesimo, non abbia esperito i mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca in questione.

Per quanto riguarda il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca menzionato nel citato articolo 19, paragrafo 1, lettera h), la Corte constata che, istituendo tale motivo specifico di rifiuto, che mira ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, il legislatore dell’Unione ha fatto la scelta esplicita di concretizzare la disposizione generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805 tramite un motivo fondato su modalità di esame sue proprie, il quale esige unicamente un esame individualizzato dell’esistenza di un rischio di palese violazione dei diritti fondamentali da parte dell’autorità di esecuzione dello Stato membro interessato.

Un siffatto esame individualizzato non deve essere obbligatoriamente preceduto dalla constatazione dell’esistenza, nello Stato membro di emissione, di carenze sistemiche o generalizzate oppure di carenze che incidono più specificamente su un gruppo identificabile di persone, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte nell’ambito dell’esame in due fasi distinte che deve, in linea di principio, essere svolto nell’ambito delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 ( 3 ).

Ciò premesso, la Corte rileva che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, da interpretarsi restrittivamente, prevede condizioni rigorose nonché una soglia elevata di gravità di una palese violazione dei diritti fondamentali enunciati nella Carta.

A questo proposito, la Corte precisa che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, tra i quali figurano il diritto a un ricorso effettivo e ad accedere ad un giudice imparziale, enunciato all’articolo 47 della Carta stessa, si applicano a tutti i procedimenti rientranti nell’ambito del regolamento 2018/1805.

Nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale, la garanzia di tali diritti rientra, in prima battuta, nella responsabilità dello Stato membro di emissione.

Date tali circostanze, la persona interessata da un provvedimento di confisca non può, qualora non abbia utilizzato i mezzi di ricorso da lui esperibili nello Stato membro di emissione, essere considerata come rispondente alle condizioni enunciate dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, a meno che essa possa dimostrare che circostanze particolari rendevano impossibile o, quantomeno, eccessivamente difficile l’esercizio dei suddetti mezzi di ricorso, o addirittura che le suddette circostanze pregiudicavano il carattere effettivo degli stessi.

Per quanto riguarda la situazione in esame nel procedimento principale, la Corte osserva, da un lato, per quanto riguarda la necessità di notificare il testo completo della sentenza che dispone il provvedimento di confisca controverso, che il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva esige non soltanto la notifica delle decisioni al loro destinatario, ma anche che tale notifica permetta a quest’ultimo di conoscere in maniera precisa le ragioni su cui è fondata la decisione adottata nei suoi confronti, nonché i mezzi di ricorso esperibili contro tale decisione e il termine concesso a tal fine.

Nel caso di specie, secondo la Corte, la notifica degli estratti della sentenza che ha disposto il provvedimento di confisca controverso, relativi all’introduzione, al dispositivo, alla parte della motivazione relativa ai proventi confiscati e alla menzione dei mezzi di ricorso, appare, in linea di principio, sufficiente.

Infatti, il provvedimento di confisca controverso era fondato su reati diversi da quelli per il quale detta sentenza ha pronunciato l’assoluzione dei quattro imputati interessati.

Entro questi limiti, la notifica alla società D. delle parti della suddetta sentenza relative a quest’ultimo reato e a tale assoluzione non sembra indispensabile per l’esercizio effettivo, da parte di detta società, dei mezzi di ricorso di cui essa disponeva nello Stato di emissione, circostanza questa la cui verifica è però riservata al giudice del rinvio.

Dall’altro lato, per quanto riguarda il fatto che la suddetta società contesta l’avvenuta notifica in questione, la Corte sottolinea che, nella misura in cui il certificato di confisca è destinato a facilitare il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, e tenuto conto della fiducia reciproca che i giudici degli Stati membri devono accordarsi, l’autorità di esecuzione doveva fidarsi delle indicazioni contenute in tale certificato in assenza di elementi sufficientemente precisi e obiettivi suscettibili di mettere in dubbio la loro attendibilità.

In caso di dubbio riguardo a una siffatta notifica o, più in generale, riguardo al rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata, detta autorità sarebbe, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, tenuta, prima di decidere di non riconoscere o di non eseguire il provvedimento di confisca, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento, a consultare l’autorità di emissione e, se del caso, a chiederle di fornirle senza indugio tutte le informazioni necessarie. ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ( GU 2018, L 303, pag. 1 ). ( 2 ) In virtù di tale disposizione, l'autorità di esecuzione di uno Stato membro può decidere di non riconoscere e di non eseguire un provvedimento di confisca emesso in un altro Stato membro qualora, in situazioni eccezionali, sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. ( 3 ) Decisioni quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), e 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0008_RES [OSCURATO:PERSONA]8/24 Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu e D. d.o.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Visoki kazneni sud [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustiz ia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Regolamento (UE) 2018/1805 – Articolo 1, paragrafi 1 e 4 – Provvedimento di confisca adottato nell’ambito di un procedimento penale – Articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d) – Confisca connessa a un reato, ma in assenza di una condanna definitiva – Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione la quale constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e al quale hanno partecipato persone diverse dagli imputati assolti – Assenza di un atto di imputazione nei confronti di tali persone – Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca – Situazioni eccezionali nelle quali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo e diritti della difesa – Mancato esperimento dei mezzi di ricorso effettivi nello Stato membro di emissione» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Ambito di applicazione – Confisca di beni costituenti il provento di un reato – Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione, in relazione ad un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e implicante una persona diversa dagli imputati assolti – Inclusione – Assenza di un atto di imputazione contro tale persona – Irrilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando 13 e art. 1, § 1 e 4, art. 2, punti 2 e 3, a) e d)] (v. punti 47-52, disp. 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Principio di mutuo riconoscimento – Portata – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando da 1 a 4, 11, 12 e 31 e artt. 1, § 1, 14, 18, § 1, e 19) (v. punti 59, 60, 70) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Rischio di palese violazione di un diritto fondamentale in caso di esecuzione di una decisione di confisca – Valutazione da parte dell’autorità di esecuzione – Esame individualizzato dell’esistenza di un rischio di una siffatta violazione – Portata (Art. 6 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 7, 24 e 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando 34 e artt. 1, § 2, 14, 18, § 1, e 19; decisioni quadro del Consiglio 2002/584, art. 1, § 3, e 2008/909, art. 3, § 4) (v. punti 61-69) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Rischio di palese violazione di un diritto fondamentale in caso di esecuzione di una decisione di confisca – Diritto a un ricorso effettivo – Notifica alla persona interessata, in una lingua comprensibile per quest’ultima, di parti della sentenza che ha emesso detta decisione sufficienti per l’esercizio di un ricorso effettivo nello Stato membro di emissione – Mancato esperimento dei mezzi di ricorso – Rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di detta decisione – Inammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando 18 e artt. 1, § 2, 2, punto 10, 14, § 1 e 2, e 19, § 1, h), e 2] (v. punti 76-88, 96, disp. 2) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca – Regolamento 2018/1805 – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Carattere incompleto o manifestamente inesatto del certificato di confisca – Carattere illeggibile della sentenza che emette un provvedimento di confisca originale o della copia certificata conforme di quest’ultimo – Facoltà dell’autorità di esecuzione di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento – Presupposto – Obbligo di consultare preventivamente l’autorità di emissione ai fini della trasmissione di una versione leggibile del provvedimento summenzionato [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, artt. 14, § 1 e 2, 17, 18, § 1, 19, § 1, c), e 2, e 25 e allegato II] (v. punti 89-95) [OSCURATO:PERSONA] di un rinvio pregiudiziale proposto dal Visoki kazneni sud (Corte penale d’appello, Croazia), la Corte, riunita in Grande Sezione, interpreta, per la prima volta, le disposizioni del regolamento 2018/1805 ( 1 ). In tale occasione, essa apporta delle precisazioni in merito all’ambito di applicazione di tale regolamento e si pronuncia sulla portata del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca fondato su una palese violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Nell’ambito di un procedimento penale contro quattro imputati sospettati di aver commesso un abuso di funzioni o di potere per aver procurato alla società I.J.S. un illecito vantaggio patrimoniale in occasione dell’acquisto delle azioni della società L.Z., l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor, Slovenia) ha accertato che gli elementi costitutivi di altri due reati, ossia quello consistente nel ledere i creditori della società I.J.S. e quello di riciclaggio di denaro, risultavano soddisfatti in riferimento a persone diverse dagli imputati, in ragione segnatamente della vendita indiretta, da parte di quest’ultima società, delle azioni della società L.Z. alla società D., con sede in Croazia. Con sentenza del 27 maggio 2020, il Tribunale regionale di Maribor ha assolto i quattro imputati, adottando però un provvedimento di confisca relativo alle azioni della società L.Z. detenute dalla società D. (in prosieguo: il «provvedimento di confisca controverso»). La società D. non ha proposto alcun ricorso contro la sentenza che ha pronunciato il provvedimento di confisca controverso, il quale è divenuto definitivo il 22 dicembre 2021. Il 17 febbraio 2022 il medesimo giudice ha emesso un certificato di confisca delle azioni della società L.Z., che ha trasmesso allo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (Ufficio della Procura del distretto di Zagabria, Croazia), ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca controverso. Tale certificato era accompagnato da una traduzione in lingua croata di alcuni estratti della sentenza del 27 maggio 2020. Con sentenza del 25 novembre 2022, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria, Croazia), su richiesta del pubblico ministero, ha riconosciuto il provvedimento di confisca controverso. La società D. ha allora interposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Nutrendo dei dubbi, da un lato, riguardo alla questione se il provvedimento di confisca controverso rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805 e, dall’altro, in merito al rispetto, nell’ambito del procedimento penale che ha portato all’adozione di detto provvedimento, dei diritti fondamentali che la società D. si vede riconosciuti dalla Carta, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del regolamento 2018/1805. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte dichiara che un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e che constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest’ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805. A questo proposito, la Corte ricorda che tale regolamento stabilisce, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, le modalità di riconoscimento e di esecuzione da parte di uno Stato membro, nel suo territorio, dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nell’ambito di procedimenti in materia penale. Risulta dunque dai termini dell’articolo 2, punto 2, del regolamento 2018/1805, che definisce la nozione di «provvedimento di confisca», e dell’articolo 2, punto 3, lettere a) e d), di tale regolamento, relativo alla nozione di «beni», che l’ambito di applicazione di detto regolamento include tutti i tipi di provvedimenti di confisca emessi a seguito di un procedimento connesso a un reato, compresi i provvedimenti di confisca emessi in assenza di una condanna definitiva. In secondo luogo, la Corte dichiara che l’autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare, sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 ( 2 ), di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca a titolo della presunta violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali della persona interessata da tale decisione, nel caso in cui quest’ultima, avendo ricevuto effettivamente la notifica, in una lingua che essa comprende, di parti della sentenza che ha emesso il suddetto provvedimento sufficienti per permetterle di proporre un ricorso contro il medesimo, non abbia esperito i mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca in questione. Per quanto riguarda il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca menzionato nel citato articolo 19, paragrafo 1, lettera h), la Corte constata che, istituendo tale motivo specifico di rifiuto, che mira ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, il legislatore dell’Unione ha fatto la scelta esplicita di concretizzare la disposizione generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805 tramite un motivo fondato su modalità di esame sue proprie, il quale esige unicamente un esame individualizzato dell’esistenza di un rischio di palese violazione dei diritti fondamentali da parte dell’autorità di esecuzione dello Stato membro interessato. Un siffatto esame individualizzato non deve essere obbligatoriamente preceduto dalla constatazione dell’esistenza, nello Stato membro di emissione, di carenze sistemiche o generalizzate oppure di carenze che incidono più specificamente su un gruppo identificabile di persone, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte nell’ambito dell’esame in due fasi distinte che deve, in linea di principio, essere svolto nell’ambito delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 ( 3 ). Ciò premesso, la Corte rileva che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, da interpretarsi restrittivamente, prevede condizioni rigorose nonché una soglia elevata di gravità di una palese violazione dei diritti fondamentali enunciati nella Carta. A questo proposito, la Corte precisa che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, tra i quali figurano il diritto a un ricorso effettivo e ad accedere ad un giudice imparziale, enunciato all’articolo 47 della Carta stessa, si applicano a tutti i procedimenti rientranti nell’ambito del regolamento 2018/1805. Nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale, la garanzia di tali diritti rientra, in prima battuta, nella responsabilità dello Stato membro di emissione. Date tali circostanze, la persona interessata da un provvedimento di confisca non può, qualora non abbia utilizzato i mezzi di ricorso da lui esperibili nello Stato membro di emissione, essere considerata come rispondente alle condizioni enunciate dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, a meno che essa possa dimostrare che circostanze particolari rendevano impossibile o, quantomeno, eccessivamente difficile l’esercizio dei suddetti mezzi di ricorso, o addirittura che le suddette circostanze pregiudicavano il carattere effettivo degli stessi. Per quanto riguarda la situazione in esame nel procedimento principale, la Corte osserva, da un lato, per quanto riguarda la necessità di notificare il testo completo della sentenza che dispone il provvedimento di confisca controverso, che il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva esige non soltanto la notifica delle decisioni al loro destinatario, ma anche che tale notifica permetta a quest’ultimo di conoscere in maniera precisa le ragioni su cui è fondata la decisione adottata nei suoi confronti, nonché i mezzi di ricorso esperibili contro tale decisione e il termine concesso a tal fine. Nel caso di specie, secondo la Corte, la notifica degli estratti della sentenza che ha disposto il provvedimento di confisca controverso, relativi all’introduzione, al dispositivo, alla parte della motivazione relativa ai proventi confiscati e alla menzione dei mezzi di ricorso, appare, in linea di principio, sufficiente. Infatti, il provvedimento di confisca controverso era fondato su reati diversi da quelli per il quale detta sentenza ha pronunciato l’assoluzione dei quattro imputati interessati. Entro questi limiti, la notifica alla società D. delle parti della suddetta sentenza relative a quest’ultimo reato e a tale assoluzione non sembra indispensabile per l’esercizio effettivo, da parte di detta società, dei mezzi di ricorso di cui essa disponeva nello Stato di emissione, circostanza questa la cui verifica è però riservata al giudice del rinvio. Dall’altro lato, per quanto riguarda il fatto che la suddetta società contesta l’avvenuta notifica in questione, la Corte sottolinea che, nella misura in cui il certificato di confisca è destinato a facilitare il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, e tenuto conto della fiducia reciproca che i giudici degli Stati membri devono accordarsi, l’autorità di esecuzione doveva fidarsi delle indicazioni contenute in tale certificato in assenza di elementi sufficientemente precisi e obiettivi suscettibili di mettere in dubbio la loro attendibilità. In caso di dubbio riguardo a una siffatta notifica o, più in generale, riguardo al rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata, detta autorità sarebbe, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, tenuta, prima di decidere di non riconoscere o di non eseguire il provvedimento di confisca, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento, a consultare l’autorità di emissione e, se del caso, a chiederle di fornirle senza indugio tutte le informazioni necessarie. ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ( GU 2018, L 303, pag. 1 ). ( 2 ) In virtù di tale disposizione, l'autorità di esecuzione di uno Stato membro può decidere di non riconoscere e di non eseguire un provvedimento di confisca emesso in un altro Stato membro qualora, in situazioni eccezionali, sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. ( 3 ) Decisioni quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), e 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ).